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Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

17 luglio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

Nella causa T‑403/21,

Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, con sede in Hannover (Germania), rappresentata da J. Seitz e C. Marx, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da J. Kerlin, T. Wittenberg e C. De Falco, in qualità di agenti, assistiti da G. Coppo, S. Reinart e K. Bongs, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’8 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda in quanto successore giuridico della Deutsche Hypothekenbank AG (in prosieguo: la «Deutsche Hypo»).

(omissis)

III. Conclusioni delle parti

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi i suoi allegati, nella parte in cui la riguarda in quanto successore giuridico della Deutsche Hypo;

–        condannare il SRB (CRU) alle spese.

21      Il SRB chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti di tale decisione fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

22      La Commissione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

(omissis)

A.      Sulle eccezioni di illegittimità dell’articolo 7 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63

(omissis)

3.      Sullundicesimo motivo di ricorso, vertente sullillegittimità dellallegato I, titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, in quanto il metodo di binning ivi previsto violerebbe le norme di rango superiore

101    La ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’allegato I, titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, in quanto il metodo di binning ivi previsto violerebbe il «principio dell’orientamento in base al profilo di rischio» risultante dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

102    In particolare, il metodo di binning prevederebbe che gli intervalli («bin») debbano contenere, se possibile, lo stesso numero di enti ripartiti secondo il valore di rischio di ciascuno di essi. Orbene, un metodo del genere rifletterebbe erroneamente il profilo di rischio individuale degli enti interessati. Infatti, tale metodo potrebbe condurre al raggruppamento, in uno stesso intervallo, di enti aventi valori per l’indicatore di rischio in questione che presentano profili di rischio diversi gli uni dagli altri. Ad esempio, nel caso della Deutsche Hypo, ciò avrebbe condotto, per l’indicatore di rischio [riservato] (2), alla sua assegnazione a [riservato] intervalli nonostante un valore, dichiarato per tale indicatore, inferiore al valore medio di tutti gli enti.

103    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

104    In linea con quanto osservato al precedente punto 66, non è necessario pronunciarsi sulla questione se esista, nel diritto dell’Unione, un «principio dell’orientamento in base al profilo di rischio». Con questo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene, come è stato chiarito in udienza, che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione quando ha previsto il metodo di binning, in quanto tale metodo impedisce alla SRB di correggere, in modo appropriato, i contributi annuali di base all’effettivo profilo di rischio degli enti.

105    A tale riguardo, dai precedenti punti da 47 a 53 risulta che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, cosicché spetta alla ricorrente dimostrare che, prevedendo il metodo di binning, il regolamento delegato 2015/63 è viziato da un errore manifesto di valutazione.

106    In applicazione di tale metodo, spetta al SRB calcolare, in un primo tempo, un numero di intervalli al fine di confrontare gli enti alla luce dei diversi indicatori e sottoindicatori di rischio. In un secondo momento, spetta al SRB assegnare, in linea di principio, lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l’assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi. In un terzo momento, compete al SRB assegnare a tutti gli enti all’interno di un determinato intervallo lo stesso punteggio, denominato «indicatore discretizzato», di cui esso deve tener conto per il resto del calcolo del loro fattore di correzione.

107    Non è certamente escluso, come risulta dall’allegato II della decisione impugnata, che l’applicazione di tale metodo possa condurre, di fatto, a situazioni in cui enti aventi, per un determinato indicatore di rischio, valori che testimoniano che gli stessi hanno profili meno rischiosi per tale indicatore rispetto al valore medio degli enti interessati siano tuttavia assegnati, per l’indicatore in questione, a uno degli intervalli composti da enti relativamente più rischiosi. Tale conseguenza deriva, in particolare, dal fatto che, come spiegato dal SRB, taluni enti hanno valori cosiddetti «estremi», vale a dire valori che presentano una grande deviazione rispetto alla media.

108    Analogamente, a causa dell’esistenza di tali valori estremi, non è escluso che l’applicazione del metodo di binning – e, in particolare, l’applicazione della norma di cui all’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, del regolamento delegato 2015/63, secondo la quale il SRB assegna, in linea di principio, lo stesso numero di enti a ciascun intervallo – possa condurre, di fatto, a situazioni in cui enti aventi valori per un determinato indicatore di rischio simili a quelli degli enti assegnati all’intervallo precedente siano ciononostante assegnati all’intervallo successivo, contenente enti aventi valori per il medesimo indicatore di rischio che potrebbero talvolta essere considerevolmente più elevati.

109    Tuttavia, il verificarsi dei fenomeni descritti ai precedenti punti 107 e 108 non significa che il metodo di binning sia viziato da un errore manifesto di valutazione.

110    A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che il regolamento delegato 2015/63 ha previsto, conformemente all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, un metodo di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti che è fondato su un confronto dei loro profili di rischio. È pacifico, da un lato, che un siffatto metodo implica il confronto di un numero significativo di dati provenienti dagli enti interessati sulla base di valori che tali enti ottengono per una serie di indicatori di rischio e, dall’altro, che tali dati possono includere valori estremi per taluni enti.

111    Orbene, come risulta dallo studio empirico condotto prima dell’adozione del regolamento delegato 2015/63, i cui risultati sono stati riassunti nello studio tecnico del JRC, il metodo di binning figura tra i metodi che possono consentire di effettuare un siffatto confronto ed è persino considerato il metodo più appropriato a tal fine.

112    Infatti, il metodo di binning è un metodo statistico riconosciuto ai fini del trattamento dei valori estremi, in quanto evita, per quanto possibile, che la presenza di tali valori porti a confronti che sarebbero snaturati. Nel caso di specie, detto metodo consente di evitare, come risulta dallo studio tecnico del JRC, che enti che hanno valori elevati per taluni indicatori di rischio ricevano tuttavia un punteggio che indica un profilo di rischio basso per tali indicatori, poiché esistono taluni istituti che hanno valori estremi.

113    In secondo luogo, il metodo di binning è un metodo facile per confrontare un gran numero di dati segnalati dagli enti il cui contributo ex ante è corretto in funzione del loro profilo di rischio.

114    A questo proposito, occorre precisare che l’allegato I, titolo «Fase 2», punto 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede la regola secondo la quale il numero di intervalli è calcolato sulla base di una formula ivi enunciata. Inoltre, l’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, di tale regolamento delegato prevede la regola secondo la quale il SRB assegna, in linea di principio, lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l’assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi.

115    Ne consegue che il metodo di binning prevede regole oggettive che possono essere facilmente applicate dal SRB, il che costituisce peraltro un obiettivo che può essere legittimamente perseguito dalla normativa dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 2015, Sopora, C‑512/13, EU:C:2015:108, punto 33, e del 7 marzo 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, punto 60).

116    In terzo luogo, le conseguenze del verificarsi dei fenomeni descritti ai precedenti punti 107 e 108 sono relativizzate dalle quattro circostanze seguenti. Sotto un primo profilo, in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63, i contributi ex ante possono essere corretti soltanto nei limiti della forcella di un coefficiente compreso tra 0,8 e 1,5. Il contributo annuale di base resta così l’elemento preponderante per la determinazione del contributo ex ante alla luce del profilo di rischio degli enti.

117    Sotto un secondo profilo, come risulta, in sostanza, dallo studio tecnico del JRC, tali fenomeni sono circoscritti in quanto tendono a verificarsi soprattutto negli ultimi intervalli, e non nella grande maggioranza degli intervalli.

118    Sotto un terzo profilo, gli enti che si trovano in questi ultimi intervalli hanno sempre valori più elevati per l’indicatore di rischio interessato rispetto agli enti assegnati a intervalli inferiori.

119    Sotto un quarto profilo, il metodo della correzione dei contributi ex ante al profilo di rischio tiene conto di una molteplicità di indicatori di rischio, come emerge dall’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63. Un ente è, quindi, assegnato, nel complesso, a una molteplicità di intervalli in funzione dei suoi valori e di quelli degli altri enti per ciascun indicatore di rischio.

120    Orbene, come emerge dallo studio tecnico del JRC, gli enti tendono a rientrare in intervalli differenti per i diversi indicatori di rischio. Per tale motivo, se un ente si colloca nell’ultimo intervallo per un determinato indicatore di rischio e si vede così equiparato ad enti con valori notevolmente superiori, ciò non accade, di norma, per altri indicatori di rischio, il che consente di effettuare una comparazione complessiva degli enti interessati.

121    Inoltre, il fenomeno descritto ai precedenti punti 119 e 120 è esemplificato dal calcolo del contributo ex ante della Deutsche Hypo per il periodo di contribuzione 2021, come attestato dalla sua scheda individuale. Infatti, per quanto attiene alla parte del suo contributo ex ante calcolato su base nazionale, la Deutsche Hypo si trova nel [riservato] intervallo per [riservato]. Per contro, essa non si trova nel [riservato] intervallo per nessuno degli indicatori [riservato], mentre [riservato]. Inoltre, essa si trova nel [riservato] intervallo per [riservato].

122    In tali circostanze, la ricorrente non può sostenere che, istituendo il metodo di binning, il regolamento delegato 2015/63 è viziato da un errore manifesto di valutazione.

123    Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente secondo i quali il regolamento delegato 2015/63 avrebbe dovuto prevedere tre correzioni al metodo di binning. In primo luogo, esso avrebbe dovuto lasciare la possibilità al SRB di stabilire intervalli supplementari e quindi più limitati o consentirgli di assegnare un numero diverso di enti a ciascun intervallo. In secondo luogo, nell’ambito del metodo di binning per la categoria di rischio III, si sarebbero dovuti prendere in considerazione altri indicatori di rischio, quali le dimensioni dell’ente, il totale del suo bilancio o il suo modello commerciale individuale. In terzo luogo, poiché il modello commerciale degli enti è influenzato in modo determinante dal quadro giuridico nazionale, si sarebbe dovuto procedere a una differenziazione per Stato membro nell’ambito della categoria di rischio «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2015/63 (in prosieguo: la «categoria di rischio II») e della categoria di rischio IV.

124    Con gli argomenti menzionati al precedente punto 123, la ricorrente sostiene quindi, in realtà, che esistono metodi alternativi al metodo di binning, quale previsto dal regolamento delegato 2015/63, che sarebbero più appropriati di quest’ultimo, anziché dimostrare che quest’ultimo è viziato da errori manifesti di valutazione. Orbene, anche supponendo che esistano siffatti metodi alternativi, dalla giurisprudenza risulta che non spetta al Tribunale stabilire se il metodo di binning previsto dal regolamento delegato 2015/63 sia il solo o il migliore possibile, ma se esso sia viziato da un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto 83).

125    Inoltre, e in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato che gli elementi menzionati al precedente punto 123 avrebbero consentito di tenere meglio conto del profilo di rischio reale degli enti nell’ambito del metodo di binning.

126    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento vertente sulla fissazione di intervalli supplementari, è sufficiente rilevare che l’allegato I, titolo «Fase 2», punto 2, del regolamento delegato 2015/63 determina il numero di intervalli sulla base di una formula matematica che si applica in modo obiettivo e indifferenziato e che si fonda, come risulta dallo studio tecnico del JRC, su dati scientifici in materia statistica volti a fissare previamente il numero adeguato di intervalli. Orbene, la ricorrente non ha formulato alcuna critica specifica nei confronti di tale formula. Essa non ha neppure dimostrato che la fissazione di intervalli supplementari caso per caso sarebbe manifestamente più appropriata del metodo adottato.

127    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della ricorrente vertente sull’asserita necessità di prendere in considerazione taluni indicatori di rischio aggiuntivi, è già stato rilevato al precedente punto 116 che il metodo di calcolo dei contributi ex ante attribuisce un’importanza notevole al contributo annuale di base, fermo restando che esso riflette anche le dimensioni degli enti.

128    Parimenti, la ricorrente sostiene erroneamente che la Commissione avrebbe dovuto tenere maggiormente conto del modello commerciale individuale degli enti. A tale riguardo, dall’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 risulta che il SRB deve tenerne conto attraverso l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione». Orbene, la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto che rientri nel modello commerciale individuale degli enti di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto.

129    Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento vertente sull’asserita necessità di operare una distinzione tra ciascuno Stato membro nell’ambito delle categorie di rischio II e IV, dalla giurisprudenza risulta che l’adozione di una normativa in un settore di azione specifico può, senza essere discriminatoria, avere ripercussioni diverse per determinati operatori economici in considerazione della loro situazione individuale o delle disposizioni nazionali cui sono assoggettati, purché tale normativa sia fondata su criteri obiettivi, adeguati alle finalità da essa perseguite (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

130    Nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento che permetta di affermare che gli indicatori di rischio rientranti nelle categorie di rischio II e IV non siano fondati su tali criteri oggettivi e che essi non siano adeguati alle finalità perseguite dal regolamento delegato 2015/63. In tali circostanze, essa non può basarsi su asserite differenze tra gli Stati membri per dimostrare un errore manifesto di valutazione relativo alle suddette categorie di rischio.

131    Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’undicesimo motivo di ricorso.

B.      Sui motivi di ricorso vertenti sulla legittimità della decisione impugnata

1.      Sulla motivazione del livello-obiettivo annuale

132    In via preliminare, va ricordato che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

133    Con una misura di organizzazione del procedimento e in udienza, il Tribunale ha interrogato d’ufficio le parti sugli eventuali vizi di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

134    Al fine di esaminare se la decisione impugnata sia inficiata da un siffatto vizio, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili nel SRF (FRU) devono raggiungere il livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (in prosieguo: il «livello obiettivo finale»).

135    Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale indicato nel precedente punto 134, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

136    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo.

137    Per quanto concerne le modalità di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB ne determina l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenuto conto del livello-obiettivo finale, e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

138    Parimenti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il SRB calcola il contributo ex ante a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale che deve essere stabilito alla luce del livello-obiettivo finale e secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

139    Nel caso di specie, come risulta dal considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56.

140    Nei considerando 36 e 37 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi vertente sull’andamento dei depositi protetti nel corso degli anni precedenti, su qualsiasi evoluzione pertinente della situazione economica, nonché su un’analisi degli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e sugli effetti dei contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Successivamente, il SRB ha ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente»). Il SRB ha applicato questo coefficiente a un ottavo dell’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per ottenere il livello- obiettivo annuale.

141    Nei considerando da 38 a 47 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato il suo modo di procedere per fissare il coefficiente.

142    Nel considerando 38 della decisione impugnata, il SRB ha constatato una tendenza di crescita costante dei depositi protetti di tutti gli enti negli Stati membri partecipanti. In particolare, l’importo medio di tali depositi, calcolato su base trimestrale, ammontava a EUR 6 689 miliardi per l’anno 2020.

143    Nei considerando 40 e 41 della decisione impugnata, il SRB ha presentato le previsioni di sviluppo dei depositi protetti per i tre anni rimanenti del periodo iniziale, ossia dal 2021 al 2023. Ha stimato che i tassi di crescita annuali dei depositi protetti fino alla fine del periodo iniziale si sarebbero situati tra il 4% e il 7%.

144    Nei considerando da 42 a 45 della decisione impugnata, il SRB ha presentato una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale impatto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A tal fine, esso ha indicato di aver tenuto conto di molteplici indicatori, come la previsione di crescita del prodotto interno lordo della Commissione e le proiezioni in materia della BCE o il flusso di crediti del settore privato in percentuale del prodotto interno lordo.

145    Nel considerando 46 della decisione impugnata, il SRB ha concluso che, se fosse ragionevole aspettarsi un’ulteriore crescita dei depositi protetti nell’unione bancaria, il ritmo di tale crescita sarebbe inferiore a quello del 2020. In proposito, il SRB ha affermato, nel considerando 47 della decisione impugnata, di aver adottato un «approccio prudente» per quanto riguardava la gamma di tassi di crescita dei depositi protetti per gli anni a venire fino al 2023.

146    Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha fissato, nel considerando 48 della decisione impugnata, il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale, moltiplicando l’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica, contenuta nel considerando 48 di detta decisione:

«Obiettivo0 [importo del livello-obiettivo annuale] = Totale depositi protetti2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11 287 677 212,56».

147    Tuttavia, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 con le seguenti modalità.

148    In primo luogo, fondandosi su un’analisi prospettica, il SRB ha fissato l’ammontare dei depositi protetti dell’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, stimato, per la fine del periodo iniziale, in circa EUR 7 500 miliardi. Per giungere a tale importo, il SRB ha tenuto conto dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, vale a dire EUR 6 689 miliardi, di un tasso di crescita annuo dei depositi protetti pari al 4%, nonché del numero di periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire tre.

149    In secondo luogo, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato l’1% di detti EUR 7 500 miliardi per ottenere l’importo stimato del livello-obiettivo finale che doveva essere raggiunto il 31 dicembre 2023, ovvero circa EUR 75 miliardi.

150    In terzo luogo, il SRB ha dedotto da quest’ultimo importo le risorse finanziarie già disponibili nel SRF nel 2021, vale a dire circa EUR 42 miliardi, per ottenere l’importo che doveva essere ancora riscosso nei periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Tale importo ammontava a circa EUR 33 miliardi.

151    In quarto luogo, il SRB ha diviso quest’ultimo importo per tre allo scopo di ripartirlo uniformemente tra i suddetti tre periodi di contribuzione rimanenti. Il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 è stato così fissato all’importo menzionato nel precedente punto 139, vale a dire circa EUR 11,287 miliardi.

152    In udienza, il SRB ha altresì sostenuto di aver reso pubblici gli elementi di informazione su cui aveva basato il metodo descritto nei precedenti punti da 148 a 151, i quali avrebbero consentito alla ricorrente di comprendere il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, esso ha precisato di aver pubblicato sul suo sito Internet, nel maggio del 2021, vale a dire dopo l’adozione della decisione impugnata, ma prima della proposizione del presente ricorso, una scheda descrittiva denominata «Fact Sheet 2021» (in prosieguo: la «scheda descrittiva»), che indicava l’importo stimato del livello-obiettivo finale. Del pari, il SRB ha affermato che anche l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF era indicato sul suo sito Internet, nonché attraverso altre fonti pubbliche, e ciò ben prima dell’adozione della decisione impugnata.

153    Per esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale, si deve anzitutto ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il Tribunale può, o meglio deve, prendere in considerazione anche altri difetti di motivazione, oltre a quelli invocati dalla ricorrente, e ciò, segnatamente, quando essi emergono nel corso del procedimento.

154    A tal fine, nella fase orale del procedimento, le parti sono state ascoltate su tutti gli eventuali difetti di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, interrogato espressamente e ripetutamente al riguardo, il SRB ha descritto il metodo che aveva realmente seguito per determinare il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021, quale esposto nei precedenti punti da 148 a 151.

155    Occorre poi ricordare che la motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza particolare in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro tale decisione e consente al giudice competente di esercitare il suo controllo e costituisce, quindi, una delle condizioni di efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

156    Una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, dell’interesse che coloro che sono interessati dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

157    Inoltre, detta motivazione deve essere, segnatamente, priva di contraddizioni per consentire agli interessati di conoscerne i reali motivi, al fine di difendere i loro diritti dinanzi al giudice competente, e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata; del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti 20 e da 45 a 47, e del 16 dicembre 2015, Grecia/Commissione, T‑241/13, EU:T:2015:982, punto 56).

158    Analogamente, qualora l’autore della decisione impugnata fornisca determinate spiegazioni in merito ai motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, tali spiegazioni devono essere coerenti con le considerazioni esposte nella decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti da 45 a 47, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punti 54 e 55).

159    Infatti, se le considerazioni illustrate nella decisione impugnata non sono coerenti con tali spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale, la motivazione della decisione interessata non soddisfa le funzioni ricordate nei precedenti punti 155 e 156. In particolare, una siffatta incoerenza impedisce, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni reali della decisione impugnata, prima della proposizione del ricorso, e di preparare la loro difesa al riguardo e, dall’altro, al giudice dell’Unione di individuare i motivi che hanno costituito il fondamento giuridico reale di tale decisione e di esaminarne la conformità alle norme applicabili.

160    Infine, occorre ricordare che il SRB, quando adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve portare a conoscenza degli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

161    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione. Infatti, come risulta dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un aumento o una riduzione dello stesso importo comporta un aumento o una riduzione corrispondente del contributo ex ante di ciascuno di tali enti.

162    Dalle considerazioni che precedono emerge che, se il SRB è tenuto a fornire agli enti, attraverso la decisione impugnata, spiegazioni sul metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con quelle da esso fornite nel corso del procedimento giurisdizionale e vertenti sul metodo effettivamente applicato.

163    Orbene, ciò non si verifica nella presente causa.

164    Infatti, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata ha esposto, nel considerando 48, una formula matematica che ha presentato come base per la determinazione del livello-obiettivo annuale. Ciò posto, risulta che questa formula non integra gli elementi del metodo effettivamente applicato dal SRB, come spiegato in udienza. In effetti, come risulta dai precedenti punti da 148 a 151, il SRB ha ottenuto l’importo del livello-obiettivo annuale, nell’ambito di detto metodo, deducendo dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF al fine di calcolare l’importo che doveva essere ancora riscosso entro il termine del periodo iniziale e dividendo detto importo per tre. Ora, queste due fasi del calcolo non sono espresse nella suddetta formula matematica.

165    Peraltro, tale constatazione non può essere messa in discussione dall’affermazione del SRB secondo cui esso ha pubblicato, nel maggio del 2021, la scheda descrittiva, che conteneva una forcella indicante gli eventuali importi del livello-obiettivo finale, e, sul suo sito Internet, l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF. Infatti, indipendentemente dalla questione di stabilire se la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di tali importi, questi ultimi non erano di per sé tali da consentirle di comprendere che le due operazioni menzionate nel precedente punto 164 fossero state effettivamente applicate dal SRB, fermo restando, inoltre, che la formula matematica prevista nel considerando 48 della decisione impugnata non li menzionava neanche.

166    Simili incongruenze riguardano anche il modo in cui è stato fissato il coefficiente dell’1,35%, che tuttavia riveste un ruolo fondamentale nella formula matematica menzionata nel precedente punto 165. Infatti, tale coefficiente potrebbe essere inteso come basato, tra altri parametri, sulla previsione di crescita dei depositi protetti durante gli anni rimanenti del periodo iniziale. Orbene, tale lettura non è coerente con le spiegazioni fornite dal SRB in udienza, da cui risulta che il coefficiente di cui trattasi è stato fissato in modo da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, vale a dire dopo che il SRB ha calcolato detto importo in applicazione dei quattro passaggi illustrati nei precedenti punti da 148 a 151 e, segnatamente, dividendo per tre l’importo risultante dalla deduzione dei mezzi finanziari disponibili nel SRF dal livello-obiettivo finale. Tale modo di procedere non risulta però affatto dalla decisione impugnata.

167    Occorre, inoltre, ricordare che, secondo la scheda informativa, l’importo del livello-obiettivo finale stimato si colloca in una forcella compresa tra EUR 70 e 75 miliardi. Orbene, tale forcella risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti compresa tra il 4% e il 7% figurante nel considerando 41 della decisione impugnata. Infatti, il SRB ha indicato in udienza che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del tasso di crescita dei depositi protetti del 4% – che era il tasso più basso della seconda forcella – e aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi – che costituiva il valore più elevato della prima forcella. Risulta quindi sussistere una discordanza tra queste due forcelle. Infatti, da un lato, la forcella relativa al tasso di evoluzione dei depositi protetti comprende anche valori superiori al tasso del 4%, la cui applicazione avrebbe tuttavia comportato un importo stimato del livello-obiettivo finale superiore a quelli inclusi nella forcella relativa a tale livello-obiettivo. Dall’altro lato, per la ricorrente è impossibile comprendere la ragione per cui il SRB abbia incluso nella forcella relativa a detto livello-obiettivo importi inferiori a EUR 75 miliardi. Infatti, per ottenere questo risultato, sarebbe stato necessario applicare un tasso inferiore al 4%, che non è però incluso nella forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti. In tali circostanze, la ricorrente non era in grado di determinare il modo in cui il SRB aveva utilizzato la forcella relativa al tasso di evoluzione di tali depositi per giungere al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

168    Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo realmente applicato dal SRB, quale illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni effettive, alla luce delle quali è stato fissato tale livello-obiettivo, non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale.

169    Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la decisione impugnata è inficiata da difetti di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale.

170    Tenuto conto delle implicazioni giuridiche ed economiche della presente causa, è tuttavia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia proseguire l’esame degli altri motivi di ricorso.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico, è annullata nella parte in cui riguarda la Norddeutsche Landesbank – Girozentrale in quanto successore giuridico della Deutsche Hypothekenbank AG.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte riguardante la Norddeutsche Landesbank – Girozentrale in quanto successore giuridico della Deutsche Hypothekenbank AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2021.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Norddeutsche Landesbank – Girozentrale.

4)      La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.


2 Dati riservati omessi.