Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 settembre 2021 – Albéa Services / EUIPO – dm-drogerie markt (ALBÉA)
(causa T‑852/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo ALBÉA – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Marchio denominativo Balea – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo della registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Valutazione del rischio di confusione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 25, 26)
2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 27, 32)
3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 40, 41, 43)
4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 42)
5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 80)
6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 81, 82, 91, 92)
7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo ALBÉA e marchio denominativo Balea
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 95-99)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt e l’Albéa Services |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2) è annullata nei limiti in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione, salvo nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione per quanto riguarda i «cosmetici» compresi nella classe 3. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Albéa Services. |
4) | | La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese. |