Language of document : ECLI:EU:T:2011:468

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 settembre 2011 (*)

«Ricorso di annullamento – FESR – Decisione di riduzione del contributo finanziario – Ente regionale – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑84/10,

Regione Puglia, rappresentata dagli avv.ti F. Brunelli e A. Aloia,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re C. Cattabriga e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C (2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C (2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000‑2006, a titolo dell’obiettivo n. 1,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 5 ottobre 1999 la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione delle Comunità europee, sulla base del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), un progetto di programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 a beneficio della ricorrente, ossia la Regione Puglia (in prosieguo: il «POR Puglia»).

2        Mediante la decisione 8 agosto 2000, C (2000) 2349 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), come modificata, la Commissione ha approvato il POR Puglia e, su tale base, ha messo a disposizione delle autorità italiane un importo complessivo di EUR 1 721 827 000, da erogarsi a cura del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Conformemente alle richieste presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha proceduto a pagamenti preliminari e a pagamenti intermedi in loro favore per un importo complessivo di EUR 1 238 135 702,69.

3        Nel febbraio 2007 la Commissione ha effettuato un audit dei sistemi di gestione e di controllo applicati dalle autorità responsabili del POR Puglia, concludendo che la ricorrente non aveva stabilito sistemi di gestione e di controllo tali da garantire una sana gestione finanziaria dell’intervento del FESR, in conformità alle disposizioni applicabili del regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU L 63, pag. 21), e che i sistemi applicati non garantivano sufficientemente l’esattezza, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di pagamento.

4        Nel novembre 2007 è stata effettuata una nuova missione di audit, diretta a valutare il piano d’azione attuato dalle autorità italiane per porre rimedio alle carenze constatate nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. In tale occasione, la Commissione ha concluso che la Repubblica italiana non aveva ottemperato, per il POR Puglia, agli obblighi previsti dagli artt. 4, 8, 9 e 10 del regolamento n. 438/2001, e che tali insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo potevano aver provocato in passato irregolarità di carattere sistemico e avrebbero potuto continuare a provocarne in futuro.

5        Con decisione 1° luglio 2008, C (2008) 3340, la Commissione ha sospeso i pagamenti intermedi del FESR per il POR Puglia e ha fissato alla Repubblica italiana un termine di tre mesi per procedere ai seguenti adempimenti: effettuare controlli vertenti su un numero sufficiente di progetti e su sufficienti importi di spese per consentirle di trarre conclusioni sulla legalità e sulla regolarità delle spese dichiarate fino alla fine del 2007; attuare le misure adeguate per garantire il rispetto dell’art. 8 del regolamento n. 438/2001; procedere alle rettifiche finanziarie richieste sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario; e, infine, inviare una relazione contenente una sintesi dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 4, 9 e 10 del regolamento n. 438/2001. La ricorrente ha risposto il 10 ottobre 2008.

6        Una terza missione di audit ha avuto luogo dal 12 al 16 gennaio 2009. In tale occasione la Commissione ha constatato che le prescrizioni dettate dalla decisione C (2008) 3340 non erano state rispettate entro i termini stabiliti e che non vi era ancora la garanzia che le spese dichiarate per il POR Puglia, dall’inizio del periodo di programmazione fino alla data di sospensione dei pagamenti intermedi, fossero legali e regolari.

7        Con lettera del 3 aprile 2009, la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni alle autorità italiane, informandole che intendeva proporre una rettifica del contributo finanziario del FESR in misura pari al 10% per le spese dichiarate per il POR Puglia fino alla data di sospensione dei pagamenti intermedi.

8        Con lettere in data 15 giugno e 6 luglio 2009, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni al riguardo, facendo presente che non condivideva né le constatazioni né le conclusioni della Commissione. 

9        Il 30 settembre 2009 si è svolta un’audizione, in applicazione dell’art. 39, n. 2, del regolamento n. 1260/1999.

10      Il 16 ottobre 2009 la ricorrente ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari, al fine di giustificare la propria richiesta di annullamento della rettifica forfettaria del contributo finanziario proposta dalla detta istituzione.

11      Con messaggio di posta elettronica in data 19 ottobre 2009, la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane un progetto di verbale dell’audizione svoltasi il 30 settembre 2009. A seguito delle osservazioni delle autorità italiane, detto verbale è stato loro inviato con lettera datata 10 novembre 2009.

12      Con decisione 22 dicembre 2009, C (2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del FESR accordato in attuazione della decisione di concessione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana il rimborso di una parte dei fondi versati, applicando una rettifica forfettaria del 10% alle spese certificate da tale Stato membro fino alla data di sospensione dei pagamenti intermedi.

13      All’art. 1 della decisione impugnata, la Commissione dichiara dunque che il contributo accordato, a titolo del FESR, mediante la decisione di concessione viene ridotto per un ammontare di EUR 79 335 741,11.

14      L’art. 2 di tale decisione stabilisce che alla Repubblica italiana verrà indirizzata una nota di addebito relativa a tale importo.

15      Ai sensi dell’art. 3 della decisione impugnata, le autorità italiane sono tenute a comunicare alla Commissione, in occasione della prossima certificazione di spese, la deduzione delle spese irregolari indicate nella loro nota del 16 ottobre 2009.

16      L’art. 5 della decisione suddetta impone alla Repubblica italiana di prendere misure adeguate al fine di informare i beneficiari finali interessati.

17      A norma dell’art. 6 della medesima decisione, destinataria di quest’ultima è la Repubblica italiana.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2010, la ricorrente ha proposto, a norma dell’art. 104 del regolamento di procedura e dell’art. 278 TFUE, una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale.

20      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2010, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

21      Con ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2010, cause riunite T‑84/10 R e T‑223/10 R, Regione Puglia/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta e la decisione sulle spese è stata riservata.

22      Il 12 luglio 2010 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.

23      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, «confermando la validità e l’efficacia della sola previsione di cui all’articolo 4, concernente “la revoca della sospensione dei pagamenti intermedi del FESR relativi al [POR Puglia]”»;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

25      Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e condannare quest’ultima alle spese.

 In diritto

26      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto sulla base dei documenti del fascicolo per pronunciarsi sulla domanda senza aprire la fase orale del procedimento.

27      A norma dell’art. 263, quarto comma, TFUE, un ente regionale o locale può, ove goda di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti ovvero contro le decisioni che lo riguardano direttamente e individualmente (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 maggio 2006, causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I‑3881, punto 24, e ordinanza del Tribunale 5 ottobre 2010, causa T‑69/09, Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 30).

28      Poiché la decisione impugnata è stata notificata dalla Commissione alla Repubblica italiana, occorre verificare se la ricorrente – che non può essere considerata quale destinataria di tale decisione ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE – sia legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione suddetta e, più in particolare, se quest’ultima la riguardi direttamente e individualmente.

29      Quanto alla questione se la ricorrente sia direttamente riguardata dalla decisione impugnata, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, perché tale ipotesi possa dirsi sussistente è necessario il soddisfacimento di due criteri cumulativi, vale a dire, in primo luogo, l’atto contestato deve incidere direttamente sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, esso non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, in ragione del fatto che quest’ultima ha carattere meramente automatico e si realizza in virtù e per effetto della sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte Regione Siciliana/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 28, e 10 settembre 2009, cause riunite C‑445/07 P e C‑455/07 P, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, Racc. pag. I‑7993, punto 45).

30      Riguardo al primo criterio per l’esistenza di un’incidenza diretta, la Corte ha già statuito che la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario comunitario, di un ente regionale o locale come autorità responsabile della realizzazione di un progetto del FESR non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al contributo in questione. Peraltro, neanche il fatto che l’ente in questione sia menzionato come autorità responsabile della domanda di contributo finanziario ha la conseguenza di porre l’ente medesimo in un rapporto diretto con l’aiuto comunitario, il quale – come precisa la decisione di concessione – è stato richiesto dallo Stato membro interessato e concesso a quest’ultimo (v. sentenza Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, cit. supra al punto 29, punti 47 e 48 nonché la giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, la Repubblica italiana ha presentato il POR Puglia alla Commissione il 5 ottobre 1999, al fine di ottenere dei fondi strutturali per la ricorrente, e tale programma è stato approvato l’8 agosto 2000. Pertanto, il contributo del FESR di cui trattasi è stato concesso dalla Commissione al suddetto Stato membro (v. punti 1 e 2 della presente ordinanza). D’altronde, l’art. 6 della decisione impugnata designa la Repubblica italiana come destinataria di tale decisione, mentre, ai sensi dell’art. 5 dello stesso provvedimento, lo Stato suddetto è tenuto ad informare i beneficiari finali, i cui nomi non vengono menzionati.

32      Alla luce di tali circostanze, la titolarità del diritto al contributo in questione deve essere riconosciuta in capo alla Repubblica italiana, in quanto destinataria della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, cit. supra al punto 29, punto 51).

33      Inoltre, dal fascicolo non consta che la ricorrente abbia l’obbligo – in forza della stessa decisione impugnata o di una qualunque disposizione del diritto dell’Unione destinata a disciplinarne gli effetti – di rimborsare la somma corrispondente all’importo del contributo comunitario disimpegnato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, cit. supra al punto 29, punto 52). Al contrario, risulta dagli artt. 1 e 2 della decisione impugnata che il soggetto che ha indebitamente percepito la somma in questione ed al quale viene chiesto il rimborso è la Repubblica italiana (v., in tal senso, ordinanza Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 37).

34      Ne consegue che la circostanza che un allegato della decisione di concessione faccia riferimento alla ricorrente come autorità designata per la gestione del POR Puglia non vale a differenziare la sua situazione giuridica da quella degli enti coinvolti nei procedimenti all’origine delle sentenze della Corte 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit. supra al punto 27, e 22 marzo 2007, causa C‑15/06 P, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. I‑2591), e dunque non implica che la ricorrente stessa sia titolare del diritto al contributo in questione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, cit. supra al punto 29, punto 54; ordinanza Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 38).

35      Riguardo al secondo criterio per l’esistenza di un’incidenza diretta, dalla giurisprudenza citata supra al punto 29 risulta che esso è soddisfatto allorché l’applicazione dell’atto comunitario ha carattere automatico e si realizza in virtù e per effetto della sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

36      Nel caso di specie occorre constatare che la decisione impugnata produce l’effetto di consentire alla Commissione di procedere al recupero dell’importo di EUR 79 335 741,11, corrispondente alla quota del contributo finanziario comunitario già versata alla Repubblica italiana, a titolo del FESR, e considerata dalla Commissione come indebitamente percepita da tale Stato membro.

37      Date tali circostanze, la ricorrente potrebbe considerarsi direttamente riguardata dalla decisione impugnata soltanto qualora essa, per effetto di tale decisione, e senza che la Repubblica italiana disponga di un potere discrezionale al riguardo, fosse tenuta alla restituzione dell’indebito ammontare corrispondente alla somma già ricevuta a titolo del contributo finanziario comunitario ed utilizzata per effettuare spese divenute non sovvenzionabili (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 22 novembre 2007, causa T‑102/06, Investire Partecipazioni/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 41).

38      Orbene, come si è già rilevato supra ai punti 32 e 33, la decisione impugnata è stata indirizzata dalla Commissione alla Repubblica italiana e non ha affatto imposto a quest’ultima l’obbligo di procedere al recupero di somme nei confronti della ricorrente. Infatti, ai sensi dell’art. 2 della decisione impugnata, verrà trasmessa alla Repubblica italiana una nota di addebito finalizzata al recupero della somma di EUR 79 335 741,11 concessa dal FESR. L’art. 5 della decisione impugnata esige soltanto che detto Stato membro adotti le misure necessarie per informare i beneficiari finali interessati dalla decisione stessa.

39      Risulta dunque dalla decisione impugnata che questa non contiene alcuna disposizione che ingiunga alla Repubblica italiana di attivarsi nei confronti della ricorrente per il recupero delle somme indebitamente percepite. A questo proposito, l’obbligo di informare i beneficiari finali interessati non può essere equiparato ad un’ingiunzione siffatta. La corretta esecuzione della decisione impugnata implica soltanto che la Repubblica italiana restituisca al FESR le somme indebitamente versate (v., in tal senso, ordinanze Investire Partecipazioni/Commissione, cit. supra al punto 37, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 43).

40      Stanti tali premesse, il rimborso da parte della ricorrente dei fondi comunitari indebitamente versati sarebbe la conseguenza diretta non della decisione impugnata, bensì dell’azione esercitata a questo scopo dalla Repubblica italiana, sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi imposti in materia dalla normativa dell’Unione (v., in tal senso, ordinanze Investire Partecipazioni/Commissione, cit. supra al punto 37, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 44).

41      Orbene, con riguardo ad un contributo finanziario del FESR, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che nessun elemento permetteva di considerare lo Stato membro sprovvisto di qualsiasi potere discrezionale, o addirittura di qualsiasi potere decisionale, in relazione ad un rimborso di questo tipo. Infatti, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato al ‘considerando’ 26 del regolamento n. 1260/1999, lo Stato membro, quando adotta misure attinenti al controllo finanziario, a norma dell’art. 38, n. 1, di questo stesso regolamento, agisce in virtù di competenze proprie. Pertanto, non può escludersi che circostanze particolari possano indurre la Repubblica italiana a rinunciare alla richiesta di rimborso del contributo controverso e ad accollarsi l’onere della restituzione al FESR dell’importo in questione (v., in tal senso e per analogia, ordinanza Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

42      Infine, è importante rilevare che, anche se la Repubblica italiana dovesse decidere di procedere al recupero dell’indebito, non consta che essa sarebbe sprovvista di qualsiasi potere discrezionale quanto al soggetto nei cui confronti tale recupero dovrebbe aver luogo (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑341/02, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II‑2877, punto 77).

43      Dalle suesposte considerazioni risulta che, a seguito dell’adozione della decisione impugnata, spetta alla Repubblica italiana valutare se occorra procedere, conformemente alla propria normativa nazionale e sotto il controllo dei giudici nazionali, alla ripetizione dell’indebito nei confronti, a seconda dei casi, della ricorrente o dei beneficiari finali, adottando a tal fine i necessari provvedimenti nazionali individuali (v., in tal senso, ordinanza Regione Siciliana/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 78).

44      Ne consegue che la decisione impugnata non ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e lascia un potere discrezionale alla Repubblica italiana, incaricata dell’applicazione della decisione stessa.

45      Gli argomenti addotti dalla ricorrente non sono idonei a rimettere in discussione tale conclusione.

46      Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe alcun dubbio nel caso di specie quanto alle conseguenze che la Repubblica italiana intende trarre, nei suoi riguardi, dalla decisione impugnata, nonché quanto all’intenzione di tale Stato di non intervenire, con fondi propri, per tutelare la ricorrente dall’impatto finanziario della decisione suddetta. Pertanto, a suo dire, sarà essa soltanto a doversi accollare i pagamenti previsti e a dover procedere, con le proprie risorse, a tali pagamenti in vista della realizzazione dei progetti previsti dal POR Puglia che avrebbero dovuto beneficiare dei fondi del FESR disimpegnati.

47      A questo proposito, in primo luogo, la ricorrente fa valere che dalla lettera del Ministero dello Sviluppo economico italiano del 12 febbraio 2010 risulta che le conseguenze finanziarie della decisione impugnata sono interamente a suo carico. In secondo luogo, tale comportamento della Repubblica italiana sarebbe confermato dalla condotta inequivoca e costante da questa assunta in tutte le vicende precedenti di analogo rilievo, nelle quali gli effetti delle decisioni della Commissione sarebbero stati sempre imputati alla ricorrente. In terzo luogo, la discrezionalità nell’attuare la decisione impugnata di cui disporrebbe la Repubblica italiana sarebbe meramente teorica, tenuto conto, da un lato, degli obblighi ad essa imposti dalla legge di bilancio interno dello Stato e delle specifiche ripartizioni di competenze tra lo Stato e gli enti regionali, che non consentirebbero alla Repubblica italiana di provvedere essa stessa, in mancanza di fondi comunitari, a sopperire ai bisogni di finanziamento della regione, e, dall’altro, delle regole di bilancio dell’Unione che impongono agli Stati membri il rispetto del patto di stabilità. Ad ogni modo, le lettere del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano del 19 marzo e dell’11 giugno 2010, prodotte in atti dalla ricorrente successivamente alla presentazione del ricorso, proverebbero che la Repubblica italiana ha già agito per ottenere dalla ricorrente il rimborso delle somme in questione.

48      Per quanto riguarda il primo argomento, occorre rilevare, in accordo con la Commissione, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la lettera del Ministero dello Sviluppo economico italiano del 12 febbraio 2010 altro non fa che confermare che un eventuale obbligo di rimborso del contributo del FESR da parte della ricorrente non sarebbe la conseguenza diretta della decisione impugnata, bensì esigerebbe un’iniziativa autonoma dello Stato membro. Infatti, in tale lettera la Repubblica italiana si è limitata a rispondere ad una lettera della ricorrente in pari data, con la quale quest’ultima chiedeva una dichiarazione di conferma che lo Stato italiano avrebbe versato l’importo del contributo in questione, dichiarazione il cui rilascio è stato peraltro rifiutato. Tale scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Repubblica italiana conferma dunque che, anche secondo la ricorrente, era necessaria, nel caso di specie, un’espressa decisione della Repubblica italiana affinché l’onere finanziario derivante dalla decisione impugnata fosse trasferito in capo alla ricorrente medesima.

49      Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre rilevare che la circostanza che in passato la Repubblica italiana abbia sistematicamente proceduto, nei confronti della ricorrente o di altre regioni, al recupero dei contributi indebitamente percepiti non è, di per sé stessa, tale da obbligare la Repubblica italiana a seguire lo stesso comportamento nel caso di specie.

50      Per quanto riguarda il terzo argomento, secondo cui la possibilità per la Repubblica italiana di non esigere il rimborso dalla ricorrente sarebbe puramente teorica, in quanto i vincoli finanziari imposti alla Repubblica italiana dalla legge di bilancio le impedirebbero di sovvenire ai bisogni di finanziamento della ricorrente, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 29, la condizione enunciata all’art. 263, quarto comma, TFUE esige che l’atto contestato non lasci alcun potere discrezionale ai suoi destinatari in sede di applicazione, realizzandosi quest’ultima in modo automatico in virtù e per effetto della normativa dell’Unione. Orbene, l’argomentazione della ricorrente, là dove consiste nell’invocare una presunta assenza di un margine di discrezionalità derivante dalla legge di bilancio nazionale e non dalla normativa dell’Unione, si basa su un’erronea lettura del diritto dell’Unione, così come interpretato dalla giurisprudenza citata supra al punto 29 (v., in tal senso, ordinanza della Corte 15 settembre 2009, causa C‑501/08 P, Município de Gondomar/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 30‑32). Quanto all’obbligo di rispettare il patto di stabilità, è sufficiente constatare come la ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di alcun nesso tra il presunto rispetto delle regole di bilancio dell’Unione e l’assenza di un margine di discrezionalità riguardo all’applicazione della decisione impugnata.

51      Quanto infine all’argomento della ricorrente relativo alle lettere del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano del 19 marzo e dell’11 giugno 2010, occorre rilevare che il fatto che tali lettere le ingiungano di rimborsare l’intero contributo finanziario – così come la decisione impugnata ordina alla Repubblica italiana di procedere a tale rimborso – non implica che lo Stato membro fosse privo di qualsiasi potere discrezionale o che non lo abbia esercitato, bensì significa che detto Stato è giunto alle stesse conclusioni della Commissione e soprattutto ritiene che le irregolarità commesse durante l’attuazione del programma, che sono alla base della decisione impugnata, siano imputabili alla ricorrente (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T‑324/06, Município de Gondomar/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 46).

52      D’altronde, l’intenzione della Repubblica italiana di trasferire in capo alla ricorrente le conseguenze finanziarie della decisione impugnata non è sufficiente per dimostrare la sussistenza dell’interesse diretto richiesto dall’art. 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 6 giugno 2002, causa T‑105/01, SLIM Sicilia/Commissione, Racc. pag. II‑2697, punto 52). Infatti, uno Stato membro avrebbe, così facendo, la possibilità di decidere se il soggetto interessato dispone o no della legittimazione ad agire dinanzi ai giudici dell’Unione. 

53      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non è direttamente riguardata dalla decisione impugnata.

54      Pertanto, senza che sia necessario stabilire se la ricorrente sia individualmente riguardata dalla decisione impugnata, occorre respingere il presente ricorso perché irricevibile.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto perché irricevibile.

2)      La Regione Puglia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare.

Lussemburgo, 14 settembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Lingua processuale: l’italiano.