Language of document : ECLI:EU:T:2017:323

Causa T754/14

Michael Efler e altri

contro

Commissione europea

«Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei – Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti – Accordo economico e commerciale globale – Assenza manifesta di competenza della Commissione – Proposta di atto giuridico ai fini dell’attuazione dei trattati – Articolo 11, paragrafo 4, TUE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2017

1.      Cittadinanza dell’Unione – Diritti del cittadino – Presentazione di un’iniziativa dei cittadini – Regolamento n. 211/2011 – Ambito di applicazione – Atti giuridici dell’Unione – Nozione – Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale – Inclusione

[Artt. 2 TUE e 11, § 4, TUE; artt. 207, §§ 3 e 4, TFUE, 218 TFUE e 288, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, artt. 2, § 1, e 4, § 2, b)]

2.      Cittadinanza dell’Unione – Diritti del cittadino – Presentazione di un’iniziativa dei cittadini – Regolamento n. 211/2011 – Oggetto di un’iniziativa dei cittadini – Impedimento della conclusione di un accordo internazionale idoneo a modificare l’ordinamento giuridico dell’Unione – Ammissibilità – Violazione del principio dell’equilibrio istituzionale – Insussistenza

(Art. 11, § 4, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, art. 2, § 1)

1.      La nozione di atto giuridico, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, TUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, non potrebbe essere intesa, in assenza di qualsiasi indicazione in senso contrario, come limitata ai soli atti giuridici dell’Unione a carattere definitivo e che producono effetti giuridici nei confronti di terzi. Né il tenore letterale delle disposizioni citate né gli obiettivi da esse perseguiti giustificano nello specifico che una decisione che autorizza l’avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, presa in applicazione dell’articolo 207, paragrafi 3 e 4, TFUE e dell’articolo 218 TFUE, e che costituisce chiaramente una decisione ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, sia esclusa dalla nozione di atto giuridico ai fini di una iniziativa dei cittadini europei.

Al contrario, il principio di democrazia, che, come rilevato segnatamente nel preambolo del trattato UE, nell’articolo 2 TUE, nonché nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fa parte dei valori fondamentali su cui si poggia l’Unione, così come l’obiettivo sotteso specificamente allo strumento dell’iniziativa dei cittadini europei, che consiste nel migliorare il funzionamento democratico dell’Unione attribuendo a qualunque cittadino un diritto generale a partecipare alla vita democratica, impongono di adottare un’interpretazione della nozione di atto giuridico che includa atti giuridici come la decisione di avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, che mira incontestabilmente a modificare l’ordinamento giuridico dell’Unione.

(v. punti 35‑37)

2.      Le norme relative all’iniziativa dei cittadini europei non riportano alcuna indicazione in base alla quale la partecipazione dei cittadini non può essere prevista per impedire l’adozione di un atto giuridico. Non ci sono dubbi che, se, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, TUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, l’atto giuridico previsto deve contribuire all’attuazione dei trattati, tale ipotesi ricorre appunto nel caso di atti che intendono impedire la conclusione di accordi internazionali, i quali sono volti a modificare l’ordinamento giuridico dell’Unione.

A tal proposito, l’obiettivo della partecipazione alla vita democratica dell’Unione perseguito dallo strumento dell’iniziativa dei cittadini europei include chiaramente la facoltà di chiedere la modifica di atti giuridici in vigore o la loro revoca, totale o parziale. Pertanto, nulla giustifica nemmeno l’esclusione dal dibattito democratico di atti giuridici volti alla revoca di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, così come di atti volti ad impedire la firma e la conclusione di tale accordo, i quali producono incontestabilmente effetti giuridici autonomi impedendo, se del caso, la modifica prevista del diritto dell’Unione.

Peraltro, lungi dal rappresentare un’ingerenza nello svolgimento della procedura legislativa in corso, una proposta di iniziativa dei cittadini europei che raccomandi al Consiglio di annullare il mandato negoziale per un accordo internazionale e di non concludere un altro accordo internazionale costituisce un’espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell’Unione alla vita democratica di quest’ultima, senza compromettere l’equilibrio istituzionale voluto dai trattati.

(v. punti 41‑43, 47)