Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2014 –
Feralpi / Commissione
(causa T‑70/10)
«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Incompetenza – Base giuridica – Violazione dei diritti della difesa – Principio della buona amministrazione, della proporzionalità e della parità delle armi – Criteri di imputazione – Definizione del mercato – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Prescrizione – Gravità – Durata»
1. Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione (Art. 249 CE) (v. punti 50‑53)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Contesto conosciuto dall’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione (Artt. 15 CA e 36 CA) (v. punti 56‑61, 82)
3. Commissione – Principio di collegialità – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Violazione del principio di collegialità – Insussistenza – Elementi sufficientemente esposti nel testo della decisione (Art. 219 CE) (v. punti 84‑86)
4. Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa del fondamento giuridico – Decisione della Commissione che constata, dopo la scadenza del Trattato CECA, un’infrazione all’articolo 65 CA e che sanziona l’impresa di cui trattasi – Base giuridica costituita dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, § 1, e 23, § 2) (v. punti 94‑99)
5. Intese – Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA – Scadenza del Trattato CECA – Continuità del regime di libera concorrenza con il Trattato CE – Mantenimento di un controllo da parte della Commissione che agisce nel contesto normativo del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 100‑115)
6. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Scadenza del Trattato CECA – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata dopo tale scadenza e riguardante fatti ad essa precedenti – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e della legalità delle pene – Situazioni giuridiche maturate anteriormente alla scadenza del Trattato CECA – Assoggettamento al regime giuridico del Trattato CECA (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 117, 118, 120‑122)
7. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Annullamento di una prima decisione della Commissione che constata un’infrazione – Adozione di una nuova decisione sul fondamento di un’altra base giuridica e dei precedenti atti preparatori – Ammissibilità – Obbligo di procedere ad una nuova comunicazione degli addebiti – Insussistenza (Art. 65 CA) (v. punti 133‑142, 147, 148)
8. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento che costituisce prova a carico – Conseguenze sull’onere della prova incombente all’impresa interessata (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2) (v. punto 144)
9. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa – Effetti che possono consistere in una riduzione d’ammenda (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 152‑155)
10. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti che menziona un documento non allegato – Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa in caso di accesso a tale documento prima della scadenza del termine impartito per la risposta (v. punti 168, 169)
11. Concorrenza – Impresa – Nozione – Unità economica – Imputazione delle infrazioni – Persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa al momento dell’infrazione – Imputazione a un’entità che succede a quella che ha commesso l’infrazione nell’attività economica sul mercato interessato (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 177‑179)
12. Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Presunzione dell’utilizzo delle informazioni per determinare il comportamento sul mercato (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 201‑204, 269)
13. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Presunzione d’innocenza – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di forza probatoria richiesto agli elementi di prova raccolti dalla Commissione – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 206‑215, 239)
14. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Contraddizione nella motivazione – Presupposti – Effetti (Art. 296 TFUE) (v. punto 220)
15. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Responsabilità per i comportamenti di altre imprese nell’ambito della stessa infrazione – Ammissibilità – Criteri – Presa in considerazione al momento della valutazione della gravità dell’infrazione (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 225, 226, 301‑306)
16. Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza (v. punti 227, 293)
17. CECA – Prezzi – Listino prezzi – Pubblicità obbligatoria – Compatibilità con il divieto di intese (Artt. 60 CA e 65, § 1, CA) (v. punti 243, 297)
18. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Prove documentali – Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento – Criteri – Assenza di sigle e di firma – Irrilevanza (Art. 65 CA) (v. punto 250)
19. Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Pubblica dissociazione – Interpretazione restrittiva (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 254, 285)
20. Intese – Accordi fra imprese – Pregiudizio alla concorrenza ai sensi dell’articolo 65 CA – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 317)
21. Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Metodo di calcolo che tiene conto di diversi elementi di flessibilità – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 1 A e 1 B) (v. punti 331, 342‑344)
22. Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto (Comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 334‑336)
23. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un punto di partenza specifico – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Criteri (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 360‑365, 367, 368)
24. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Qualificazione di un’infrazione come molto grave – Ruolo fondamentale del criterio attinente alla natura dell’infrazione – Mancanza di autonomia di quello attinente alle dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi – Qualificazione di un’infrazione come molto grave malgrado la sua limitazione al territorio di un solo Stato membro – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 372, 380, 392‑294)
25. Concorrenza – Ammende – Contesto giuridico – Determinazione – Precedente prassi decisionale della Commissione – Carattere indicativo (Art. 65 CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 376)
26. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dei prezzi – Obbligo per la Commissione di far riferimento, per valutare l’impatto di un’infrazione, al gioco della concorrenza in assenza di infrazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 381, 382)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, mediante la quale la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 10,25 milioni per la violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA. |
Dispositivo
2) | | La Feralpi Holding SpA è condannata alle spese. |