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Ricorso proposto il 15 marzo 2013 - Bank Mellat / Consiglio

(Causa T-160/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, solicitor, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio2; e/o

annullare l'articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio nella parte che riguarda la ricorrente; e

dichiarare l'articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio inapplicabile alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'interruzione delle relazioni finanziarie non costituisce una "misur[a] necessari[a]" e quindi è priva di qualsiasi base giuridica ai sensi dell'articolo 215 TFUE in quanto non è ragionevolmente connessa allo scopo della politica estera in questione.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'interruzione delle relazioni finanziarie è in ogni caso sproporzionato rispetto alla politica estera asseritamente condotta e di conseguenza è priva di qualsiasi di base giuridica ai sensi dell'articolo 215 TFUE.

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'interruzione delle relazioni finanziarie è contraria ai principi generali del diritto dell'Unione ed all'articolo 215, paragrafo 3, TFUE in particolare, ai principi di proporzionalità, di certezza del diritto, di non arbitrarietà ed alla condizione che le sanzioni contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'interruzione delle relazioni finanziarie viola i suoi diritti di proprietà, il suo diritto di esercitare attività commerciali, le libertà di circolazione dei capitali ed il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 34)

2 - Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L282, pag. 58).