Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2014 – IRO / Commissione
(causa T‑69/10)
«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Base giuridica – Istruzione della causa – Definizione del mercato – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Circostanze attenuanti – Proporzionalità»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Contesto conosciuto dall’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione (Artt. 15 CA e 36 CA) (v. punti 54‑59, 79)
2. Commissione – Principio di collegialità – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Violazione del principio di collegialità – Insussistenza – Elementi sufficientemente esposti nel testo della decisione (Art. 219 CE) (v. punti 81, 82)
3. Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa del fondamento giuridico – Decisione della Commissione che constata, dopo la scadenza del Trattato CECA, un’infrazione all’articolo 65 CA e che sanziona l’impresa di cui trattasi – Base giuridica costituita dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, § 1, e 23, § 2) (v. punti 94, 98)
4. Intese – Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA – Scadenza del Trattato CECA – Continuità del regime di libera concorrenza con il Trattato CE – Mantenimento di un controllo da parte della Commissione che agisce nel contesto normativo del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 99‑115)
5. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Scadenza del Trattato CECA – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata dopo tale scadenza e riguardante fatti ad essa precedenti – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e della legalità delle pene – Situazioni giuridiche maturate anteriormente alla scadenza del Trattato CECA – Assoggettamento al regime giuridico del Trattato CECA (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 116‑119)
6. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Annullamento di una prima decisione della Commissione che constata un’infrazione – Adozione di una nuova decisione sul fondamento di un’altra base giuridica e dei precedenti atti preparatori – Ammissibilità – Obbligo di procedere ad una nuova comunicazione degli addebiti – Insussistenza – Obbligo di organizzare una nuova audizione – Insussistenza – Obbligo di rispettare le regole di procedura entrate in vigore successivamente agli atti preparatori precedenti – Insussistenza (Artt. 36 CA e 65 CA; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 12, § 1, e 14, § 3) (v. punti 128‑132, 138‑142, 145‑148)
7. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punti 158, 170)
8. Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri di valutazione – Valutazione fondata su diversi fattori esistenti, che non presentano, presi isolatamente, un effetto determinante – Intese che si estendono all’insieme del territorio di uno Stato membro – Esistenza di una forte presunzione di incidenza sul commercio (Art. 65, § 1, CA; art. 81, § 1, CE) (v. punti 161, 162)
9. Intese – Infrazione avente per oggetto una restrizione della concorrenza su un mercato geografico determinato – Previa definizione del mercato geografico – Insussistenza di un obbligo (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 163)
10. Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Pubblica dissociazione – Interpretazione restrittiva (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 179)
11. Intese – Accordi fra imprese – Pregiudizio alla concorrenza ai sensi dell’articolo 65 CA – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 180)
12. Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Presunzione dell’utilizzo delle informazioni per determinare il comportamento sul mercato – Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato – Irrilevanza (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 191‑194)
13. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 196‑198)
14. CECA – Prezzi – Listino prezzi – Pubblicità obbligatoria – Compatibilità con il divieto di intese (Artt. 60 CA e 65, § 1, CA) (v. punti 216‑218, 261)
15. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punto 224)
16. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Valutazione economica complessa – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Controllo di legittimità – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 1 A e 1 B) (v. punti 224, 234‑238)
17. Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto (Comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 226‑228)
18. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi – Esclusione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23 § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 242, 244)
19. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Infrazioni qualificate come molto gravi già soltanto in base alla loro natura – Obbligo di dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 248‑251)
20. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Non applicazione di fatto di un accordo – Valutazione alla luce del comportamento individuale di ciascuna impresa (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punti 252, 253)
21. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Classificazione di un’infrazione come molto grave – Ruolo fondamentale del criterio attinente alla natura dell’infrazione – Mancanza di autonomia di quello attinente alle dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi – Qualificazione di un’infrazione come molto grave malgrado la sua limitazione al territorio di un solo Stato membro – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punto 259)
22. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o gregario dell’impresa – Criteri di valutazione – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Assenza di un comportamento siffatto (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, § 2, e n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punti 267, 268)
23. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Minacce e pressioni subite da un’impresa – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punto 269)
24. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Necessità di prendere in considerazione il fatturato delle imprese interessate e di garantire che le ammende siano proporzionate al fatturato – Insussistenza (Art. 65, § 1, CA; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, § 2, e n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 273‑275)
25. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale particolare – Considerazione – Fissazione dell’ammenda ad un importo che provoca il fallimento o la liquidazione dell’impresa considerata – Insussistenza di un divieto di principio [Art. 65 CA; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5, b)] (v. punti 278‑281)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come integrata e modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 3,58 milioni per violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA. |
Dispositivo
2) | | La Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) è condannata alle spese. |