Language of document : ECLI:EU:T:2014:859

Causa T‑542/11

Alouminion AE

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Alluminio – Tariffa agevolata per l’energia elettrica concessa per contratto – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Risoluzione del contratto – Sospensione giudiziale, in sede di procedimento sommario, degli effetti della risoluzione del contratto – Aiuto nuovo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 ottobre 2014

Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Nozione – Contratto, concluso prima dell’adesione dello Stato interessato alle Comunità europee, che concede una tariffa agevolata per l’energia elettrica – Risoluzione del contratto – Ordinanza di un giudice nazionale nell’ambito di un procedimento sommario che sospende gli effetti della risoluzione del contratto – Qualificazione quale aiuto nuovo – Insussistenza

[Art. 108, §§ 1 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, b) e c)]

Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve essere informata di ogni progetto di aiuto nuovo prima della sua esecuzione e ogni aiuto nuovo concesso senza autorizzazione della Commissione è illegale.

Ai sensi dell’articolo 1, lettere c) e b), del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, costituiscono un aiuto nuovo tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti e costituiscono un aiuto esistente gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio dell’Unione europea.

Pertanto, devono essere considerate come aiuti nuovi le misure adottate dopo l’entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che tali modifiche possono riguardare aiuti esistenti.

A tal riguardo, la proroga di un aiuto esistente crea un aiuto nuovo distinto dall’aiuto prolungato e che la modifica della durata di un aiuto esistente dev’essere considerata come un aiuto nuovo.

Tuttavia, per l’applicazione dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 108 TFUE, la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente deve essere valutata in riferimento alle disposizioni che lo prevedono, alle loro modalità e ai loro limiti. Pertanto, è solo quando la modifica incide sul regime iniziale proprio a livello dei suoi contenuti che tale regime si trova trasformato in un nuovo regime di aiuti.

Orbene, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione della Commissione che qualifica come aiuto nuovo la sospensione, da parte di un giudice nazionale che statuisce nell’ambito di un procedimento sommario, a titolo provvisorio ed ex nunc, degli effetti della risoluzione di un contratto, concluso tra la compagnia elettrica di Stato e una società prima dell’adesione dello Stato membro alle Comunità europee, che concede una tariffa agevolata per l’energia elettrica alla predetta società, l’intervento del giudice del procedimento sommario, dal momento che mantiene provvisoriamente tale tariffa durante un determinato periodo, non ha né come obiettivo né come effetto di modificare la sostanza dell’aiuto esistente. Infatti, detto intervento non modifica né le disposizioni contrattuali o legislative relative alla tariffa agevolata né le modalità o i limiti della predetta tariffa, ma è solo consistito in una valutazione della legittimità della risoluzione del contratto.

Pertanto, il giudice del procedimento sommario, anziché concedere un aiuto nuovo, si è limitato a statuire in via provvisoria sulla controversia di cui era adito, vertente sulla questione se il contratto da cui è originata la tariffa agevolata avesse cessato di produrre i suoi effetti. Se ne deve necessariamente dedurre che la sospensione della risoluzione del contratto in seguito all’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non può essere ritenuta un vantaggio nuovo distinto dall’aiuto esistente.

(v. punti 48‑50, 53‑56)