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Ricorso proposto il 30 settembre 2013 – Kenzo / UAMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Causa T-528/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui questa ha accordato la registrazione internazionale n. 1016724 che designa l’Unione europea al marchio «Kenzo Estate» per: «Olio d’oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati» della classe 29; «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli» della classe 30; e «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e bulbi» della classe 31;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

condannare Kenzo Tsujimoto alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 – registrazione internazionale n. W 1 016 724

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario «KENZO», per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.