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Impugnazione proposta il 28 marzo 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 gennaio 2022, causa T-610/19, Deutsche Telekom AG/Commissione europea

(Causa C-221/22 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, agenti)

Altra parte nel procedimento: Deutsche Telekom AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2022 nella causa T-610/19, nella parte in cui accoglie il ricorso della Deutsche Telekom AG;

statuire essa stessa sui punti della causa non risolti; oppure

in subordine, rinviare la causa - per la parte in cui non sia intervenuta alcuna statuizione - al Tribunale ai fini di una nuova decisione;

condannare la Deutsche Telekom AG alle spese afferenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso - al quale la Commissione europea attribuisce un’importanza fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 266 TFUE - verte, in sostanza, sull’obbligo posto a carico della Commissione di corrispondere interessi sull’importo di un’ammenda inflitta nell’ambito del diritto della concorrenza in caso di rimborso di detto importo. A seguito di una decisione della Commissione, la Deutsche Telekom AG aveva versato, a titolo provvisorio, l’importo di un’ammenda inflitta per abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, il quale, tuttavia, è stato, successivamente ridotto dal Tribunale dell’Unione europea1 . La Commissione, con il presente ricorso, contesta l’obbligo impostole dal Tribunale nella sentenza impugnata di versare interessi di mora aventi natura sanzionatoria ai sensi della giurisprudenza Priteos2 sulla parte dell’importo dell’ammenda da rimborsare.

Con il suo primo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che, in caso di riduzione giudiziale dell’importo di un’ammenda nell’ambito del diritto della concorrenza, sulla Commissione gravi, in base all’articolo 266 TFUE, l’obbligo assoluto e incondizionato di versare interessi di mora di natura sanzionatoria a partire dalla data del pagamento a titolo provvisorio dell’importo dell’ammenda.

Al riguardo, la Commissione fa valere, in particolare, quanto segue:

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse violato l’articolo 266 TFUE non versando gli interessi di mora sull’importo richiesto dalla Deutsche Telekom (prima parte del primo motivo di impugnazione).

La sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza dei giudici dell’Unione anteriore alla sentenza Commissione/Printeos (seconda parte del primo motivo di impugnazione).

Inoltre, gli interessi dovuti in esecuzione di sentenze sarebbero disciplinati dal diritto derivato dell’Unione, che il Tribunale avrebbe dovuto o applicare o annullare (terza parte del primo motivo di impugnazione).

I presupposti per la presentazione di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340 TFUE non sussisterebbero, talché il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel riconoscere interessi di mora a titolo di risarcimento (quarta parte del primo motivo di impugnazione).

L’effetto ex tunc delle sentenze non implicherebbe che gli interessi di mora siano dovuti dal momento del pagamento, a titolo provvisorio, dell’importo di un’ammenda da parte dell’impresa interessata (quinta parte del primo motivo di impugnazione).

Il versamento degli interessi di mora in forza della sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con l’effetto deterrente delle ammende (sesta parte del primo motivo di impugnazione).

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene - nel caso in cui la Corte dovesse rigettare il suo primo motivo di impugnazione - che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo ritenuto che, per analogia con l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/20121 , il tasso degli interessi dovuti dalla Commissione sia pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

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1 Sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione (T‑827/14, EU:T:2018:930).

1 Sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Regolamento delegato della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).