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Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2014 – Banco Santander e Santusa / Commissione

(Causa T-399/11) 1

(«Aiuti di Stato – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese aventi residenza fiscale in Spagna l’ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese aventi residenza fiscale all’estero – Decisione che qualifica tale regime come aiuto di Stato, dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Carattere selettivo – Identificazione di una categoria di imprese favorite dalla misura – Assenza – Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Banco Santander, SA (Santander, Spagna); e Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, successivamente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)Oggetto Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 201

te dalla

misura – Assenza – Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE»)Lingua processuale: lo spagnoloPartiRicorrenti: Banco Santander, SA (Santander, Spagna); e Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Bu

51/07, ex CP

9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione, sono annullati.La Commissione europea è condannata alle spese.