Language of document : ECLI:EU:T:2013:284

Causa T‑396/11

ultra air GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo ultrafilter international – Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Abuso di diritto»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013

1.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Ricevibilità – Presupposti – Interesse ad agire

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 56, § 1, a)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato dei diversi impedimenti – Interpretazione degli impedimenti alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b) e c)]

3.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Ricevibilità – Abuso di diritto – Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 52, § 1, a), e 56, § 1, a)]

4.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

1.      La domanda di nullità ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario rientra in un procedimento che è di carattere non giurisdizionale, bensì amministrativo.

L’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 prevede che la domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta possa essere proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio. Per contro, l’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, concernente le domande di nullità fondate su una causa di nullità relativa, riserva il diritto di presentare tali domande a determinate persone che abbiano un interesse ad agire. Deriva, conseguentemente, dall’impianto sistematico di tale articolo che il legislatore ha inteso limitare la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità nel secondo caso, ma non nel primo.

Mentre gli impedimenti relativi alla registrazione tutelano gli interessi dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che spiega per quale ragione l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non impone la dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del richiedente.

(v. punti 16-18)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

3.      Il procedimento amministrativo previsto all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, ha in particolare lo scopo di consentire all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato (marchi, disegni e modelli) di riesaminare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d’ufficio in forza dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

In tal contesto, l’UAMI è tenuto a valutare se il marchio in esame sia descrittivo e/o privo di carattere distintivo, senza che i motivi o il comportamento anteriore del richiedente nel procedimento di nullità possano incidere sulla portata del compito di cui l’UAMI è investito quanto agli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Infatti, poiché, facendo applicazione delle disposizioni di cui trattasi nell’ambito di un procedimento di nullità, l’UAMI non si pronuncia sulla questione se il diritto del titolare del marchio prevalga su un qualsiasi diritto del richiedente nel procedimento di nullità, ma verifica che il diritto del titolare del marchio sia stato validamente costituito alla luce delle regole che presiedono alla sua registrazione, non si può parlare di «abuso di diritto» da parte del richiedente nel procedimento di nullità.

Così, il fatto che il richiedente nel procedimento di nullità possa depositare la sua domanda allo scopo di poter successivamente apporre il segno in parola sui suoi prodotti corrisponde per l’appunto all’interesse generale di disponibilità e di libero uso garantito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, tale circostanza non è in alcun modo idonea a costituire abuso di diritto. Tale valutazione è confermata dall’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo cui la nullità del marchio comunitario può anche essere dichiarata su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il che presuppone che il convenuto in tale azione possa ottenere la dichiarazione di nullità anche se ha utilizzato il marchio di cui trattasi e ha intenzione di continuare a utilizzarlo.

(v. punti 20-22)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)