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Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 - Zuckerfabrik Jülich / Commissione

(Causa T-66/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zuckerfabrik Jülich AG (Jülich, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Prieß e B. Sachs)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere per analogia una violazione dell'art. 233 CE (art. 266 TFUE), poiché la Commissione non ha applicato le prescrizioni della sentenza della Corte di giustizia 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. 2008, I 3231). In tale sentenza, la Corte ha stabilito il modo in cui i parametri di "eccedenza esportabile" e di "quantitativo globale degli impegni all'esportazione" devono essere determinati per il calcolo degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006. A parere della ricorrente, la Commissione, nel regolamento impugnato, ha modificato anche il terzo parametro, l'"ammontare complessivo delle restituzioni", sebbene il suo calcolo non sia stato oggetto della causa Zuckerfabrik Jülich.

Con il secondo motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha violato l'art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 1260/20011, nonché la ratio e la finalità di tale regolamento. Al riguardo, si sostiene, tra l'altro, che la Commissione, nel calcolare l'ammontare complessivo delle restituzioni, ha incluso restituzioni all'esportazione che non erano state richieste né pagate. Inoltre, la forfetizzazione delle esportazioni mensili conduce ad inesattezze nel calcolo. In tale contesto, la ricorrente sostiene che la Corte, nella causa Zuckerfabrik Jülich, ha vietato di fissare la perdita complessiva ad un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni.

In terzo luogo, sussisterebbe una violazione del principio d'irretroattività, poiché la Commissione, con il regolamento impugnato, ha modificato retroattivamente l'ammontare complessivo delle restituzioni.

Nell'ambito del quarto motivo, si sostiene che la Commissione, il 3 novembre 2009, non era più competente ad adottare un regolamento sugli importi dei contributi nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006, in quanto il regolamento n. 1260/2001, che la Commissione indica come fondamento giuridico, non era più in vigore al momento dell'adozione del regolamento, che non esisteva alcun ulteriore fondamento giuridico di diritto derivato e che, in base alle disposizioni pertinenti del Trattato CE, il Consiglio e non la Commissione era competente.

Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia una violazione dell'art. 37, n. 2, CE, poiché, ai sensi di tale disposizione, si sarebbe dovuto scegliere un altro procedimento per l'adozione del regolamento.

Infine, viene addotta una violazione dell'obbligo di motivazione, conformemente all'art. 253 CE (art. 296, n. 2, TFUE), in quanto la Commissione ha motivato il regolamento impugnato rilevando di aver applicato la sentenza nella causa Zuckerfabrik Jülich, ma non ha rispettato, tuttavia, a parere della ricorrente, le prescrizioni di tale sentenza.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).