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Sentenza del Tribunale 6 luglio 2010 - Aer Lingus Group/Commissione

(Causa T-411/07) 1

("Concorrenza - Concentrazioni - Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune - Nozione di concentrazione - Cessione di tutte le azioni acquisite in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione - Rifiuto di ordinare misure opportune - Incompetenza della Commissione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente A. Burnside, solicitor, e avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels, successivamente A. Burnside e B. van de Walle de Ghelcke)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ryanair Holdings plc (Dublino) (rappresentanti: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy, D. Hull, solicitors, e avv. G. Berrisch)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C (2007) 4600, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di avviare un procedimento a norma dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), nonché di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Aer Lingus Group plc sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Ryanair Holdings plc, comprese quelle inerenti al procedimento d'urgenza.

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1 - GU C 8 del 12.1.2008.