Language of document : ECLI:EU:T:2014:858

Causa T‑342/12

Max Fuchs

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una stella in un cerchio – Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori rappresentanti una stella in un cerchio – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Carattere distintivo del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Decadenza del marchio comunitario anteriore – Conservazione dell’interesse ad agire – Assenza di non luogo a statuire parziale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte del giudice

2.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Interesse ad agire – Decadenza del marchio comunitario anteriore su cui si fonda l’opposizione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 45, 55, § 1, 58, § 1, 2o periodo, e 64, § 3)

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Marchi figurativi privi di elementi denominativi – Comparazione fonetica

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi rappresentanti una stella in un cerchio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Considerato che le condizioni di ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio se il ricorrente conservi un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

(v. punto 22)

2.      Nonostante l’intervento di una decisione definitiva di decadenza del marchio comunitario anteriore, il ricorrente conserva un interesse a contestare la decisione che accoglie l’opposizione proposta nei confronti della sua domanda di registrazione di marchio.

La decadenza del marchio su cui si fonda un’opposizione, quando intervenga solo posteriormente a una decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che accoglie l’opposizione basata sul predetto marchio, non comporta né la revoca né l’abrogazione di tale decisione. Infatti, in caso di decadenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario è considerato privo degli effetti previsti da tale regolamento a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Per contro, fino a tale data, il marchio comunitario beneficia di tutti gli effetti collegati alla tutela del regolamento, quali previsti nella sezione 2 del medesimo. Di conseguenza, alla data in cui la decisione impugnata è stata adottata, il marchio comunitario anteriore beneficiava di tutti gli effetti previsti da tali disposizioni. Pertanto, considerare che l’oggetto di una controversia venga meno quando occorre in corso di istanza una decisione di decadenza significherebbe, a giudizio del Tribunale, prendere in considerazione motivi emersi dopo l’adozione della decisione sull’opposizione, mentre questi non hanno né incidenza sulla fondatezza di tale decisione né effetti sul procedimento di opposizione all’origine del ricorso di annullamento.

Inoltre, in caso di suo annullamento, il venir meno ex tunc della decisione impugnata potrebbe procurare al ricorrente un beneficio che non gli recherebbe, invece, l’accertamento di un non luogo a statuire. Infatti, se il Tribunale dovesse pronunciare un non luogo, il ricorrente potrebbe solo presentare, dinanzi all’Ufficio, una nuova domanda di registrazione del suo marchio, ancorché nessuna opposizione a tale domanda possa più essere proposta sulla base del marchio comunitario anteriore colpito da decadenza. Per contro, se il Tribunale dovesse pronunciarsi nel merito e accogliere il ricorso, ritenendo che non sussista un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, nulla osterebbe, allora, alla registrazione del marchio richiesto.

Infine, la semplice circostanza che i ricorsi proposti contro le decisioni della divisione d’opposizione e della commissione di ricorso abbiano efficacia sospensiva, in virtù delle disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 1, secondo periodo, e dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non è sufficiente a rimettere in discussione l’interesse ad agire del ricorrente. Infatti, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento n. 207/2009, un marchio è registrato come marchio comunitario solo quando un’opposizione è stata rigettata da una decisione definitiva.

(v. punti 24, 26, 28, 29)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 34, 54)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 51)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 47)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)