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Ricorso proposto il 15 marzo 2013 - HK Intertrade / Consiglio

(Causa T-159/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HK Intertrade Co. SA (Wanchai, Hong Kong) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71) ed il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui gli atti impugnati includono la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti sulla violazione di una condizione procedurale essenziale, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto ad un'audizione, violazione dell'obbligo di fornire adeguata comunicazione, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, manifesto errore di valutazione.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere una sua audizione ed abbia violato il suo obbligo di fornirle adeguata comunicazione. Inoltre il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata, mancanza aggravata dall'ulteriore omissione del Consiglio di dare risposta alle richieste della ricorrente di accesso ai documenti e di integrale comunicazione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibilità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali informazioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la ricorrente non è una "società di copertura" controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) ed in ogni caso il Consiglio non avrebbe dimostrato che la mera circostanza che la ricorrente fosse riconosciuta come filiale della NIOC sarebbe sufficiente per condurre conseguentemente all'attribuzione di un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo delle misure impugnate. Inoltre il Consiglio avrebbe chiaramente violato i diritti della difesa della ricorrente ed infine avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

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