Language of document : ECLI:EU:T:2007:350

Causa T‑149/06

Castellani SpA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CASTELLANI — Marchi nazionali denominativi anteriori CASTELLUM e CASTELLUCA — Impedimento relativo alla registrazione − Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Non sussiste, per il consumatore medio tedesco, alcun rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, tra il segno figurativo contenente l’elemento denominativo «castellani», la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per le «bevande alcoliche ad eccezione di birre, liquori, vini frizzanti e Champagne», ricomprese nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo CASTELLUCA, anteriormente registrato in Germania per i «vini» di cui alla classe 33.

Infatti, sebbene l’elemento dominante del marchio richiesto sia costituito dal suo elemento denominativo, cioè il termine «castellani», gli elementi denominativi «castellani» e «castelluca» presentino una certa somiglianza visiva, poiché sono della stessa lunghezza e le loro prime sette lettere sono identiche e poste nello stesso ordine («c-a-s-t-e-l-l») e l’attenzione del consumatore sia spesso attirata dalla parte iniziale delle parole, l’uso del termine «castello» è molto comune per i prodotti di cui trattasi e, per poter identificare correttamente un vino il cui nome inizia con una di queste parole, il suffisso che viene associato a quest’ultimo deve essere attentamente esaminato dai consumatori. Nel caso di specie, le lettere finali dei segni confliggenti, cioè «a», «n» e «i» per il marchio richiesto e «u», «c» e «a» per il marchio anteriore, sono diverse. Pertanto, nell’ambito della valutazione visiva d’insieme dei segni, la differenza constatata tra gli elementi denominativi «castellani» e «castelluca» è sufficiente per escludere una somiglianza visiva dei segni in conflitto.

Per quanto riguarda il confronto fonetico, le divergenze tra i segni, risultanti dalla differenza tra i suffissi, sono sufficienti per distinguerli a livello fonetico in lingua tedesca, malgrado l’identità dei prefissi.

Per quanto riguarda il confronto logico, occorre in primo luogo ricordare che l’uso del termine «castello» è corrente nel settore dei vini e che il consumatore tedesco è abituato a vedere un gran numero di marchi di vini il cui nome inizia per «Schloss», «castello», «château», «castel» o «castle» quando acquista vini in un negozio specializzato, in un supermercato, in un grande magazzino alimentare o quando sceglie un vino sulla carta dei vini al ristorante. Egli annetterà pertanto minore importanza al prefisso ed esaminerà attentamente il suffisso del marchio che compare sull’etichetta della bottiglia. In secondo luogo, il marchio richiesto contiene un cognome di origine italiana che sarà riconosciuto come tale dal pubblico di riferimento.

Pertanto, nell’ambito di una valutazione globale dei marchi controversi, le differenze visiva, fonetica e logica dei segni in conflitto sono sufficienti ad impedire, malgrado l’identità dei prodotti interessati, che le somiglianze tra i segni in conflitto comportino un rischio di confusione per il consumatore medio tedesco.

(v. punti 53-60)