Language of document : ECLI:EU:T:2010:257

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

25 giugno 2010 (*)

«Procedimento sommario – Decisione di riduzione di un concorso finanziario – Nota di addebito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Mancanza di urgenza»

Nei procedimenti T‑84/10 R e T‑223/10 R,

Regione Puglia, rappresentata dai sigg. F. Brunelli e A. Aloia, avvocati,

richiedente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re C. Cattabriga e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione, da una parte, della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinata all’Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000‑2006, e, dall’altra, del preteso ordine di pagamento contenuto nella nota di addebito del 26 febbraio 2010 emessa in seguito a questa decisione,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente


Ordinanza

 Fatti

1        In data 8 agosto 2000, con decisione n. C(2000) 2349, la Commissione delle Comunità europee, in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), ha approvato il programma operativo regionale Puglia Obiettivo 1 2000‑2006 (in prosieguo: il «POR»), per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2006, presentato dal governo italiano in data 5 ottobre 1999. L’importo stanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (in prosieguo: il «FESR») a questo proposito ammontava a EUR 1 721 827 000.

2        In seguito a delle verifiche in merito alle operazioni di gestione del POR, la Commissione ha riscontrato alcune carenze. Pertanto, con decisione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del FESR destinata all’Italia per il programma operativo Puglia Obiettivo 1 2000 ‑ 2006 (in prosieguo: la «decisione contestata») la Commissione ha disposto, tra le altre cose, l’applicazione di una rettifica forfetaria del 10% sulle spese certificate dall’inizio del POR fino alla data di sospensione dei pagamenti intermedi, in conformità con il principio di proporzionalità e con gli orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie.

3        La decisione contestata è stata emanata in seguito ad una serie di controlli, effettuati dalla Commissione tra il 2007 e il 2009, sui sistemi di gestione e controllo applicati dalle autorità responsabili del programma, che hanno portato a ritenere, da un lato, che la Regione Puglia non avesse stabilito sistemi di gestione e di controllo tali da garantire una sana gestione finanziaria dell’intervento del FESR in conformità alle disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/1999 (GU L 63, pag. 21), per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali e, dall’altro, che i sistemi applicati non garantissero sufficientemente l’esattezza, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di pagamento.

4        Successivamente, avendo constatato che nessun rimborso era stato ancora effettuato, la Commissione ha emesso, in data 26 febbraio 2010, la nota di addebito n. 3241001630 (in prosieguo: la «nota»), quale atto conseguente alla decisione contestata.

 Procedimento e conclusioni delle parti

 Causa T‑84/10 R

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2010 la richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione contestata.

6        Con atto separato depositato il 20 maggio 2010 la richiedente ha proposto domanda, ai sensi dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale, in cui sostanzialmente conclude che il presidente del Tribunale voglia:

–        sospendere l’esecuzione della decisione contestata e di ogni altro atto conseguente, esecutivo della stessa;

–        condannare la Commissione alle spese.

7        Nelle osservazioni scritte depositate il 7 giugno 2010 la Commissione conclude che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti urgenti;

–        condannare la richiedente alle spese.

 Causa T‑223/10 R

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2010 la Regione Puglia ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della nota.

9        Con atto separato depositato il medesimo giorno, la richiedente ha proposto domanda di provvedimenti provvisori, in cui conclude che il presidente del Tribunale voglia:

–        sospendere l’esecuzione della nota;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      Nelle osservazioni scritte depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2010 la Commissione conclude che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti urgenti;

–        condannare la richiedente alle spese.

 In diritto

11      Dal combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell’art. 256, n. 1, TFUE, dall’altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

12      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. In tal senso, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione sul procedimento principale. Tali requisiti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

13      Nell’ambito di tale valutazione d’insieme, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati i vari requisiti in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C-459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

14      Alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza necessità di previa audizione orale delle parti.

15      Nelle due cause di specie, che conviene riunire per ragioni di connessione ai fini della presente ordinanza in conformità all’articolo 50 del regolamento di procedura, appare opportuno esaminare anzitutto la sussistenza del requisito dell’urgenza.

 Argomenti delle parti

16      La richiedente sostiene che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, essa subirebbe un danno grave e irreparabile giacché a prescindere da quali progetti vengano stornati i fondi per il rimborso alla Commissione gli effetti che si ripercuoterebbero sul tessuto sociale della Regione Puglia sarebbero devastanti in considerazione del mancato sviluppo in termini di opere ed infrastrutture. In particolare, la richiedente insiste sul fatto che lo sviluppo di questi progetti è finalizzato alla realizzazione di opere ed infrastrutture indispensabili per assicurare alla popolazione pugliese quegli standard qualitativi di vita almeno sufficienti, sottolineando il fatto che l’esecuzione della decisione contestata comporterebbe danni gravissimi e impossibili da sanare.

17      La Commissione ritiene che i requisiti di urgenza necessari per l’adozione della misura richiesta non siano soddisfatti.

 Giudizio del giudice del procedimento sommario

18      Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultima provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanza del presidente del Tribunale 20 gennaio 2010, causa T‑443/09 R, Agriconsulting Europe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).

19      Per poter valutare se il danno temuto dalla richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione di una decisione, il giudice del procedimento sommario deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero in mancanza dei provvedimenti richiesti. Non è necessario che l’imminenza del danno venga comprovata con un’assoluta certezza; è sufficiente che essa sia prevedibile con un grado di probabilità adeguato (v. ordinanze del presidente del Tribunale 7 giugno 2007, causa T‑346/06 R, IMS/Commissione, Racc. pag. II‑1781, punto 123, e 20 novembre 2008, causa T‑433/08 R, SIAE/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 35, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la parte che se ne avvale resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 67, e del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. II‑3295, punto 188].

20      Nella fattispecie, occorre pertanto accertare se la richiedente abbia comprovato con un grado di probabilità adeguato che essa subirebbe un danno grave e irreparabile qualora la sospensione dell’esecuzione della decisione contestata e della nota non fosse concessa.

21      La presente richiesta di procedimento sommario proviene da un ente pubblico istituzionalmente distinto dallo Stato italiano. Ora, una tale entità di diritto pubblico è per sua natura chiamata a fornire dei servizi pubblici nel quadro dei quali è responsabile della salvaguardia degli interessi economici, sociali e culturali, così come delle infrastrutture sul piano locale. Di conseguenza, essa può, nel quadro di un procedimento sommario, denunciare una situazione finanziaria che non permette l’adempimento di questo ruolo, qualora la misura dell’Unione contestata rischi di compromettere seriamente l’esercizio delle sue missioni di servizio pubblico (v. ordinanza del presidente del Tribunale 16 novembre 2007, causa T‑312/07 R, Dimos Peramatos/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 36).

22      Tuttavia, la richiedente si è limitata a porre l’accento sui pregiudizi che potrebbero colpire il «tessuto sociale» della Regione Puglia, senza apportare alcuna prova del fatto che tali danni sarebbero impossibili da sanare. Inoltre, alcuna argomentazione è formulata in ordine all’impossibilità di dare seguito all’esercizio della sua missione pubblica. In effetti, anche in caso di profonda difficoltà economica, la richiedente non ha sostenuto, né tanto meno provato, che un intervento da parte dello Stato italiano sarebbe escluso.

23      Per quanto attiene alla situazione finanziaria della richiedente, si deve rammentare che, salvo circostanze eccezionali, non invocate né a fortiori dimostrate nel caso di specie, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di natura pecuniaria non può, in via di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 maggio 2003, causa T‑47/03 R, Sison/Consiglio, Racc. pag. II‑2047, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata).

24      A questo proposito la richiedente non ha stabilito che le risulterebbe impossibile ottenere una successiva compensazione economica mediante un ricorso per il risarcimento del danno asserito. Infatti, tale danno, non potendo essere risarcito con il solo annullamento della decisione contestata, potrebbe essere riparato nell’ambito dei rimedi previsti dagli artt. 268 TFUE e 340 TFUE, fermo restando che la semplice possibilità di proporre ricorso per il risarcimento del danno è sufficiente a dimostrare il carattere risarcibile, in linea di principio, del danno medesimo (v. ordinanza del presidente del Tribunale 10 luglio 2009, causa T‑196/09 R, TerreStar Europe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 75, e la giurisprudenza ivi richiamata).

25      Del resto, in merito all’imminenza del danno grave e irreparabile asserito dalla richiedente, del quale non è stata fornita alcuna dimostrazione, è bene sottolineare il fatto che destinataria della decisione contestata e della nota non è la Regione Puglia, bensì la Repubblica italiana. La decisione contestata e la nota, dunque, non impongono alla richiedente alcun rimborso. Pertanto, spetta alla Repubblica italiana decidere in quali termini dare seguito alla decisione contestata. Se la Repubblica italiana scegliesse – anche nell’ipotesi di una compensazione di debito operata dalla Commissione nei suoi riguardi – di imporre l’onere del rimborso alla Regione Puglia, si tratterebbe in questo caso di una scelta autonoma presa da detto Stato membro e sarebbe questa, in effetti, a costituire la causa determinante del pregiudizio causato alla richiedente (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010, causa T‑1/10 R, SNF/ECHA, non pubblicata nella Raccolta, punto 66).

26      Dalle suesposte considerazioni discende che le domande di provvedimenti provvisori in esame devono essere respinte per difetto del requisito dell’urgenza, senza che occorra accertare se sia soddisfatto il requisito dell’esistenza di un fumus boni iuris e senza doversi pronunciare in merito alle questioni di ricevibilità riguardanti, da un lato, se la decisione contestata riguarda direttamente la richiedente (v. sentenza della Corte 2 maggio 2006, causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I‑3881) e, dall’altro, se la nota può essere qualificata come atto attaccabile (v. ordinanza del Tribunale 30 giugno 2009, causa T‑106/08, CPEM/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      I procedimenti T‑84/10 R e T‑223/10 R sono riuniti ai fini della presente ordinanza.

2)      Le domande di provvedimenti urgenti sono respinte.

3)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 25 giugno 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua di procedura : l’italiano.