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Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 – Evonik Degussa / Commissione

(Causa T-341/12) 1

(«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato – Pubblicazione di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione – Obbligo di motivazione – Riservatezza – Segreto professionale – Legittimo affidamento»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Steinle, M. Holm-Hadulla e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la domanda di trattamento riservato presentata dalla Evonik Degussa, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese, ivi incluse quelle afferenti al procedimento sommario.

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1 GU C 311 del 13.10.2012.