Ricorso proposto il 30 settembre 2013 – Kenzo / UAMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)
(Causa T-528/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata nella parte in cui questa ha accordato la registrazione internazionale n. 1016724 che designa l’Unione europea al marchio «Kenzo Estate» per: «Olio d’oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati» della classe 29; «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli» della classe 30; e «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e bulbi» della classe 31;
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;
condannare Kenzo Tsujimoto alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 – registrazione internazionale n. W 1 016 724
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario «KENZO», per prodotti delle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.