Language of document : ECLI:EU:C:2024:302

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate l’11 aprile 2024 (1)

Causa C792/22

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea,

LV,

CRA,

LCM

Procedimento penale

a carico di

MG,

con l’intervento di

SC Energotehnica SRL Sibiu

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 89/391/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Principio di effettività del diritto dell’Unione – Decesso di un lavoratore nel corso di un intervento – Procedimenti penali e amministrativi paralleli dinanzi ai giudici nazionali – Sentenza definitiva del giudice amministrativo secondo cui tale intervento non costituisce un “infortunio sul lavoro” – Normativa nazionale che prevede che una tale sentenza definitiva rivesta autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale – Possibilità per tale giudice penale di qualificare tale intervento come “infortunio sul lavoro” e di infliggere sanzioni penali e civili»






I.      Introduzione

1.        A seguito del decesso di un elettricista sopravvenuto in occasione di un intervento su un impianto elettrico, è stato avviato un procedimento amministrativo nei confronti della società per cui lavorava la vittima e, parallelamente, è stato avviato un procedimento penale a carico del caposquadra elettricista impiegato da tale società, per inosservanza delle misure di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per omicidio colposo, procedimento nell’ambito del quale la famiglia dell’elettricista deceduto si è costituita parte civile contro detta società e il caposquadra.

2.        Al termine del procedimento amministrativo, il giudice amministrativo, con sentenza definitiva, ha dichiarato che tale intervento non costituiva un «infortunio sul lavoro», con la conseguenza che le sanzioni amministrative inflitte alla società medesima sono state annullate. Inoltre, la normativa nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato, prevede che le sentenze definitive di organi giurisdizionali diversi da quelli penali su una questione preliminare in un procedimento penale rivestono autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale. Orbene, la qualificazione di detto intervento come «infortunio sul lavoro» costituirebbe una tale questione preliminare.

3.        La direttiva 89/391/CEE (2), che mira a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, osta a una siffatta normativa nazionale, che impedisce al giudice penale adito di esaminare la questione se tale intervento possa essere qualificato come «infortunio sul lavoro» e, di conseguenza, di infliggere sanzioni penali o civili nei confronti del caposquadra e del datore di lavoro? Questa è, in sostanza, la questione sollevata dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania), giudice penale nella causa di cui al procedimento principale.

4.        La presente causa, che presenta un carattere inedito, fornisce alla Corte l’occasione di precisare le modalità di articolazione dei mezzi di ricorso nazionali affinché, nell’ambito dell’attuazione della direttiva 89/391, sia garantito il rispetto del principio di effettività del diritto dell’Unione per le parti interessate e, in particolare, la tutela dei diritti della difesa.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

5.        La sezione I della direttiva 89/391, intitolata «Disposizioni generali», comprende gli articoli da 1 a 4 della stessa. L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», enuncia quanto segue:

«1.      La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2.      A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione dei principi generali precitati.

3.      La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

6.        L’articolo 4 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l’attuazione della presente direttiva.

2.      Gli Stati membri assicurano in particolare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate».

7.        L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Disposizioni generali», contenuto nella sezione II della medesima, intitolata «Obblighi dei datori di lavoro», dispone quanto segue:

«1.      Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

(...)

3.      Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4.      La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma».

B.      Diritto rumeno

1.      Codice penale

8.        L’articolo 192 della Legea nr. 286/2009, privind Codul penal (legge n. 286/2009 recante il codice penale) del 17 luglio 2009 (3), nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice penale»), intitolato «Omicidio colposo», enuncia quanto segue al suo paragrafo 2:

«L’omicidio colposo derivante dall’inosservanza delle disposizioni di legge o delle misure cautelari previste per l’esercizio di una professione o di un mestiere o per l’esercizio di una particolare attività è punito con una pena detentiva da due a sette anni. Qualora la violazione delle disposizioni di legge o delle misure cautelari costituisca di per sé un reato, si applicano le norme relative al concorso di reati».

9.        L’articolo 350 di tale codice, intitolato «Inosservanza di misure di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro», prevede quanto segue, ai suoi paragrafi 1 e 3:

«1)      L’inosservanza da parte di chiunque degli obblighi e delle misure previste in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, se crea un pericolo imminente di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è punita con una reclusione da sei mesi a tre anni o con un’ammenda.

(...)

3)      Gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a un anno o con un’ammenda qualora siano commessi per negligenza».

2.      Codice di procedura penale

10.      L’articolo 52 della Legea nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală (legge n. 135/2010 recante il codice di procedura penale), del 1º luglio 2010 (4), nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), intitolato «Questioni preliminari», così dispone:

«1)      Il giudice penale è competente a conoscere di qualsiasi questione preliminare per la definizione della causa, anche se per sua natura tale questione rientra nella competenza di un altro giudice, tranne nelle situazioni in cui la competenza non spetta alla magistratura.

2)      La questione preliminare deve essere giudicata dal giudice penale secondo le norme e i mezzi di prova relativi alla materia cui tale questione pertiene.

3)      Le sentenze definitive di organi giurisdizionali diversi da quelli penali su una questione preliminare in un procedimento penale hanno autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale, ad eccezione delle circostanze relative all’esistenza del reato».

3.      Legge n. 319/2006

11.      La Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (legge n. 319/2006 sulla sicurezza e la salute sul lavoro), del 14 luglio 2006 (5) (in prosieguo: la «legge n. 319/2006»), recepisce la direttiva 89/391 nell’ordinamento giuridico rumeno. Ai sensi dell’articolo 5, lettera g), di tale legge:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(...)

g)      infortunio sul lavoro – una lesione violenta del fisico nonché un’intossicazione professionale acuta che si verifichino nello svolgimento del lavoro o nell’adempimento delle funzioni di servizio e che provochino un’incapacità di lavorare temporanea per almeno 3 giorni di calendario, l’invalidità o il decesso».

12.      L’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della suddetta legge stabilisce quanto segue:

«Fatte salve le altre disposizioni della presente legge, tenuto conto della natura delle attività dell’impresa e/o dell’unità, il datore di lavoro deve:

(...)

c)      prendere in considerazione le capacità dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro quando assegna loro un lavoro».

13.      L’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della stessa legge così prevede:

«Il datore di lavoro deve garantire condizioni che consentano a tutti i lavoratori di ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, in particolare sotto forma di informazioni e istruzioni specifiche sul suo luogo e posto di lavoro:

(...)

b)      in concomitanza di un cambiamento di occupazione o di un trasferimento».

14.      L’articolo 22 della legge n. 319/2006 dispone quanto segue:

«Ogni lavoratore deve svolgere il proprio lavoro conformemente alla sua formazione e alla sua preparazione nonché alle istruzioni ricevute dal suo datore di lavoro, in modo da non esporre sé stesso o altre persone che possano essere danneggiate dalle sue azioni o omissioni nell’ambito del suo lavoro, a rischi di infortunio o di malattia professionale».

4.      Decreto n. 1146/2006

15.      L’allegato I della Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă (decreto del Governo n. 1146/2006 sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature da lavoro da parte dei lavoratori), del 30 agosto 2006 (6) (in prosieguo: il «decreto n. 1146/2006»), è formulato come segue:

«(…)

3.3.2.1.      Negli impianti e nelle attrezzature da lavoro elettriche, la protezione dall’elettrocuzione per contatto diretto deve essere garantita da misure tecniche, completate da misure organizzative.

(...)

3.3.2.3.      La protezione contro l’elettrocuzione per contatto diretto deve essere garantita dalle seguenti misure organizzative:

a)      gli interventi sugli impianti elettrici (pronto intervento, riparazioni, collegamenti, ecc.) possono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati, autorizzati e formati per i lavori in questione;

b)      gli interventi devono essere effettuati sulla base di una delle forme di lavoro;

(...)

e)      per qualsiasi intervento sugli impianti elettrici devono essere redatte istruzioni di lavoro;

(...)

3.3.2.4.      Gli interventi su impianti, macchinari, attrezzature e apparecchiature che utilizzano l’elettricità sono autorizzati solo sulla base delle seguenti forme di lavoro:

(...)

d)      ordini verbali (DV);

(...)

3.3.23.1.      Nel caso di installazioni o attrezzature da lavoro elettriche su cui si eseguono lavori con o senza diseccitazione, devono essere utilizzati mezzi di protezione elettroisolanti.

(...)

3.3.23.4.      I lavori senza diseccitazione su installazioni e attrezzature elettriche devono essere eseguiti da personale autorizzato ai lavori sotto tensione.

(...)»

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

16.      Dalla decisione di rinvio si evince che, il 5 settembre 2017, un elettricista che lavorava per l’Energotehnica (in prosieguo: la «vittima») è deceduto per elettrocuzione durante un intervento consistente nella sostituzione di un apparecchio di illuminazione esterna da un traliccio della bassa tensione presso una fattoria di animali situata nel comune di Ticușu, distretto di Brașov (Romania) (in prosieguo: l’«intervento in questione»).

17.      Nell’ambito di un procedimento amministrativo, l’Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov (Ispettorato territoriale del Lavoro di Brașov, Romania; in prosieguo: l’«ITL») ha svolto un’indagine, che ha compreso l’audizione di testimoni e l’acquisizione di documenti rilevanti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro. A seguito di tale indagine, il 9 settembre 2019 l’ITL ha redatto un verbale d’indagine (in prosieguo: il «verbale d’indagine»), ai sensi del quale questo ha qualificato l’intervento in questione come «infortunio mortale sul lavoro».

18.      Nell’ambito di tale verbale, l’ITL ha inflitto all’Energotehnica ammende amministrative per aver approvato l’intervento su un impianto in funzione, senza diseccitazione, da parte di personale non autorizzato e non formato, e per non aver portato a conoscenza del lavoratore il materiale rientrante negli argomenti specifici di formazione. Tali sanzioni non sono state effettivamente applicate, in ragione della loro sospensione fino alla conclusione del procedimento penale. Non è stata inflitta alcuna sanzione amministrativa nei confronti di dipendenti di tale società in quanto, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della legge n. 319/2006, costituiscono illeciti amministrativi solo gli atti commessi dai datori di lavoro che si trovino in una delle situazioni previste da tale legge, e non quelli commessi dai lavoratori.

19.      L’Energotehnica ha presentato un ricorso contenzioso amministrativo contro l’ITL presso il Tribunalul Sibiu (Tribunale superiore di Sibiu, Romania), chiedendo l’annullamento del verbale d’indagine. Sono stati ascoltati solo due testimoni, colleghi della vittima. Con sentenza del 10 febbraio 2021, tale giudice ha accolto detto ricorso e ha parzialmente annullato il citato verbale per quanto riguarda le constatazioni relative alla Energotehnica. Al riguardo, detto giudice ha ritenuto, da un lato, che l’intervento in questione era avvenuto al di fuori dell’orario di lavoro e, dall’altro, che non sussistevano prove che confermassero che era stato dato un ordine verbale alla vittima per procedere a tale intervento. L’ITL ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania), che, con sentenza del 14 giugno 2021, ha accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla Energotehnica, dichiarando di respingere tale ricorso in appello in quanto non motivato.

20.      Parallelamente al procedimento amministrativo, il pubblico ministero del Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea (Procura presso il Tribunale di primo grado di Rupea, Romania) ha avviato un procedimento penale. Con atto di accusa del pubblico ministero del 31 luglio 2020, MG, in qualità di caposquadra elettricista impiegato dall’Energotehnica, è stato rinviato a giudizio dinanzi alla Judecătoria Rupea (Tribunale di primo grado di Rupea, Romania) per i seguenti reati: da un lato, inosservanza delle misure di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, reato previsto dall’articolo 350, paragrafi 1 e 3, del codice penale, e, dall’altro, omicidio colposo, reato previsto all’articolo 192, paragrafo 2, del codice penale, con applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale codice, relativo al concorso materiale di reati. In tale atto di accusa è stato evidenziato che, il 5 settembre 2017, intorno alle ore 18:00, al termine dell’orario di lavoro, MG, il responsabile del luogo di lavoro, con compiti specifici consistenti nell’organizzazione del lavoro, nell’addestramento del personale che esegue i lavori e nell’adozione di misure per garantire i dispositivi di sicurezza sul lavoro e le attrezzature di protezione previsti dalle istruzioni specifiche per ogni luogo di lavoro, ha impartito alla vittima, che era sotto la sua supervisione, un ordine di lavoro verbale consistente nell’effettuare l’intervento in questione senza adottare le necessarie misure di salute e di sicurezza sul lavoro (vale a dire l’affidamento di tale compito solo al personale qualificato nel mestiere di elettricista, autorizzato e addestrato per il lavoro in questione, sotto la supervisione di un caposquadra), e tenuto conto del fatto che tale intervento è stato eseguito senza mettere fuori tensione l’impianto elettrico in funzione e senza usare guanti protettivi elettroisolanti.

21.      Nell’ambito di tale procedimento penale a carico di MG, sono stati ascoltati i testimoni oculari e sono stati versati agli atti di causa i documenti rilevanti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. È stato inoltre prodotto il fascicolo d’indagine relativo all’intervento in questione, compreso il verbale d’indagine. Sempre nell’ambito di detto procedimento penale, LV, CRA e LCM, rispettivamente la moglie, la figlia e il figlio della vittima, si sono costituiti parti civili (in prosieguo: le «parti civili») e hanno chiesto che MG e l’Energotehnica siano condannati al pagamento di un risarcimento danni per il decesso della vittima. Non è stata condotta alcuna indagine penale nei confronti dell’Energotehnica, che ha unicamente la qualità di responsabile civile, nel senso che, secondo il diritto civile rumeno, tale società ha l’obbligo di legge o contrattuale di risarcire in tutto o in parte, da sola o in solido, i danni causati dal reato ed è ritenuta responsabile nell’ambito del procedimento.

22.      Con sentenza penale del 24 dicembre 2021, la Judecătoria Rupea (Tribunale di primo grado di Rupea) ha dichiarato che MG doveva essere assolto dai reati di inosservanza delle misure di legge in materia di sicurezza e di salute sul lavoro nonché di omicidio colposo. Tale giudice ha inoltre respinto in quanto infondata l’azione civile intentata dalle parti civili contro MG e l’Energotehnica. Al riguardo, detto giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, che non fosse provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che un ordine di lavoro verbale fosse stato impartito da MG, dato che l’unica dichiarazione attestante direttamente tale ordine di lavoro è quella di un testimone oculare, peraltro non corroborata da nessun’altra prova diretta, mentre altri lavoratori, anch’essi presenti, hanno negato di aver udito tale ordine di lavoro. In secondo luogo, il medesimo giudice ha ritenuto che l’intervento in questione si fosse verificato intorno alle 18.30-18.40, cioè dopo la fine dell’orario di lavoro (considerata tra le 17.00 e le 18.00), ragione per cui tale intervento non poteva essere qualificato come «infortunio sul lavoro».

23.      Il pubblico ministero e le parti civili hanno presentato appello contro tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov), giudice del rinvio. Dinanzi a tale giudice, il pubblico ministero ha fatto valere l’esistenza di prove, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’ordine verbale impartito da MG alla vittima di effettuare l’intervento in questione, facendo riferimento alla dichiarazione di un testimone oculare, che sarebbe stata corroborata dalle dichiarazioni di altri lavoratori presenti in loco. Le parti civili hanno sostenuto l’esistenza di prove a supporto dell’accusa, invocando la dichiarazione del medesimo testimone oculare nonché il verbale d’indagine.

24.      Il giudice del rinvio indica che, essendo investito del ricorso in appello nell’ambito del procedimento penale a carico di MG, è tenuto a esaminare la causa sotto tutti i suoi aspetti di diritto o di fatto, essendo l’appello un mezzo di ricorso pienamente devolutivo. In tali condizioni, tale giudice potrebbe esaminare nuovamente le prove acquisite in primo grado ed esaminarne di nuove, nonché procedere ad una nuova valutazione delle prove nel loro complesso. Tuttavia, detto giudice rileva che il Tribunalul Sibiu (Tribunale superiore di Sibiu) si è già pronunciato sui fatti di cui al procedimento principale, dichiarando che l’intervento in questione non costituiva un infortunio sul lavoro. Il giudice del rinvio sottolinea che tale dichiarazione potrebbe essere per lui vincolante con autorità di cosa giudicata, dato che tale situazione procedurale costituirebbe una «questione preliminare» nel procedimento penale, ai sensi dell’articolo 52 del codice di procedura penale.

25.      Al riguardo, tale giudice rileva che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), con la sua sentenza n. 102/2021 del 17 febbraio 2021, ha accolto un’eccezione di incostituzionalità relativa all’articolo 52, paragrafo 3, del codice di procedura penale, che stabiliva che le sentenze definitive di organi giurisdizionali diversi da quelli penali su una questione preliminare in un procedimento penale hanno autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale, ad eccezione delle circostanze relative all’esistenza del reato. La Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe quindi dichiarato l’incostituzionalità dell’espressione «ad eccezione delle circostanze relative all’esistenza del reato» contenuta in tale disposizione. In questo contesto, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato, in particolare, che le questioni preliminari costituiscono aspetti della causa di natura extra-penale, che devono essere definite prima della risoluzione delle questioni relative al merito della causa penale e che riguardano l’esistenza di una componente essenziale della struttura del reato, quale la situazione-premessa di un reato o un elemento essenziale del contenuto del reato.

26.      Nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, la qualificazione dell’intervento in questione come «infortunio sul lavoro» costituirebbe una componente essenziale della struttura del reato, avente il carattere di un elemento di fatto o di diritto la cui esistenza dovrebbe essere verificata prima della giusta definizione della causa penale, e che può quindi essere considerata come una «questione preliminare» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, del codice di procedura penale.

27.      Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, nella causa di cui al procedimento principale, il Tribunalul Sibiu (Tribunale superiore di Sibiu) o la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia) avevano la possibilità di disporre la sospensione del procedimento sulla base di diversi motivi procedurali, in particolare in applicazione della regola secondo cui il penale mantiene il civile nello stato in cui si trova, quale prevista dal codice di procedura civile rumeno. Tuttavia, nel caso di specie, la sospensione della causa in ragione dell’esistenza di un procedimento penale pendente non sarebbe stata sollevata dinanzi ai giudici amministrativi, senza che sia prevista alcuna sanzione procedurale, essendo la sospensione della causa facoltativa per un giudice civile, in conformità con le disposizioni di tale codice di procedura civile.

28.      Il giudice del rinvio aggiunge che, in circostanze in cui le parti civili nel procedimento penale non hanno partecipato al procedimento amministrativo e in cui il datore di lavoro ha vinto la causa in quest’ultimo procedimento solo nei confronti dell’autorità amministrativa competente (vale a dire l’ITL), esso dovrebbe assolvere MG dai reati di cui è accusato, con il conseguente rigetto dell’azione civile intentata dalle parti civili in quanto infondata qualora, come richiesto dalla sentenza n. 102/2021 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), conferisse piena autorità di cosa giudicata alla decisione del giudice amministrativo che ha qualificato l’intervento in questione come «estraneo all’attività lavorativa». Orbene, una tale situazione violerebbe il principio di tutela dei lavoratori e il principio di responsabilità del datore di lavoro sanciti all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

29.      In tali circostanze, la Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il principio della protezione dei lavoratori e il principio della responsabilità del datore di lavoro, sanciti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell’ordinamento nazionale dalla [legge n. 319/2006], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta], ostino a una normativa come quella applicabile nel procedimento principale, [come interpretata] da una decisione del giudice costituzionale nazionale, in forza della quale un giudice amministrativo può, su istanza del datore di lavoro e in contraddittorio unicamente con l’autorità amministrativa statale, decidere in via definitiva che un evento non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della direttiva, e può in tal modo impedire al giudice penale ‑ adito sia dal pubblico ministero con un’azione penale contro il lavoratore responsabile, sia dalla parte civile con un’azione civile contro il medesimo datore di lavoro quale parte civilmente responsabile nel processo penale e contro il suo dipendente preposto  ‑ di pronunciare una decisione diversa per quanto riguarda la qualificazione del medesimo evento come infortunio sul lavoro, [qualificazione] che integra un elemento costitutivo dei reati oggetto del procedimento penale (in assenza del quale non è possibile ravvisare né una responsabilità penale né una responsabilità civile accanto a quella penale), tenuto conto dell’autorità di giudicato della sentenza amministrativa definitiva.

2)      In caso di risposta affermativa [alla prima questione], se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale in base alla quale i giudici nazionali di diritto comune sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria agli articoli 1, paragrafi 1 e 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell’ordinamento nazionale dalla legge 319/2006, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta]».

30.      Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte da il Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea (Procura presso il Tribunale di primo grado di Rupea), dal governo rumeno e dalla Commissione europea.

31.      Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sull’analisi della prima questione pregiudiziale.

IV.    Analisi

32.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 89/391 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un giudice amministrativo può decidere, con sentenza definitiva avente autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale, che un evento non costituisce un «infortunio sul lavoro», con la conseguenza che al giudice penale adito è vietato infliggere sanzioni penali o civili nei confronti del lavoratore responsabile dei luoghi e del datore di lavoro.

A.      Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale

33.      Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno ha sollevato l’irricevibilità della prima questione pregiudiziale e, di conseguenza, quella della seconda questione pregiudiziale, per il motivo che, in primo luogo, la disposizione di diritto nazionale di cui è in discussione la conformità con la direttiva 89/391, vale a dire l’articolo 52 del codice di procedura penale, riguarda la questione dell’autorità di cosa giudicata. In secondo luogo, l’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva sancirebbe l’obbligo generale di sicurezza che incombe al datore di lavoro, senza pronunciarsi su una forma specifica di responsabilità. Orbene, la controversia di cui al procedimento principale avrebbe come oggetto la responsabilità penale di un lavoratore per il decesso di un altro lavoratore, mentre tale direttiva, di cui si chiede l’interpretazione, riguarda gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori. Pertanto, il giudice del rinvio non sarebbe chiamato a pronunciarsi su un rapporto giuridico che rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

34.      Nel caso di specie, occorre rilevare che la famiglia della vittima si è costituita parte civile dinanzi al giudice del rinvio contro MG e l’Energotehnica. Di conseguenza, tale organo giurisdizionale è effettivamente investito di un’azione diretta contro il datore di lavoro, la cui responsabilità civile può sorgere se l’intervento in questione è qualificato come «infortunio sul lavoro». Inoltre, la questione dell’imposizione di sanzioni civili al datore di lavoro è legata alla portata del principio dell’autorità di cosa giudicata della sentenza pronunciata dal giudice amministrativo. Pertanto, le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa nazionale di cui trattasi presentano un nesso con l’insorgere della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui, nel contesto dell’attuazione della direttiva 89/391 da parte dello Stato membro interessato, il datore di lavoro non ha garantito la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

35.      Pertanto, ritengo che la prima questione pregiudiziale sia ricevibile.

B.      Sulla risposta alla prima questione pregiudiziale

36.      Va ricordato che la direttiva 89/391 è stata adottata sulla base dell’articolo 118 A del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 153 TFUE), ai sensi del quale gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori al lavoro e si fissano come obiettivo l’armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in tale settore. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva enuncia di avere lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e che, a tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione dei principi generali precitati.

37.      Inoltre, l’articolo 4 di detta direttiva dispone, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l’attuazione della stessa, e, al suo paragrafo 2, che gli Stati membri assicurino in particolare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate(7). L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391 prevede inoltre che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Secondo la giurisprudenza della Corte, non può essere ritenuto che una responsabilità oggettiva debba gravare sul datore di lavoro solo in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, dal momento che tale norma si limita a sancire l’obbligo generale di sicurezza in capo al datore di lavoro, senza pronunciarsi su una qualsiasi forma di responsabilità (8).

38.      I paragrafi 3 e 4 di tale articolo 5 precisano che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro e che tale direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

39.      Dal testo della direttiva 89/391 emerge che, pur facendo riferimento al principio della responsabilità del datore di lavoro e pur stabilendo obblighi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, essa non contiene alcuna disposizione specifica relativa alle sanzioni applicabili dagli Stati membri ai datori di lavoro che non rispettano tali obblighi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391 (9), il legislatore dell’Unione ha adottato varie direttive particolari, segnatamente le direttive 89/654/CEE (10), 89/656/CEE (11) e 2009/104/CE (12). Tuttavia, neppure tali direttive contengono disposizioni specifiche relative all’imposizione di sanzioni ai datori di lavoro che non hanno garantito la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (13).

40.      Inoltre, l’articolo 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», prevede, al suo paragrafo 1, che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose». Di conseguenza, tale disposizione, richiamata dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, non riguarda le sanzioni che possono essere inflitte nel caso in cui non sia stata garantita la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

41.      Per quanto riguarda, più specificamente, l’intervento in questione, la cui qualificazione come «infortunio sul lavoro» è oggetto della causa di cui al procedimento principale, rilevo che, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della Carta, l’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali, in particolare, gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, il diritto dell’Unione non disciplina, ad oggi, i criteri che consentano di qualificare un evento come «infortunio sul lavoro», né le sanzioni applicabili al datore di lavoro a seguito di un tale infortunio e neanche le modalità per determinare il risarcimento da accordare alla vittima.

42.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità con il diritto dell’Unione della modalità procedurale prevista dalla normativa nazionale, in base alla quale la sentenza definitiva del giudice amministrativo che dichiara che l’intervento in questione non costituisce un «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi ad esso, vale a dire un giudice penale, il che gli impedirebbe di infliggere una sanzione penale nei confronti di MG nonché sanzioni civili nei confronti di quest’ultimo e/o dell’Energotehnica (14).

43.      Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità delle procedure amministrative e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione (15). Tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi simili previsti per la protezione dei diritti che derivano dall’ordine giuridico interno (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (16). Inoltre, per quanto riguarda in particolare l’autorità di cosa giudicata, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia, anche le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ambito degli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto, tuttavia, dei principi di equivalenza e di effettività (17).

44.      Secondo la giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda il principio di effettività, ciascun caso in cui si ponga la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione, deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (18).

45.      In altri termini, nel definire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali destinati ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dalla direttiva 89/391, gli Stati membri devono garantire il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (19).

46.      Pertanto, all’atto della scelta delle sanzioni, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di effettività, che impone la previsione di sanzioni effettive e dissuasive, senza tuttavia imporre, in via di principio, che siffatte sanzioni siano di particolare natura (20). Tali sanzioni possono quindi avere natura penale e/o civile. In assenza dell’applicazione di sanzioni a un datore di lavoro che non rispetta le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 89/391, ovvero, nel caso di specie, la legge n. 319/2006, l’effetto utile e la protezione effettiva dei diritti garantiti da tale direttiva verrebbero messi in discussione, mentre l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE mira al miglioramento dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

47.      La causa di cui al procedimento principale riguarda la possibilità di infliggere sanzioni penali e civili in relazione non al principio del ne bis in idem (21), ma al principio dell’autorità di cosa giudicata, qualora il giudice amministrativo abbia già ritenuto che l’intervento in questione non potesse essere qualificato come «infortunio sul lavoro». Al riguardo, rilevo che l’applicazione del principio secondo cui «il penale mantiene il civile nello stato in cui si trova» impone al giudice civile, qualora per gli stessi fatti siano stati avviati un procedimento penale e uno civile, di sospendere il giudizio attendendo la pronuncia di una decisione definitiva in sede penale (22). Nel caso di specie, il diritto rumeno applica il principio opposto, cioè che il civile (23) mantiene il penale nello stato in cui si trova. Infatti, dalla decisione di rinvio si evince che, nella causa di cui al procedimento principale, il giudice amministrativo avrebbe potuto sospendere il procedimento in attesa della decisione definitiva del giudice penale, ma che una tale sospensione del procedimento è facoltativa per un giudice amministrativo, con la conseguente applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, del codice di procedura penale, ai sensi del quale le sentenze definitive di organi giurisdizionali diversi da quelli penali su una questione preliminare in un procedimento penale hanno autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale (24).

48.      Alla luce della giurisprudenza della Corte, occorre constatare che una siffatta disposizione non è contraria al diritto dell’Unione in quanto consente di evitare l’adozione di decisioni contraddittorie che potrebbero compromettere la certezza del diritto (25), purché, come indicato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, sia rispettato il principio di effettività del diritto dell’Unione.

49.      Aggiungo che, qualora un giudice amministrativo proceda a un esame di merito, valutando nel dettaglio tutti gli elementi di prova relativi alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro», il semplice fatto che la giurisdizione amministrativa sia preponderante rispetto a quella penale non può, in quanto tale, implicare un’amministrazione della giustizia meno buona. Infatti, un procedimento penale non può essere considerato, per definizione, più favorevole alla vittima e/o alle parti civili rispetto a un procedimento amministrativo dal momento che, come stabilito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, il cui contenuto corrisponde a quello dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata (26). Un imputato dinanzi a un giudice penale deve infatti beneficiare del diritto alla presunzione di innocenza.

50.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che il procedimento amministrativo si è svolto esclusivamente tra l’Energotehnica e l’ITL, senza che il pubblico ministero e le parti civili siano intervenuti in tale procedimento, mentre questi sono rappresentati nell’ambito del procedimento penale.

51.      Al riguardo, dalla decisione di rinvio non risulta chiaro se le parti civili avessero effettivamente la possibilità di intervenire dinanzi al giudice amministrativo al fine, in particolare, di presentare elementi di prova a sostegno della qualificazione dell’intervento in causa alla stregua di «infortunio sul lavoro». Se così fosse, e anche nell’ipotesi in cui, nella pratica, esse non siano effettivamente intervenute, la direttiva 89/391 non osta a una normativa ai sensi della quale un giudice amministrativo può decidere in via definitiva che un evento non costituisce un infortunio sul lavoro con una decisione avente autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale.

52.      Per contro, nell’ipotesi in cui le parti civili siano state private di qualsiasi possibilità di intervenire dinanzi al giudice amministrativo, ritengo che il principio di effettività del diritto dell’Unione non sia rispettato. Infatti, come indicato al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, tale principio implica il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, che le parti interessate siano state messe in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista. A tal proposito, nel caso di specie, sembra inconcepibile che la famiglia della vittima non benefici del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta, vale a dire che sia privata del diritto di accesso alla giustizia (27).

53.      Pertanto, in tale fattispecie, come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, le parti civili devono avere la garanzia di poter produrre, dinanzi al giudice penale, nuovi elementi di prova che non hanno potuto essere discussi dinanzi al giudice amministrativo, in particolare per quanto riguarda la questione della qualificazione dell’intervento in questione come «infortunio sul lavoro». La sentenza definitiva di un giudice amministrativo non può, in tali circostanze, rivestire autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale e quest’ultimo deve dare alle parti civili la possibilità di intervenire dinanzi ad esso, anche se, in ultima analisi, tale situazione è difficilmente conciliabile con il rispetto del principio di certezza del diritto, in quanto un siffatto intervento può portare a sentenze contraddittorie tra il giudice amministrativo e quello penale. In tal caso, spetta allo Stato membro interessato scegliere i meccanismi procedurali che ritiene più appropriati al fine di conciliare tali sentenze contrastanti (28).

54.      Tenuto conto di tutto quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 89/391 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale un giudice amministrativo può decidere, con sentenza definitiva avente autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale, che un evento non costituisce un «infortunio sul lavoro», con la conseguenza che al giudice penale adito è vietato disporre sanzioni penali o civili nei confronti del lavoratore responsabile dei luoghi e del datore di lavoro, purché sia garantito il rispetto del principio di effettività del diritto dell’Unione, il che implica che le parti civili debbano disporre dell’effettiva possibilità di presentare elementi di prova relativamente alla qualificazione di tale evento come «infortunio sul lavoro» dinanzi al giudice penale, qualora esse siano state private della possibilità di produrre tali elementi dinanzi al giudice amministrativo.

V.      Conclusione

55.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima questione pregiudiziale sollevata dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania):

La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale un giudice amministrativo può decidere, con sentenza definitiva avente autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale, che un evento non costituisce un «infortunio sul lavoro», con la conseguenza che al giudice penale adito è vietato disporre sanzioni penali o civili nei confronti del lavoratore responsabile dei luoghi e del datore di lavoro, purché sia garantito il rispetto del principio di effettività del diritto dell’Unione, il che implica che le parti civili debbano disporre dell’effettiva possibilità di presentare elementi di prova relativamente alla qualificazione di tale evento come «infortunio sul lavoro» dinanzi al giudice penale, qualora esse siano state private della possibilità di produrre tali elementi dinanzi al giudice amministrativo.


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1). Sul processo di adozione di questa direttiva, v. Walters, D., «The Framework Directive», Regulating Health and Safety Management in the European Union: A Study of the Dynamics of Change, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang S.A., 2002, pagg. 39-57


3      Monitorul Oficial al României, parte I, n. 510 del 24 luglio 2009.


4      Monitorul Oficial al României, parte I, n. 486 del 15 luglio 2010.


5      Monitorul Oficial al României, parte I, n. 646 del 26 luglio 2006.


6      Monitorul Oficial al României, parte I, n. 815 del 3 ottobre 2006.


7      Sebbene il giudice del rinvio non abbia fatto riferimento all’articolo 4 della direttiva 89/391 nella sua prima questione pregiudiziale, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione prevista dall’articolo 267 TFUE, la Corte può essere indotta a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. Spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia principale (v., in particolare, sentenza del 16 novembre 2023, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, C-283/22, EU:C:2023:886, punto 34 e giurisprudenza citata).


8      Sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Regno Unito (C‑127/05, EU:C:2007:338, punto 42).


9      Tale disposizione stabilisce che «[i]l Consiglio, su proposta della Commissione, fondata sull’articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive particolari riguardanti, fra l’altro, i settori di cui all’allegato».


10      Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU 1989, L 393, pag. 1).


11      Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU 1989, L 393, pag. 18).


12      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU 2009, L 260, pag. 5).


13      Allo stesso tempo, altre direttive che attuano la politica sociale dell’Unione contengono, quanto ad esse, disposizioni specifiche relative alle sanzioni applicabili, come la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), il cui articolo 17 enuncia che «[g]li Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».


14      Ricordo che spetta al giudice del rinvio verificare se, in base al diritto nazionale, l’autorità di cosa giudicata connessa alla sentenza di un giudice amministrativo si estenda agli elementi del presente procedimento e, eventualmente, esaminare le conseguenze previste da detto diritto (v., per analogia, sentenza del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, punto 99 e giurisprudenza citata).


15      Sentenza del 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2, punto 45).


16      Sentenza del 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2, punto 48 e giurisprudenza citata). Il principio di equivalenza esige che le disposizioni procedurali nazionali che disciplinano situazioni soggette al diritto dell’Unione non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (v. sentenza del 3 giugno 2021, Bankia, C‑910/19 EU:C:2021:433, punto 46). Poiché il rispetto di tale principio non è stato messo in discussione dal giudice del rinvio e poiché la Corte non dispone di elementi tali da far sorgere un dubbio quanto alla conformità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con detto principio, quest’ultimo non sarà menzionato nel prosieguo.


17      Ordinanza del 7 marzo 2023, Willy Hermann Service (C‑561/22, EU:C:2023:167, punto 25 e giurisprudenza citata).


18      V. sentenza del 25 gennaio 2024, Caixabank (Prescrizione di rimborso delle spese ipotecarie) (da C‑810/21 a C‑813/21, EU:C:2024:81, punto 45 e giurisprudenza citata).


19      V., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2, punto 50 e giurisprudenza citata).


20      V., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2018, Scialdone (C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 33), e del 17 maggio 2023, Cezam (C‑418/22, EU:C:2023:418, punto 28 e giurisprudenza citata).


21      Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio del ne bis in idem vieta un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni con natura penale, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona (sentenza del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova e a., C-58/22, EU:C:2024:70, punto 46 e giurisprudenza citata). Orbene, in ogni caso, nel caso di specie, il procedimento amministrativo e quello penale sono diretti contro persone diverse.


22      V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle cause riunite CRPNPAC e Vueling Airlines (C‑370/17 e C‑37/18, EU:C:2019:592, nota 106).


23      Come sottolinea il giudice del rinvio, il giudice amministrativo è un organo giurisdizionale civile, lato sensu.


24      V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.


25      V. in tal senso, in materia di IVA, sentenza del 24 febbraio 2022, SC Cridar Cons (C‑582/20, EU:C:2022:114, punto 38).


26      Ricordo che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale principio si applica quando si tratta di determinare gli elementi oggettivi costitutivi di un’infrazione che può portare all’imposizione di sanzioni amministrative di natura penale (v. sentenza del 10 novembre 2022, DELTA STROY 2003, C‑203/21 EU:C:2022:865, punto 51 e giurisprudenza citata).


27      V., al riguardo, sentenza del 30 gennaio 2024, Agentsia «Patna infrastruktura» (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali) (C‑471/22, EU:C:2024:99, punto 46 e giurisprudenza citata).


28      V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2022:661, punto 67).