Language of document : ECLI:EU:C:2008:415

Causa C‑303/06

S. Coleman

contro

Attridge Law e Steve Law

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal, London South)

«Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Artt. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a), e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) — Discriminazione diretta fondata sulla disabilità — Molestie motivate dalla disabilità — Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile — Inclusione — Onere della prova»

Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Portata

[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a)]

2.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di molestie — Portata

(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, nn. 1 e 3)

1.        La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Infatti, il principio della parità di trattamento sancito da detta direttiva in materia di occupazione e di condizioni di lavoro si applica non in relazione ad una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo art. 1.

Qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale egli presta la parte essenziale delle cure di cui quest’ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato all’art. 2, n. 2, lett. a), di tale direttiva.

(v. punti 38, 50, 56, dispositivo 1)

2.        La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 3, devono essere interpretati nel senso che il divieto di molestie ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Ai sensi del detto art. 2, n. 3, le molestie sono considerate una forma di discriminazione ai sensi del n. 1 di questo stesso articolo ed il principio di parità di trattamento sancito dalla stessa direttiva in materia di occupazione e di condizioni di lavoro si applica non in relazione ad una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo art. 1.

Qualora sia accertato che il comportamento indesiderato integrante le molestie del quale è vittima un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, è connesso alla disabilità del figlio, al quale egli presta la parte essenziale delle cure di cui quest’ultimo ha bisogno, un siffatto comportamento viola il divieto di molestie enunciato all’art. 2, n. 3, di tale direttiva.

(v. punti 38, 58, 63, dispositivo 2)