Language of document :

Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 – Kadhaf Al Dam / Consiglio

(Causa T-348/13) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Modulazione degli effetti di un annullamento nel tempo - Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam (Il Cairo, Egitto) (rappresentante: H. de Charette, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53), del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 1), della decisione 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 111, pag. 50), del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 183, pag. 1) e della decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 183, pag. 52), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno causato da tali atti.

Dispositivo

Le decisioni 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, e 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 è annullato nella parte in cui mantiene il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Gli effetti della decisione 2013/182, della decisione 2014/380 e del regolamento di esecuzione n. 689/2014 sono mantenuti nei confronti del sig. Kadhaf Al Dam sino alla scadenza del termine per l’impugnazione della presente sentenza o, nel caso di impugnazione tempestivamente proposta, sino alla pronuncia della sentenza della Corte.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il sig. Kadhaf Al Dam è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nonché le proprie spese relative alla sua domanda di risarcimento.

Il Consiglio è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Kadhaf Al Dam nonché le proprie spese relative alla domanda di annullamento.

____________

____________

1 GU C 298 del 12.10.2013.