Language of document : ECLI:EU:T:2016:616





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 ottobre 2016 –
Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

(causa T‑351/13)

«Dumping – Importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ricevibilità – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Regola del dazio inferiore – Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑21)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un produttore-esportatore del prodotto di cui trattasi – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 23, 24)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Imprese produttrici ed esportatrici identificate nel regolamento o prese in considerazione nelle inchieste preparatorie – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 25‑35)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Regolamento di esecuzione che modifica il regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi in seguito ad un riesame intermedio – Ricorso proposto da un’impresa identificabile al momento dell’adozione del regolamento e appartenente a una cerchia ristretta di operatori economici – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 36, 37)

5.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Presentazione di un solo ricorso da parte di due ricorrenti – Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti – Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso riguardo al secondo ricorrente – Insussistenza (Art. 263 TFUE) (v. punto 39)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Regola del dazio inferiore – Applicabilità in un procedimento di riesame intermedio parziale limitato al dumping – Valutazione del rispetto della regola del dazio inferiore in base al margine di pregiudizio accertato nell’inchiesta iniziale – Ammissibilità – Presupposto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 9, § 4, e 11, §§ 2, 3 e 9) (v. punti 48‑68)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Scelta di un paese analogo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, a)] (v. punti 70‑78, 82‑86, 90‑99, 102‑107, 130, 131)

8.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 110‑114, 140‑142)

9.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presupposti – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10) (v. punti 132‑138)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013, L 112, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd e la Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.