Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 - Regione Puglia/Commissione
("Ricorso di annullamento - FESR - Decisione di riduzione del contributo finanziario - Ente regionale - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità")
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Regione Puglia (Bari) (rappresentanti: avv.ti F. Brunelli e A. Aloia)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C (2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C (2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell'obiettivo n. 1.
Dispositivo
Il ricorso è respinto perché irricevibile.
La Regione Puglia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare.
____________1 - GU C 113 dell'1.5.2010.