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Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 – Grecia / Commissione

(Causa T-632/11) 1

(«FEAOG – Sezione Garanzia – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime dei diritti al pagamento unico – Leale cooperazione – Equità – Proporzionalità – Riserva nazionale – Criteri di aggiudicazione – Rettifica finanziaria forfettaria – Rischio per il fondo – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Settore vitivinicolo – Sistema di distillazione e di pagamenti in favore dell’utilizzo di taluni mosti – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti»)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Marcoulli, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 270, pag. 33), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale ai nuovi agricoltori.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 39 dell’11.2.2012.