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Ricorso proposto il 1° luglio 2013 – Orange Business Belgium / Commissione

(Causa T-349/13)

Lingua processuale: l’inglese

Ricorrente: Orange Business Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Schutyser, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della DG DIGIT della Commissione europea, notificata alla ricorrente il 19 aprile 2013, che respinge l’offerta della ricorrente e attribuisce l’appalto a un altro offerente;

nel caso in cui, al momento della pronuncia della sentenza, la Commissione avesse già firmato il contratto relativo ai Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni – Nuova generazione («TESTA-ng»), dichiarare nullo tale contratto; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento, comprese le spese per gli onorari degli avvocati sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, del capitolato d’oneri, degli articoli 89, paragrafo 1, e 100, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 1605/20021 (articoli 102, paragrafo 1, e 113, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 966/2012), in particolare i principi di trasparenza, di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto: a) alcune regole di valutazione che erano state comunicate non sono state applicate; b) alcune regole di valutazione comunicate erano errate, ed altre, non comunicate, sono state applicate al loro posto; c) il metodo di valutazione tecnica non è stato comunicato prima delle presentazione delle offerte.

Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti, sanciti dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 1605/2002 (articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 966/2012), che rendono invalida la decisione impugnata, in quanto essa ha ritenuto regolare l’offerta di un altro offerente, nonostante quest’ultima presentasse elementi fondamentali non conformi, in violazione delle specifiche tecniche del capitolato d’oneri.

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1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).