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Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 – Riva Fire / Commissione

(Causa T-83/10) 1

[«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Competenza della Commissione – Base giuridica – Consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti – Diritti della difesa – Definizione del mercato geografico – Applicazione del principio della lex mitior – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riva Fire SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, M. Pappalardo e T. Ubaldi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente R. Sauer e R. Striani ed infine R. Sauer, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta alla Riva Fire SpA è fissato in EUR 26 093 000.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Riva Fire sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della Commissione europea. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.

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1 GU C 100 del 17.4.2010.