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Ricorso proposto il 3 marzo 2010 - Portogallo / Commissione

(Causa T-111/10)

Lingua processuale: portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e P. Moura Pinheiro, avvocati, L. Inez Fernandes, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Il 3 marzo 2010 la Repubblica portoghese ha proposto contro la Commissione europea, ai sensi del disposto dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione europea 21 dicembre 2009, C (2009) 10624, che ha ridotto il sostegno concesso a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale al Programma operativo "Modernizzazione del tessuto economico" CCI: 1994 PT 16 1 PO 004 (ex-FESR ref. 94.12.09.004), nella parte relativa al finanziamento del Fondo di investimento immobiliare chiuso turistico (FIIT).

Motivi e principali argomenti

Il fondo d'investimento immobiliare - creato dalle autorità in seguito all'approvazione della Commissione europea del Quadro comunitario di sostegno (QCS II) per gli interventi dei fondi strutturali nelle regioni comprese nell'obiettivo 1, per il periodo dal 1°gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 - è adattato alla prosecuzione delle missioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Il regolamento (CEE) n. 4254/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale1, prevede che tale fondo partecipi allo sviluppo del potenziale endogeno delle regioni attraverso misure che migliorino l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Come nel caso della concessione di garanzie e di assunzione di partecipazioni, attività previste meramente a titolo esemplificativo nel regolamento (CEE) n. 2083/93, un fondo d'investimento immobiliare è un meccanismo di finanziamento atto a promuovere e sviluppare l'attività delle piccole e medie imprese.

Il FIIT è diretto particolarmente al finanziamento di piccole e medie imprese attive nel settore del turismo in Portogallo, che, di norma, hanno attivi immobiliari consistenti e incontrano difficoltà nell'accedere alle fonti di finanziamento disponibili sul mercato.

L'attività del FIIT nel periodo rilevante ha contribuito a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dell'offerta turistica in Portogallo, attraverso operazioni di acquisto di stabilimenti turistici successivamente affittati a piccole e medie imprese.

L'azione del FIIT è strettamente conforme alla decisione C (94) 464 della Commissione europea, che ha approvato, nell'ambito del QCS II, il programma operativo "Modernizzazione del tessuto economico" e il sottoprogramma 4 "Turismo e patrimonio culturale". Tale decisione prevedeva la creazione di un fondo di investimento turistico, i cui assi prioritari di intervento includevano, in particolare, il risanamento finanziario, la modernizzazione e il ridimensionamento delle unità alberghiere.

La Commissione europea non ha rispettato i diritti della difesa in quanto è soltanto con la decisione impugnata che ha sollevato la questione dell'asserita mancanza di dimostrazione dell'esistenza di un difetto di mercato nel finanziamento alle piccole e medie imprese sostenute dal FIIT, e che ha rimproverato alle autorità nazionali di non avere adeguatamente analizzato, a suo avviso, la vitalità economica di tale imprese, limitandosi a rifinanziare il loro passivo.

La decisione impugnata ha violato il principio dell'affidamento legittimo avendo concluso che il progetto FIIT non fosse ammissibile a titolo di cofinanziamento del FESR giacché, durante l'accompagnamento del programma, la Commissione europea ha agito in modo da creare nella mente delle autorità portoghesi la legittima convinzione che il finanziamento del FIIT non sarebbe stato messo in discussione, tanto più che l'ambito normativo comunitario vigente all'epoca, che non era affatto evidente nel senso della sua inammissibilità, non consentiva di stabilire l'esistenza di un errore manifesto di valutazione relativamente alla legittimità di tale strumento finanziario.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993 n. 2083/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34-38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT).