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Impugnazione proposta il 30 novembre 2023 dalla Soudal NV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 20 settembre 2023 nelle cause T-201/16, T-335/16, T-357/16 e T-369/16, Soudal e a. / Commissione

(Causa C-734/23 P)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Soudal NV (rappresentante: H. Viaene, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, annullare la decisione impugnata 1 e condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla Corte e, in alternativa, ove la Corte accolga solo il terzo motivo, annullare l’ordine di recupero di cui all’articolo 2 della decisione impugnata e condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla Corte;

in alternativa, ove la Corte accolga i motivi della ricorrente ma ritenga che lo stato degli atti non le consenta di decidere per il fatto che il Tribunale non si è pronunciato sul ragionamento subordinato vertente sul principio di libera concorrenza, rinviare la causa al Tribunale, unicamente con riguardo al ragionamento subordinato relativo alla selettività, e riservare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla Corte, e in aggiunta, accogliere in ogni caso il terzo motivo e quanto meno annullare l’ordine di recupero di cui all’articolo 2 della decisione impugnata.

Motivi e argomenti principali

Il primo motivo si basa su diversi errori di diritto e di fatto vertenti sulla statuizione secondo cui la Commissione ha definito correttamente il sistema di riferimento e ha debitamente dimostrato l’esistenza di deroghe al sistema di riferimento. Questo motivo è suddiviso in tre parti. Ciascuna di queste parti, ove accolta dalla Corte, sarebbe sufficiente per l’annullamento della sentenza impugnata e dunque anche della decisione impugnata.

Prima parte: nella prima parte la ricorrente intende dimostrare che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale ha cercato di stabilire il sistema di riferimento sulla base di errori di diritto e di uno snaturamento dei fatti.

Seconda parte: nella seconda parte la ricorrente intende dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato il diritto belga dichiarando che l’articolo 185, paragrafo 2, b) WIB 92 1 consente una rettifica in diminuzione in Belgio soltanto allorché si verifichi una rettifica in aumento corrispondente o correlata ad opera di un’amministrazione fiscale in un altro paese.

Terza parte: nella terza parte la ricorrente intende dimostrare che le conclusioni del Tribunale sono inficiate da errori di diritto e da uno snaturamento dei fatti per aver dichiarato che l’articolo 185, paragrafo 2, b) WIB 92 non consente che vengano effettuate rettifiche facendo riferimento a un «profitto ipotetico».

Il secondo motivo è fondato sulla circostanza che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 61 dello Statuto, sarebbe incorso in diversi errori di diritto e di fatto dichiarando che la Commissione ha giustamente qualificato il sistema come selettivo. Al riguardo la ricorrente intende dimostrare che i tre scenari addotti per provare l’asserita selettività non trovano riscontro nella realtà. Qualora la Corte accogliesse la confutazione dei tre scenari, non si configurerebbe alcuna selettività e la sentenza e la decisione impugnate dovrebbero essere annullate.

Il terzo motivo si basa sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che l’ordine di recupero dell’aiuto non è contrario al principio della certezza del diritto e alla tutela del legittimo affidamento.

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1     Decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).

1     Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Codice delle imposte sul reddito del 1992).