Ricorso proposto il 26 settembre 2013 – Kicks Kosmetikkedjan / UAMI – Kik Textilien und Non-Food (KICKS)
(Causa T-532/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione;
condannare alle spese l’UAMI, o in subordine, se del caso, un interveniente;
autorizzare la registrazione della domanda contestata n. 9245473.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Kicks Kosmetikkedjan AB
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KICKS» per prodotti e servizi delle classi 3, 8, 14, 21 e 35 – domanda n. 9245473
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kik Textilien und Non-Food GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco e internazionale «kik» per servizi della classe 35
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per i prodotti e servizi contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009