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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi) - V.O.F. Dressuurstal Jespers / Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijkbelastingdienst

(Causa C-233/05)1

(Sesta direttiva IVA - Lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera - Nozione di "bene prodotto" - Cavallo sottoposto a dressaggio e ad allenamento - Esigibilità dell'imposta)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice a quo:

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti nella causa principale

Ricorrente: V.O.F. Dressuurstal Jespers

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijkbelastingdienst

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Gerechtshof te 's-Hertogenbosch -Interpretazione dell'art. 5, n. 7, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) - Cavallo principiante sottoposto a dressaggio e ad un allenamento ad uno scopo determinato - Cavallo formato come cavallo da sella in grado, in seguito a dressaggio e ad un allenamento specifico, di partecipare a competizioni di livello superiore - In entrambi i casi: produzione di un nuovo bene? - Rilevanza di un cambiamento obiettivo e misurabile del cavallo e della realizzazione o meno dell'obiettivo - Versamento dell'imposta secondo un procedimento di dichiarazioni periodiche

Dispositivo

L'art. 5, n. 7, lett. a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1° gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che non vi è lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera qualora un cavallo venga allenato in modo da renderlo idoneo ad un utilizzo come cavallo da sella o da dressaggio e a partecipare a competizioni, e nel senso che tale cavallo, nelle circostanze in questione, non può essere considerato come un bene prodotto.

L'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui pagamenti ricevuti periodicamente a fronte delle prestazioni di servizi rappresentate dall'addestramento ed allenamento dei cavalli è definita secondo le condizioni di cui all'art. 10, n. 2, della sesta direttiva.

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1 -

2 - GU C 205 del 20.8.2005.