Language of document : ECLI:EU:T:2021:569


 


 



Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 settembre 2021 – Albéa Services / EUIPO – dm-drogerie markt (ALBÉA)

(causa T852/19)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo ALBÉA – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Marchio denominativo Balea – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo della registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Valutazione del rischio di confusione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 25, 26)

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 27, 32)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 40, 41, 43)

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 42)

5.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 80)

6.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 81, 82, 91, 92)

7.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo ALBÉA e marchio denominativo Balea

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 95-99)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt e l’Albéa Services

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2) è annullata nei limiti in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione, salvo nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione per quanto riguarda i «cosmetici» compresi nella classe 3.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Albéa Services.

4)

La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.