Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011 – Regno Unito / Commissione
(causa T‑115/10)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2010/45/CE – Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Decisione adottata in seguito a un riesame della decisione anteriore e sulla base di elementi nuovi – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 25, 27, 29-30, 33-34, 38, 41)
2. Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Ricorso irricevibile – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Irrilevanza ai fini della decisione in ordine alla ricevibilità del ricorso (v. punti 46-48)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2010, L 30, pag. 322), nella parte in cui designa il sito denominato «Estrecho oriental» (recante il riferimento ES6120032) quale sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è irricevibile. |
2) | | Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
3) | | Non occorre statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna. |