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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal - Regno Unito) - S. Coleman / Attridge Law, Steve Law

(Causa C-303/06) 1

(Politica sociale − Direttiva 2000/78/CE − Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro − Artt. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a), e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) − Discriminazione diretta fondata sulla disabilità − Molestie motivate dalla disabilità − Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile − Inclusione − Onere della prova)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal

Parti

Ricorrente: S. Coleman

Convenute: Attridge Law, Steve Law

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Employment Tribunal - Interpretazione degli artt. 1 e 2, paragrafi 2(a) e 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) - Portata della nozione di handicap - Possibilità di estenderla ad una persona che abbia uno stretto rapporto con una persona disabile e che sia stata discriminata a causa di tale rapporto - Lavoratrice dipendente che alleva da sola un bambino disabile

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato al detto art. 2, n. 2, lett. a).

La direttiva 2000/78 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 3, devono essere interpretati nel senso che il divieto di molestie ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora sia accertato che il comportamento indesiderato integrante le molestie del quale è vittima un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, è connesso alla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto comportamento viola il divieto di molestie enunciato al detto art. 2, n. 3.

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1 - GU C 237 del 30.9.2006.