Language of document : ECLI:EU:F:2015:160

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

17 dicembre 2015

Causa F‑76/14

Alfonso López Cabeza

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/248/13 – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Punteggio insufficiente alle prove del centro di valutazione – Ricorso di annullamento – Violazione del bando di concorso – Illegittimità di una prova»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. López Cabeza chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/248/13 di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva redatto per il settore del concorso per il quale egli aveva presentato la sua candidatura.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a farsi carico di tutte le spese sostenute dal sig. López Cabeza.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva di un concorso – Possibilità di far valere l’irregolarità della guida in quanto parte integrante del bando di concorso per contestare la non iscrizione – Presupposti

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Concorso – Disparità di trattamento, tra i candidati, nell’ambito di un concorso riguardante due settori distinti – Legittimità

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte vittoriosa alle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

1.      Anche se un candidato ad un concorso ha il diritto di far valere irregolarità verificatesi nello svolgimento di un concorso, comprese quelle la cui origine può rinvenirsi nel testo stesso del bando di concorso, inclusa la giuda che forma parte integrante del detto bando di concorso, in occasione di un ricorso diretto contro una decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva, nondimeno, in mancanza di una stretta connessione tra la motivazione stessa della decisione impugnata e la censura relativa all’illegittimità del bando di concorso, o della giuda annessa, non contestata in tempo utile, la detta censura dev’essere dichiarata irricevibile.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze 23 gennaio 2013, Katrakasas/Commissione, F‑24/11, EU:F:2013:4, punto 71, e 21 marzo 2013, Taghani/Commissione, F‑93/11, EU:F:2013:40, punto 38

2.      Si ha violazione del principio della parità di trattamento quando a due categorie di persone, le cui posizioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso e quando situazioni diverse sono trattate in modo identico. Allo stesso modo, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri.

Nell’ambito di un concorso vertente su due settori distinti, non sussiste alcuna violazione del principio di parità di trattamento qualora la commissione giudicatrice abbia iscritto, per uno dei settori, un numero di vincitori superiore ai posti disponibili, mentre non avrebbe fatto la stessa cosa per il settore prescelto dal candidato interessato. Qualora quest’ultimo abbia scelto di presentare la sua candidatura in uno dei settori del concorso, non trovandosi nella stessa situazione dei candidati dell’altro settore non può far valere l’argomento relativo alla violazione del principio di parità di trattamento.

(v. punti 63-65)

Riferimento:

Corte: sentenza 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84, EU:C:1985:297, punto 14

Tribunale di primo grado: sentenza 22 dicembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, T‑146/04, EU:T:2005:584, punto 141

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 18 maggio 2015, Dupré/SEAE, F‑11/14, EU:F:2015:47, punto 69

3.      Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del suo regolamento de procedura, il Tribunale della funzione pubblica può condannare la parte vincitrice a sostenere le proprie spese e a farsi carico delle spese sostenute dalla controparte, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso. A tal riguardo, l’accollo delle spese all’istituzione può essere giustificato dalla mancanza di diligenza di quest’ultima durante il procedimento precontenzioso.

Si deve fare applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura qualora la decisione di rigetto di una domanda di riesame presentata da un candidato ad un concorso generale non sia stata emanata entro un termine ragionevole, ma circa sei mesi e mezzo dopo la ricezione della domanda da parte dell’Ufficio europeo di selezione del personale e oltre cinque mesi dopo la pubblicazione dell’elenco di riserva del concorso, in quanto il candidato è stato posto, senza giustificazione accettabile, in uno stato di incertezza per quanto riguarda le sue possibilità di vedere il proprio nominativo nell’elenco di riserva nel caso in cui la sua domanda di riesame fosse stata accolta.

(v. punti 103 e 107-109)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 5 luglio 2011, Coedo Suárez/Consiglio, F‑73/10, EU:F:2011:102, punto 47