Language of document : ECLI:EU:T:2012:131

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 marzo 2012

Causa T‑398/11 P

Yvette Barthel e altri

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Diniego ai ricorrenti del beneficio dell’indennità per servizio continuo o a turni – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011, Barthel e a./Corte di giustizia (F‑59/10).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Yvette Barthel, la sig.ra Marianne Reiffers e il sig. Lieven Massez sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione — Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Irricevibilità

[Art. 256 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, c)]

1.      L’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale della funzione pubblica in virtù dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del suddetto Statuto non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti gli argomenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che permetta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo sindacato giurisdizionale.

(v. punto 27)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, (T‑274/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)

2.      L’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Pertanto, non risponde a tali requisiti di motivazione l’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, compresi quelli basati su fatti espressamente disattesi da tale giudice. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale.

(v. punti 37 e 38)

Riferimento:

Corte 23 ottobre 2009, Commissione/Potamianos (C‑561/08 P e C‑4/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punti 58 e 59)