Language of document : ECLI:EU:T:2021:568

Causa T359/19

Daimler AG

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 settembre 2021

«Ambiente – Regolamento (CE) n. 443/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 – Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 – Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 – Emissioni di anidride carbonica – Metodo di prova – Autovetture»

1.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Regolamento n. 443/2009 – Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove – Riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie a tecnologie innovative – Procedura di approvazione e di certificazione di tali tecnologie – Verifica ad hoc da parte della Commissione – Impiego di un metodo di prova diverso da quello utilizzato nel corso della procedura di approvazione – Inammissibilità – Violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 443/2009; Regolamento della Commissione n. 725/2011, considerando 13 e artt. 10, § 2, e 12; Decisione della Commissione 2015/158)

(v. punti 70-77)

2.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Regolamento n. 443/2009 – Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove – Riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie a tecnologie innovative – Procedura di approvazione e di certificazione di tali tecnologie – Verifica ad hoc da parte della Commissione – Differenza tra i risparmi certificati dalle autorità nazionali competenti e i risparmi verificati dalla Commissione – Diritto della Commissione di non tenere in considerazione il risparmio certificato per l’anno civile precedente la verifica – Inammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 443/2009, art. 8, §§ 4 e 5; Regolamento della Commissione n. 725/2011, art. 12, §§ 2 e 3)

(v. punti 87-93)

Sintesi

Nel contesto dell’applicazione del regolamento n. 443/2009 (1), diretto a ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) dei veicoli leggeri, ogni costruttore di autovetture deve vegliare a che le sue emissioni di CO2 non superino l’obiettivo di emissioni specifiche medie ad esso assegnate (2). Tale regolamento, perseguendo anche l’obiettivo di incentivare gli investimenti nelle nuove tecnologie, prevede, in particolare, che le riduzioni delle emissioni ottenute grazie all’utilizzo di tecnologie innovative siano dedotte dalle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli in cui tali tecnologie vengono utilizzate (3). A tal fine, la Commissione europea ha adottato un regolamento di esecuzione (4) che stabilisce una procedura di approvazione e di certificazione di tali tecnologie innovative.

Nel 2015 la Commissione ha approvato, con decisione di esecuzione 2015/158 (5), due modelli di alternatori ad alta efficienza come innovazioni ecocompatibili che permettono di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture. In vista della loro approvazione, alcuni degli alternatori di cui trattasi erano stati oggetto di diversi metodi di preparazione, designati con il termine generico di precondizionamento.

La Daimler AG, un costruttore di automobili tedesco che correda talune autovetture private di alternatori ad alta efficienza, ha chiesto ed ottenuto, dalle autorità tedesche competenti, la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO2 ottenute mediante l’utilizzo di detti alternatori.

Tuttavia, nel corso del 2017, la Commissione, al termine di una revisione ad hoc di tali certificazioni, ha constatato che i risparmi così certificati in applicazione di un metodo di prova con precondizionamento erano ben maggiori di quelli che potevano essere dimostrati con l’applicazione del metodo prescritto dalla decisione di esecuzione 2015/158 (6), che, a suo avviso, non comportava il precondizionamento. Di conseguenza, nella sua decisione di esecuzione 2019/583 (7) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha ritenuto che i risparmi attribuiti alle innovazioni ecocompatibili della Daimler AG non dovessero essere presi in considerazione per il calcolo delle sue emissioni specifiche medie di CO2 per il 2017 (8).

La Daimler AG ha quindi proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui esclude, per quanto la riguarda, le emissioni specifiche medie di CO2 e i risparmi delle emissioni di CO2 attribuite a innovazioni ecocompatibili. Nella sua sentenza, la Seconda Sezione ampliata del Tribunale accoglie il ricorso, considerando che la Commissione ha violato il regolamento di esecuzione in sede di esame ad hoc delle certificazioni dei risparmi delle emissioni di CO2.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale constata che la Commissione è incorsa in un errore di diritto escludendo, in occasione della verifica ad hoc delle certificazioni dei risparmi delle emissioni di CO2, l’impiego di un metodo di prova con precondizionamento, come quello utilizzato nell’ambito della procedura di approvazione degli alternatori di cui trattasi. Un siffatto approccio non è conforme all’articolo 12 del regolamento di esecuzione che prevede in particolare le modalità di tale verifica.

Infatti, utilizzando un metodo di prova diverso da quello utilizzato nel corso del procedimento di approvazione degli alternatori di cui trattasi, la Commissione ha reso impossibile il confronto tra i risparmi delle emissioni certificati e i risparmi risultanti dalla decisione di esecuzione 2015/158.

Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui il suo approccio è giustificato alla luce dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, il Tribunale ricorda, da un lato, che il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale. Il Tribunale rileva, al riguardo, che il metodo di prova utilizzato dalla Commissione, che non tiene conto delle specificità tecniche di ogni alternatore e del modo in cui esso è stato precondizionato, rischia di essere favorevole nei confronti di taluni costruttori di automobili e sfavorevole nei confronti di altri.

Dall’altro, il Tribunale dichiara che quest’ultimo metodo non è previsto in modo chiaro e preciso da alcun testo legislativo e non costituisce la prassi corrente nell’industria. Pertanto, esso non può essere considerato un mezzo adeguato per garantire il rispetto del principio della certezza del diritto.

Quanto alle obiezioni della Commissione relative all’uso del precondizionamento, che è la prassi corrente nell’industria, il Tribunale conclude che è nella fase della procedura di approvazione degli alternatori e non in quella della verifica ad hoc che la Commissione è legittimata a sollevare obiezioni o a chiedere precisazioni supplementari per quanto riguarda il metodo di prova.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, che prevede il diritto della Commissione di non tenere in considerazione, a determinate condizioni, «il risparmio certificato di CO2 per il computo delle emissioni specifiche medie del costruttore per il successivo anno civile», il Tribunale chiarisce che tale diritto riguarda unicamente l’anno civile successivo all’anno di verifica ad hoc. A tal riguardo, il Tribunale rileva che l’espressione «successivo anno civile» non può essere interpretata nel senso che essa si riferisce in realtà all’anno civile precedente l’anno di verifica ad hoc, come propone la Commissione. Infatti, una siffatta interpretazione è contraria alla formulazione chiara e univoca di tale disposizione e solleva interrogativi sotto il profilo del principio della certezza del diritto, in quanto la decisione impugnata ha retroattivamente gravi conseguenze per la Daimler AG, mentre ciò avrebbe dovuto avere luogo solo per «il successivo anno civile».

Infine, il Tribunale considera che la disposizione del regolamento di esecuzione di cui trattasi è chiara e priva di ambiguità, cosicché, contrariamente all’argomento dedotto dalla Commissione, non è necessaria un’interpretazione conforme al regolamento di base, vale a dire al regolamento n. 443/2009.


1      Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri (GU 2009, L 140, pag. 1).


2      Articolo 4 del regolamento n. 443/2009.


3      Articolo 12 del regolamento n. 443/2009.


4      Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 194, pag. 19).


5      Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2015, L 26, pag. 31).


6      Articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2015/158.


7      Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 100, pag. 66).


8      Il diritto della Commissione di effettuare tale esame e le sue modalità sono previsti dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 725/2011.