Language of document : ECLI:EU:T:2016:63





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2016 –
Isotis / Commissione

(causa T‑562/13)

«Clausola compromissoria – Programma quadro per l’innovazione e la competitività – Contratto REACH112 – Restituzione delle somme anticipate – Costi ammissibili»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale a conoscere di una domanda riconvenzionale – Fondamento (Artt. 256, § 1, TFUE e 272 TFUE) (v. punti 46‑48)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario dell’Unione per la realizzazione di un progetto nel settore delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Domanda di accertamento dell’ammissibilità di talune spese e di versamento di taluni importi – Domanda riconvenzionale e di interessi moratori formulata nel controricorso – Ricevibilità [Art. 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991)] (v. punti 57‑59, 61, 62)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Domanda della Commissione di restituzione di somme anticipate in forza di un contratto concluso nell’ambito di un programma quadro per l’innovazione e la competitività – Insussistenza di un obbligo di motivazione [Artt. 288 TFUE e 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c)] (v. punti 79, 80)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Applicazione di norme nazionali in materia di competenza – Esclusione – Applicazione di norme nazionali in materia di prova – Inclusione (Art. 272 TFUE) (v. punto 89)

Oggetto

Da una parte, domande basate sull’articolo 272 TFUE, dirette, in via principale, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione mirante alla restituzione del prefinanziamento, dell’importo di EUR 47 197,93, versato alla ricorrente in forza del contratto n. 238940, «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)», concluso tra la Comunità europea e la ricorrente e, in subordine, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di tale prefinanziamento riguardo alle spese sottoposte alla Commissione per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112 per l’importo di EUR 13 821,12, nonché, dall’altra, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente alla restituzione del prefinanziamento ad essa indebitamente versato nell’ambito di tale contratto unitamente agli interessi moratori.

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sulle conclusioni della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, con cui essa chiede di dichiarare che, dato che le condizioni generali del sesto programma quadro non si applicano al contratto in parola, essa non può essere considerata debitrice di un indennizzo forfettario a titolo di quest’ultimo e che, quindi, la Commissione europea ha violato il contratto di cui trattasi dichiarando di pretendere un indennizzo siffatto.

2)

La domanda della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, diretta a far constatare l’assenza di fondamento della domanda di restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» è accolta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112.

3)

Il ricorso presentato dalla Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis è respinto quanto al resto.

4)

La domanda della Commissione diretta a ottenere la condanna della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis alla restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» è respinta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112.

5)

La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis è condannata a pagare alla Commissione l’importo di EUR 33 376,81, aumentato degli interessi moratori al tasso del 4% annuo a decorrere dal 29 ottobre 2013 e fino al completo pagamento di tale importo.

6)

La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.