Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 - Castellani / UAMI - Markant Handels und Service (CASTELLANI)
("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CASTELLANI − Marchi nazionali denominativi anteriori CASTELLUM e CASTELLUCA − Impedimento relativo alla registrazione − Rischio di confusione − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Castellani SpA (Campagna Gello, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Di Maso e M. Di Maso)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 febbraio 2006 (procedimento R 449/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Markant Handels und Service GmbH e la Castellani SpA
Dispositivo
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 febbraio 2006 (procedimento R 449/2005-1) è annullata.
L'UAMI è condannato alle spese.
____________1 - GU C 178 del 29.7.2006.