Language of document : ECLI:EU:T:2005:11

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)
18 gennaio 2005 (1)

«Aiuti di Stato – Misure adottate dalla Repubblica francese a favore del Crédit mutuel – “Livret bleu” – Decisione 2003/216/CE – Obbligo di motivazione – Ricorso di annullamento»

Nella causa T-93/02,

Confédération nationale du Crédit mutuel, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. Carnelutti e J.-P Gunther,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 2002, 2003/216/CE, relativa agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica francese al Crédit Mutuel (GU 2003, L 88, pag. 39), sottoforma di una sovracompensazione versata in ragione dei costi di raccolta e gestione del risparmio regolamentata con il meccanismo del «Livret bleu»,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata),



composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N. J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Fatti

1
Con il presente ricorso la Confederazione nazionale del Crédit mutuel domanda al Tribunale di annullare la decisione della Commissione 15 gennaio 2002, 2003/216/CE, relativa agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica francese al Crédit mutuel (GU 2003, L 88, pag. 39; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Crédit mutuel

2
Il Crédit mutuel è un gruppo bancario decentralizzato, costituito da una rete di casse locali di Crédit mutuel con lo statuto di società cooperative. Ogni cassa locale di Crédit mutuel deve aderire ad una federazione regionale e ogni federazione deve aderire alla Confederazione nazionale del Crédit mutuel, organo centrale della rete ai sensi dell’art. L511‑30 del codice monetario e finanziario francese. Tale organo, ricorrente nella presente causa, ha lo statuto di un’associazione senza scopo di lucro.

3
Il numero delle casse locali di Crédit mutuel, ognuna delle quali può avere uno o più sportelli, è passato da 2 031 nel 1991 a 1 820 nel 2001. Al momento dell’adozione della decisione impugnata, tali casse erano di proprietà di circa 5,7 milioni di soci. Tra il 1999 e il 2001 il Crédit mutuel era la quinta banca francese per i depositi e la terza per la sua rete di sportelli.

Livret bleu

4
Il «Livret bleu», creato con la legge 27 dicembre 1975, 75-1242, legge finanziaria rettificativa per il 1975 (JORF 28 dicembre 1975, pag. 13435), è un prodotto di risparmio regolamentato, destinato al grande pubblico, il cui diritto esclusivo di distribuzione è stato attribuito dalle autorità pubbliche al Crédit mutuel.

5
Il tasso di remunerazione da parte del Crédit mutuel dei depositi sul «Livret bleu» è regolamentato dallo Stato. Il tasso d’interesse al netto d’imposta versato ai risparmiatori è identico a quello del «Livret A» (distribuito dalle Caisses d’épargne (le Casse di risparmio) e da La Poste (la Posta), che è il principale prodotto concorrente di risparmio regolamentato. Tale tasso era del 3% annuo al momento dell’adozione della decisione impugnata. L’ammontare dei depositi per libretto non può superare una soglia, identica a quella stabilita per il «Livret A», che per i privati era di 100 000 franchi francesi (FRF) (EUR 15 245) dal 1991 e di EUR 15 300 dal 1° gennaio 2002.

6
La remunerazione dei depositi sul «Livret bleu» costituisce oggetto di un trattamento fiscale in deroga alle regole generali applicabili al risparmio. Mentre la legislazione fiscale generale consente alle persone fisiche di scegliere, riguardo in particolare agli interessi di depositi il cui debitore risiede in Francia, un prelievo alla fonte piuttosto che un’imposta sul reddito, un simile diritto di scelta non esiste per la remunerazione del «Livret bleu», che è sempre sottoposta al prelievo alla fonte. Quest’ultimo tuttavia colpisce soltanto un terzo di tale remunerazione.

7
I fondi raccolti sul «Livret bleu», il cui ammontare ha subito una fluttuazione nel corso degli anni ‘90 da 80 a 100 miliardi di FRF, sono stati oggetto sin dall’inizio di svariati tipi di allocazioni. In un primo tempo il Crédit mutuel aveva l’obbligo di destinare il 50% delle risorse (quota aumentata al 65% nel 1983) ad impieghi d’interesse generale (in prosieguo: gli «IIG»), destinati in particolare al finanziamento degli enti locali e alla sottoscrizione di titoli emessi dallo Stato e dalle sue istituzioni pubbliche, mentre il rimanente restava nella libera disponibilità della banca.

8
A partire dal decreto 27 settembre 1991 (JORF 26 novembre 1991, pag. 15383), una parte crescente dei fondi era destinata al finanziamento dell’edilizia sociale, in particolare con centralizzazione delle risorse presso la Caisse des dépôts et consignations (in prosieguo: la «CDC»), che volge i fondi ad essa versati al finanziamento dell’edilizia sociale concedendo prestiti agli organismi gestori di abitazioni con canone di locazione ridotto, sull’esempio dell’utilizzo dei fondi del «Livret A» delle Caisses d’épargne e della Poste. In seguito al decreto 27 settembre 1991, tutta la nuova raccolta sul «Livret bleu» era destinata al finanziamento dell’edilizia sociale, e i fondi esistenti al 31 dicembre 1990 dovevano essere progressivamente centralizzati presso la CDC per tranche annuali del 10% fino al 2000. Oggi tutti i fondi sono centralizzati presso la CDC.

9
Dal 1991 la CDC versa al Crédit mutuel, unicamente per i fondi centralizzati, una remunerazione equivalente al tasso d’interesse lordo fissato dalle autorità pubbliche, trasferita ai risparmiatori, nonché una commissione d’intermediazione pari all’1,3% dei fondi (in prosieguo: la «commissione di raccolta»).

10
Nel periodo considerato dalla decisione impugnata, si possono pertanto distinguere tre tipi di impiego dei fondi del «Livret bleu»:

i fondi centralizzati presso la CDC a partire dal 1991 (destinati al finanziamento dell’edilizia sociale e per i quali è versata la commissione di raccolta);

gli IIG diversi dai fondi sopra citati (costituiti soprattutto da prestiti a lungo termine agli enti pubblici; in prosieguo: gli «altri IIG»);

gli impieghi liberi.

Le ultime due categorie d’impiego erano tuttavia destinate a scomparire progressivamente nel corso di tale periodo.

11
Il «Livret bleu» ha avuto un ruolo importante per il Crédit mutuel. La sua importanza relativa, in termini quantitativi, si è tuttavia attenuata nel corso degli anni precedenti al 2002. La quota del «Livret bleu» nei depositi del Crédit mutuel, che era del 70% nel 1975 e ancora attorno al 60% nel 1985, è scesa ad un livello inferiore al 25% dopo il 1997.

Procedimento amministrativo

12
Il 25 gennaio 1991 la Commissione riceveva una denuncia in merito agli aiuti concessi dalla Repubblica francese al Crédit mutuel attraverso il «Livret bleu». Con lettera del 6 febbraio 1998 la Commissione informava le autorità francesi della sua decisione di avviare il procedimento di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE (GU C 146, pag. 6).

13
Il 18 giugno 1998 il Crédit mutuel inviava alla Commissione una comunicazione in cui erano esposte argomentazioni volte a respingere la qualifica di aiuti di Stato per le misure oggetto della decisione di avvio del procedimento, nonché un fascicolo di contabilità analitica relativo al «Livret bleu». Anche diverse parti interessate, tra le quali i denuncianti, facevano pervenire le loro osservazioni alla Commissione.

14
Presa visione del fascicolo presentato dal Crédit mutuel, la Commissione decideva di fare eseguire una revisione della contabilità analitica del «Livret bleu». A questo scopo essa affidava l’incarico ad un consulente, la cui relazione era sottoposta all’esame delle autorità francesi e del Crédit mutuel il 10 gennaio 2000. Nel maggio del 2000 la ricorrente incaricava un altro consulente di un lavoro che comprendeva il controllo della metodologia dei lavori di contabilità analitica del Crédit mutuel e l’accertamento del conto economico del «Livret bleu». Detto incarico si concludeva nel settembre 2000 con la presentazione di una relazione dettagliata. Nell’aprile 2001 la Commissione procedeva a una proroga del contratto del suo consulente, affinché individuasse le differenze fra i due studi contabili e determinasse le modifiche di dati o di metodo che all’occorrenza avrebbero potuto essere legittimamente accettate e integrate nella sua valutazione precedente. Il 23 luglio 2001 il rapporto finale del consulente era presentato alle autorità francesi. Il Crédit mutuel e il suo consulente esprimevano il loro disaccordo riguardo alle conclusioni finali del consulente della Commissione.

Decisione impugnata

15
Il 15 gennaio 2002 la Commissione adottava la decisione impugnata.

16
Dopo aver riassunto i fatti e le osservazioni ricevute nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione tratta nel punto V della decisione impugnata la valutazione delle misure di compensazione concesse al Crédit mutuel. Tale punto è diviso in cinque parti.

17
Il punto V.1 della decisione impugnata riguarda «[l]a distorsione della concorrenza e l’effetto sugli scambi fra gli Stati membri» e porta, nel ‘considerando’ 92, alla seguente conclusione:

«Gli aiuti potenziali concessi al Crédit [m]utuel, tenuto conto del loro carattere di aiuti per il funzionamento, della situazione economica del settore bancario in Europa nonché dei vincoli di solvibilità specifici del settore bancario, hanno esercitato un effetto sugli scambi dall’entrata in vigore del “Livret bleu” e hanno avuto un crescente effetto (…) distorsi[vo] della concorrenza nell’ambito del settore finanziario. Di conseguenza, bisogna considerare che l’aiuto potenziale è un aiuto nuovo al momento della sua introduzione nel 1975».

18
Dopo aver esaminato, al punto V.2 della decisione impugnata, la «[Q]ualificazione di risorse di Stato», la Commissione espone al ‘considerando’ 100, che da solo forma il punto V.3, intitolato «[V]antaggio concorrenziale», quanto segue:

«Se la compensazione percepita dal Crédit [m]utuel a titolo della missione di servizio pubblico, sotto forma di commissione di raccolta versata dalla CDC, supera i costi netti di questo servizio pubblico (tenendo conto della totalità degli utili e dei costi legati alla realizzazione di questa missione), il Crédit [m]utuel beneficia di un vantaggio concorrenziale sulle altre banche nella misura in cui ottiene risorse supplementari non accordate alle altre banche».

19
Al ‘considerando’ 101 della decisione impugnata, che figura al punto V.4, concernente la «[V]alutazione dell’aiuto di Stato», la Commissione espone il suo modo di procedere riguardo alla determinazione dell’ammontare dell’aiuto nei seguenti termini:

«Poiché le autorità francesi hanno ricordato l’esistenza di un servizio d’interesse economico generale legato al meccanismo del “Livret bleu”, la Commissione deve fare in modo di ottenere un bilancio dei proventi e degli oneri connessi alla realizzazione di detto servizio, al fine di stabilire il giusto livello del compenso pagato dallo Stato».

20
A seguito delle diverse perizie contabili, la Commissione perviene alle seguenti constatazioni relativamente ai risultati del conto economico del «Livret bleu»:

la gestione dei fondi centralizzati presso la CDC ha comportato perdite per tutto il corso degli anni '90, ma prodotto un attivo nel 1998;

la gestione degli altri IIG ha prodotto profitti valutati, nel corso degli anni '90, in importi annuali compresi tra i 59 e i 957 milioni di FRF;

la gestione degli impieghi liberi ha prodotto perdite.

21
Tali risultati sono riassunti, nel ‘considerando’ 179 della decisione impugnata, nella tabella seguente (in milioni di FRF):

Anno

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Cumulo

Fondi centralizzati presso la CDC

(...)  (2)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

-399

[Altri] IIG

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

2 592

Impieghi liberi

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

-1 119

Marginetotale prima della tassazione

1 096

505

301

-471

-135

-87

-156

20

1 074

22
Con riferimento alla determinazione del bilancio complessivo dei proventi e degli oneri relativi al compimento del servizio d’interesse economico generale connesso al meccanismo del «Livret bleu», la Commissione considera quanto segue:

«[109] Le entrate degli [altri] IIG vanno in ogni caso tenute in considerazione, in quanto costituiscono parte integrante degli obblighi imposti dallo Stato nel quadro del sistema “Livret bleu”. Va inoltre notato che l’esclusione di certi impieghi remunerativi determinerebbe una situazione assurda: lo Stato dovrebbe compensare le perdite su certi impieghi mentre sarebbero realizzati utili sufficienti su altri impieghi all’interno del sistema “Livret bleu”di cui non verrebbe tenuto conto.

[110] La situazione è meno semplice per gli impieghi liberi, che hanno registrato una perdita di circa 1 miliardo di FRF nel periodo esaminato. Essi incidono così sul bilancio dello Stato che, in mancanza di questi impieghi, avrebbe avuto una situazione equilibrata con necessità di ridurre in proporzione la commissione di raccolta. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che vanno inclusi i costi netti degli impieghi liberi».

23
A titolo di valutazione finale, la Commissione indica al ‘considerando’ 180 della decisione impugnata:

«Qualora l’entità dei vantaggi economici contabili derivanti dalla gestione del “Livret bleu” (commissione di raccolta, utili della gestione degli [altri] impieghi d’interesse generale, utili della gestione per proprio conto dei fondi, cioè impieghi liberi) superi i costi sostenuti dal Crédit mutuel per la gestione della raccolta e dei fondi, ne deriva un trasferimento di risorse pubbliche costitutivo di aiuto di Stato».

24
La Commissione valuta quindi l’ammontare degli aiuti cumulati nel periodo 1991‑1998 come la somma dei risultati che figurano nella tabella riprodotta al precedente punto 21, pari quindi a 1 074 milioni di FRF.

25
Dopo aver esaminato, nel punto V.5, la compatibilità con il Trattato degli aiuti al Crédit mutuel, la Commissione conclude, al punto VI della decisione impugnata, come segue:

«[202] L’attribuzione al Crédit mutuel del diritto di distribuzione del “Livret bleu” configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, [paragrafo] 1, [CE]. Questo aiuto non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste all’articolo 87, [paragrafi] 2 e 3, [CE].

[203] La deroga prevista all’articolo 86, [paragrafo] 2, [CE] può essere applicata soltanto parzialmente, poiché, così come dimostrato dalla revisione dei conti eseguita su incarico della Commissione, i compensi concessi nel periodo non sono strettamente limitati ai sovraccosti derivanti dalla missione d’interesse economico generale che possono essere presi in considerazione. Trattandosi della sola deroga possibile che consente di esentare le misure in questione dagli obblighi previsti dalle regole dalla concorrenza e, in particolare, dal divieto previsto all’articolo 87, [paragrafo] 1, [CE] ne deriva che la frazione di risorse di Stato accordate al Crédit mutuel che supera la copertura dei costi netti di gestione e raccolta del “Livret bleu”, tenuto conto di un normale margine di redditività, costituisce una sovracompensazione dei costi della missione di servizio pubblico, e di conseguenza un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune».

26
L’art. 1 della decisione impugnata stabilisce quanto segue:

«1. Le misure adottate dalla Francia a favore del Crédit mutuel a titolo della raccolta e della gestione del risparmio regolamentato nel quadro del meccanismo del “Livret bleu” costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

2. Questi aiuti non possono beneficiare di alcuna deroga nel quadro dell’articolo 87, [paragrafi] 2 e 3, [CE]. Possono in parte beneficiare della deroga prevista all’articolo 86, [paragrafo] 2, [CE], qualora risultino indispensabili per la realizzazione della missione d’interesse economico generale affidata dallo Stato al Crédit mutuel. Gli aiuti che superano i costi di raccolta e di gestione del “Livret bleu” non possono essere considerati compatibili con l’interesse comune».

27
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione impugnata, «[l]a Francia procede al recupero presso il Crédit mutuel degli aiuti incompatibili con il mercato comune, accordatigli dal 1° gennaio 1991». Tale numero contiene altresì indicazioni volte a determinare l’ammontare degli aiuti che la Francia deve recuperare.

28
I nn. 2-5 dell’art. 2 stabiliscono:

«2. La Francia modifica il tasso di remunerazione dei fondi del “Livret bleu” versati dalla [CDC] al Crédit mutuel in modo da eliminare in futuro ogni aiuto eccedente i costi di gestione e di raccolta che possono essere presi in considerazione.

3. Le autorità francesi ingiungono al Crédit mutuel di approntare una contabilità separata del “Livret bleu” e di pubblicarla.

4. Le autorità francesi inviano alla Commissione la relazione annuale della banca nonché una relazione triennale della contabilità del “Livret bleu”.

5. La Commissione procede a ogni verifica che essa ritiene necessaria al fine di controllare che gli aiuti al Crédit mutuel siano strettamente proporzionati alla missione d’interesse economico generale che gli è stata affidata. Qualora lo rite[nga] necessario, darà mandato a consulenti di procedere alla revisione della contabilità analitica del “Livret bleu”».


Procedimento e conclusioni delle parti

29
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2002, la ricorrente proponeva il presente ricorso.

30
Con ordinanza 11 settembre 2002 veniva ammesso l’intervento della Repubblica francese a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

31
A seguito della relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) decideva di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, invitava le parti a depositare alcuni documenti e poneva loro quesiti scritti. Le parti fornivano le loro risposte e producevano i documenti nel termine impartito.

32
Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale erano sentite nel corso dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2004. Esse venivano invitate a rispondere, in forma scritta, a due quesiti supplementari e lo facevano nel termine impartito. La fase orale si concludeva il 14 luglio 2004.

33
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare l’art. 2 di quest’ultima nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto individuato;

condannare la Commissione alle spese.

34
La Repubblica francese, interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

35
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.


Diritto

Osservazioni preliminari

36
A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente solleva sette motivi. Con il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, essa sostiene che le misure considerate dalla decisione impugnata non possono essere qualificate come aiuti. I motivi dal secondo al quarto, sollevati in subordine, sono diretti a dimostrare che, anche supponendo che vi sia stato un aiuto, quest’ultimo potrebbe essere qualificato soltanto come aiuto esistente. Con il quinto motivo, anch’esso sollevato in subordine, la ricorrente rileva che la Commissione ha violato le disposizioni dell’art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), in quanto essa ha ordinato il rimborso del presunto aiuto. Con il sesto motivo la ricorrente accusa la Commissione di aver violato i suoi diritti procedurali e il principio di buona amministrazione. Il settimo motivo si riferisce alla violazione dell’art. 253 CE.

37
Dall’insieme dei motivi delle parti risulta che la questione principale posta dalla presente controversia è quella dell’identificazione, nella decisione impugnata, dell’aiuto, vale a dire della misura statale che ha conferito un vantaggio al Crédit mutuel. Occorre pertanto verificare se la decisione impugnata indichi con sufficiente chiarezza le misure e i vantaggi qualificati, nel caso di specie, come aiuti incompatili con il Trattato.

Sulla motivazione della decisione impugnata riguardo all’identificazione dell’aiuto

Argomenti delle parti

38
I motivi della ricorrente riguardanti l’identificazione dell’aiuto figurano, in primo luogo, nelle parti dalla terza alla quinta del settimo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in particolare nell’ambito dei motivi primo e quarto, argomenti diretti a dimostrare che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente e contraddittoria per quanto riguarda diversi aspetti della definizione dell’aiuto. Parallelamente la Commissione espone argomenti riguardanti l’identificazione dell’aiuto nell’ambito dei suoi argomenti relativi ai motivi primo, quarto e settimo.

39
Gli argomenti delle parti riguardano essenzialmente tre aspetti della definizione dell’aiuto controverso, vale a dire:

l’identificazione della misura che ha potuto conferire un vantaggio al Crédit mutuel;

l’identificazione delle risorse statali attraverso le quali il vantaggio controverso sarebbe stato attribuito;

la qualificazione del regime del «Livret bleu» come aiuto nuovo a partire dal 1975.

    Sull’identificazione della misura che ha conferito un vantaggio

40
Nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è ambigua e contraddittoria riguardo all’identificazione delle misure che, secondo la Commissione, avrebbero conferito un vantaggio al Crédit mutuel.

41
La ricorrente rileva anzitutto che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha identificato alcun vantaggio che possa essere qualificato di per sé come aiuto di Stato ed essere in seguito facilmente quantificato.

42
Essa sottolinea che il solo elemento identificato dalla Commissione come atto a «condurre ad un aiuto» (ma senza costituire di per sé un aiuto) è la commissione di raccolta. La ricorrente è tuttavia del parere che la Commissione abbia ritenuto implicitamente che il vantaggio provenisse altresì dagli altri proventi del «Livret bleu», poiché essa ha adottato un «metodo globale», secondo il quale, per valutare se la remunerazione che il Crédit mutuel ottiene per la sua missione di distribuzione del «Livret bleu» sia adeguata, sono stati presi in considerazione tutte le entrate che il Crédit mutuel ha ricavato dal «Livret bleu» e tutti i costi relativi alla distribuzione di tale prodotto. Essa ritiene che la decisione impugnata sia viziata da mancanza di chiarezza al riguardo.

43
La ricorrente critica il ragionamento della Commissione, in primo luogo, per quanto riguarda la valutazione della defiscalizzazione parziale e dell’esclusività della distribuzione del «Livret bleu»; in secondo luogo, per quanto riguarda la considerazione degli impieghi del «Livret bleu» e, in terzo luogo, per quanto riguarda alla valutazione della commissione di raccolta.

44
Con riferimento, in primo luogo, alla defiscalizzazione e all’esclusività, la ricorrente rileva che la Commissione, pur avendo abbandonato ogni pretesa relativa ad un eventuale «effetto di richiamo» del «Livret bleu», insiste, implicitamente, nell’assumere che il «Livret bleu», a causa della sua defiscalizzazione e del fatto che è distribuito da un solo istituto di credito, attribuisce vantaggi particolari al Crédit mutuel. Nella sua replica la ricorrente rileva che nella decisione impugnata non è stata fornita alcuna dimostrazione del fatto che l’esclusività conferita costituisca un vantaggio. Secondo la stessa in ciò è rinvenibile un chiaro difetto di motivazione, da sollevare, se necessario, d’ufficio.

45
In secondo luogo, per quanto riguarda gli impieghi del «Livret bleu», la ricorrente rileva che la decisione impugnata è viziata da manifesta carenza di motivazione in ordine alla questione se i proventi degli altri IIG possano essere qualificati come vantaggi. Secondo la stessa il solo fatto che tali operazioni abbiano costituito uno degli impieghi delle somme depositate nell’ambito del sistema del «Livret bleu» non consente in alcun caso di dedurre che il Crédit mutuel abbia ottenuto condizioni più favorevoli di quelle derivanti da normali operazioni di mercato.

46
In terzo luogo, la ricorrente è del parere che non sia nemmeno possibile considerare la commissione di raccolta come un vantaggio economico concesso a condizioni fuori mercato. Essa ritiene che la Commissione non consideri la natura di tale commissione. La ricorrente rileva inoltre che non appare chiaramente, dalla lettura della decisione impugnata, se l’aiuto identificato dalla Commissione sia costituito dalla commissione di raccolta nel suo insieme o soltanto da una parte di quest’ultima e, in tal caso, quale parte possa essere qualificata in tal modo.

47
Nella sua replica la ricorrente aggiunge che l’applicazione del «metodo globale» nella decisione impugnata contiene una contraddizione manifesta e porta ad un risultato incoerente. Essa afferma che in molti punti della decisione impugnata soltanto la commissione di raccolta è qualificata come potenziale aiuto, mentre gli altri impieghi (altri IIG e impieghi liberi) vengono considerati soltanto per calcolare il costo netto del sistema. Essa non esclude che la commissione di raccolta possa essere qualificata come aiuto se si rivelasse superiore ai costi di gestione del «Livret bleu» e se tutte le altre condizioni di applicazione dell’art. 87 CE fossero soddisfatte, poiché l’attività remunerata sarebbe allora fonte di profitti e non occorrerebbe remunerarla. Secondo la ricorrente, la Commissione ha tuttavia ritenuto che l’ammontare dell’aiuto non corrispondesse alla commissione di raccolta, ma al saldo (positivo) dell’attività del Crédit mutuel connessa al «Livret bleu». La Commissione avrebbe così incluso nell’ammontare dell’aiuto tutti i benefici realizzati dal Crédit mutuel e in particolare quelli provenienti dagli altri IIG. La ricorrente afferma che tale contraddizione non consente di capire in cosa consista l’aiuto identificato dalla Commissione e giustifica da sola l’annullamento della decisione impugnata.

48
Infine, la ricorrente qualifica aberranti i risultati prodotti dal modo di procedere della Commissione relativamente agli importi che devono essere rimborsati allo Stato da parte del Crédit mutuel. Essa sottolinea che, quando si esamina il bilancio di gestione del «Livret bleu» tra il 1991 e il 1998, dalla decisione impugnata risulta che soltanto nei primi tre anni si sono avute eccedenze di gestione, pari a 1 096 milioni di FRF nel 1991, a 505 milioni di FRF nel 1992 e a 301 milioni di FRF nel 1993. Secondo la stessa, tali eccedenze sono interamente dovute ai proventi diversi dalla commissione di raccolta, la quale negli stessi anni ha comportato introiti rispettivamente di 8, 62 e 113 milioni di FRF. Per contro negli anni 1994-1997 sarebbe stato registrato un deficit di gestione, mentre la quota relativa alla commissione di raccolta nei proventi del «Livret bleu» non avrebbe cessato di aumentare. La ricorrente sottolinea che la commissione di raccolta non ha potuto contribuire alle eccedenze dei primi tre anni e che essa non ha nemmeno impedito un deficit nel corso dei quattro anni seguenti. Secondo la ricorrente, se i risultati positivi dei primi tre anni potevano, in siffatte condizioni, ostare al versamento di una commissione di raccolta in questi stessi anni, non è per contro giustificato giungere, attraverso una globalizzazione su un lungo periodo, a rimborsi che superino in maniera significativa gli importi provenienti dalla commissione di raccolta e di gestione negli anni in cui si è prodotto un beneficio netto.

49
La Commissione sostiene che il testo della decisione impugnata non è ambiguo. A sostegno di questa tesi essa rinvia al ‘considerando’ 203 della decisione impugnata (v. precedente punto 25) e all’art. 1, n. 1, del suo dispositivo (v. precedente punto 26).

50
In risposta ai quesiti del Tribunale, la Commissione afferma che l’attribuzione della commissione di raccolta è la sola misura che, secondo la decisione impugnata, ha conferito al Crédit mutuel un aiuto di Stato. Secondo la stessa, ciò risulta chiaramente dai ‘considerando’ 14, 28, 30, 66, 98, 167 e 168 e, in particolare, dall’art. 2, n. 2, del dispositivo della decisione impugnata.

51
Per contro, la Commissione afferma che la decisione impugnata non ha qualificato come vantaggi né l’esonero fiscale né il diritto esclusivo di distribuzione del «Livret bleu». Secondo la stessa, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che la riduzione dell’imposta, che implica uno spostamento di risorse statali, va a beneficiare direttamente i singoli consumatori e non la banca.

52
Per quanto riguarda gli impieghi del «Livret bleu», la Commissione afferma che è errato sostenere che la decisione impugnata avrebbe considerato normali proventi («benefici») di gestione del «Livret bleu» come costituenti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Essa ritiene che tale accusa derivi da una confusione tra, da un lato, il concetto di vantaggio concorrenziale risultante da una sovracompensazione con risorse statali dei costi netti della missione di interesse economico generale e, dall’altra, il concetto di vantaggi economici considerati (esattamente come si tiene altresì conto degli oneri e dei costi sopportati) per stabilire i costi netti del compimento di detta missione. La Commissione sostiene che il ‘considerando’ 100 della decisione impugnata (riprodotto al precedente punto 18) espone senza ambiguità la questione del vantaggio concorrenziale. In udienza la Commissione ha spiegato, rispondendo ad una domanda del Tribunale, che alcuni passaggi della decisione impugnata che menzionano la nozione di vantaggi nel contesto del costo delle risorse del «Livret bleu» figurano nella sezione dedicata alla determinazione del bilancio dell’attività e riguardano quindi esclusivamente il secondo concetto sopra menzionato.

53
Riguardo agli argomenti presentati nella replica, la Commissione rileva che la ricorrente solleva una domanda sostanzialmente diversa dalla domanda iniziale del ricorso. Essa sostiene che la ricorrente ignora la definizione dell’aiuto quale risultante dall’art. 1 della decisione impugnata e non tiene conto del fatto che i lavori di contabilità analitica hanno consentito di fare un bilancio non soltanto degli oneri connessi al compimento della missione di servizio di interesse economico generale attribuita al Crédit mutuel, ma anche un bilancio dell’insieme delle risorse (proventi di gestione commerciale e risorse statali) ricavate dallo svolgimento di tale missione. La Commissione ricorda che il saldo di tale bilancio rappresenta «la parte delle risorse statali concesse al Crédit mutuel che supera la copertura dei costi netti di gestione e di raccolta del “Livret bleu” tenuto conto di un normale margine di redditività».

54
Infine la Commissione sostiene che l’importo di 1 074 milioni di FRF di cui al ‘considerando’ 178 e all’art. 2, n. 1, della decisione impugnata costituisce effettivamente, per il periodo 1991-1998, l’ammontare delle risorse pubbliche percepite nel corso di questo periodo eccedente i costi di raccolta e di gestione del «Livret bleu».

    Sull’identificazione delle risorse statali

55
La ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato la qualificazione come risorse statali di alcuni elementi presenti nel regime del «Livret bleu».

56
In primo luogo, con riferimento all’esonero fiscale parziale, non sarebbe fornita alcuna motivazione del fatto che il regime del «Livret bleu» comporta la soggezione ad imposta di persone altrimenti non imponibili. La ricorrente ricorda che nella decisione impugnata si constata che soltanto i consumatori beneficiano di tale esonero.

57
In secondo luogo, dalla motivazione della decisione impugnata non risulterebbe se i proventi degli altri IIG sono qualificati come risorse statali. La decisione impugnata si limiterebbe a considerare che essi fanno parte del sistema del «Livret bleu», senza ulteriori precisazioni. La ricorrente ritiene che, se tale osservazione significa che si tratta di risorse statali, essa sia ambigua e, pertanto, inadeguata. Nella replica essa rileva che è paradossale che la Commissione neghi che i proventi degli altri IIG abbiano potuto essere qualificati come risorse statali proprio quando nella decisione impugnata tali proventi sono stati incorporati nell’ammontare delle somme che il Crédit mutuel deve rimborsare allo Stato. Secondo la stessa, non è concepibile che determinate somme abbiano costituito oggetto di una domanda di rimborso senza essere state qualificate come aiuti di Stato e, pertanto, equiparate a risorse statali.

58
In terzo luogo, la ricorrente e l’interveniente ritengono che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la sua affermazione secondo la quale la commissione di raccolta è una risorsa statale.

59
La Commissione sottolinea che le disposizioni dell’art. 253 CE le impongono di motivare soltanto le posizioni assunte in un atto giuridico. Essa ritiene che la conclusione della decisione impugnata che figura al ‘considerando’ 203 chiarisce senza la minima ambiguità che, qualora l’intervento finanziario dello Stato operi una sovracompensazione dei costi netti generati dalla missione di servizio di interesse economico generale attribuita al Crédit mutuel, tale sovracompensazione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

60
Essa afferma che la decisione impugnata non ha qualificato l’esenzione fiscale come risorsa di Stato o come aiuto a vantaggio del Crédit mutuel.

61
La Commissione contesta altresì la tesi secondo la quale la decisione impugnata considererebbe i proventi degli altri IIG come risorse statali. Essa ricorda che al riguardo l’argomento della ricorrente e dell’interveniente risulta da una confusione tra, da un lato, il vantaggio concorrenziale derivante da una sovracompensazione da parte dello Stato dei costi della missione d’interesse economico generale della quale il Crédit mutuel è investito e, dall’altro, i vantaggi economici considerati per stabilire i costi netti di tale missione.

62
Nella controreplica la Commissione sottolinea che la decisione impugnata condanna come risorsa di Stato soltanto la commissione di raccolta, versata a partire dal 1991. In udienza la Commissione ha aggiunto, rispondendo ad una domanda del Tribunale, che ciò risulta con certezza dal ‘considerando’ 14 e dall’art. 2, n. 2, della decisione impugnata. Essa ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente riguardo alla qualificazione di tale commissione come risorsa statale.

    Sulla qualificazione del regime del «Livret bleu» come aiuto nuovo al momento della sua introduzione nel 1975

63
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata afferma, al ‘considerando’ 92, che il meccanismo del “Livret bleu” dev’essere qualificato come un nuovo aiuto fin dal 1975, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Le considerazioni effettuate in tale contesto, relative alla valutazione dell’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, non indicherebbero i motivi per i quali tale meccanismo nel 1975 avrebbe rivestito carattere di aiuto. Tale qualificazione sarebbe inoltre contraddetta dalle affermazioni della decisione circa l’impossibilità di risalire oltre il 1991 per determinare l’esistenza eventuale di un aiuto. In udienza la ricorrente ha rilevato che tra l’affermazione secondo la quale l’aiuto risale al 1975 e quella per cui il finanziamento del «Livret bleu» è un regime di aiuti o un aiuto nuovo dal 1991 esiste un’evidente contraddizione. Secondo la stessa, la Commissione ha operato una confusione tra due presunti aiuti, quello del 1975 e quello del 1991, e tale confusione si ritrova altresì nel metodo utilizzato per calcolare l’asserito aiuto. La ricorrente ritiene che tale confusione renda la decisione impugnata difficilmente comprensibile.

64
In tale contesto la ricorrente rileva che la Commissione non poteva qualificare il regime del «Livret bleu» come aiuto nuovo senza aver prima dato dimostrazione dell’esistenza di un aiuto. La decisione impugnata non fornirebbe tuttavia alcuna dimostrazione dell’esistenza di un aiuto al momento della creazione del «Livret bleu».

65
La Commissione ritiene che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata riguardo alla qualifica come aiuto del «Livret bleu» fin dal 1975. Essa ricorda che la disamina criticata è sviluppata al punto V.1 della decisione impugnata, intitolato «La distorsione della concorrenza e l’effetto sugli scambi fra gli Stati membri». In risposta ad una domanda del Tribunale essa ha precisato, in udienza, di aver proceduto all’analisi che compare in questa sezione della decisione prima di pronunciarsi sugli altri elementi caratteristici e costitutivi della nozione di aiuto di Stato, in particolare prima di prendere posizione sulla questione delle risorse statali. L’analisi degli effetti del «Livret bleu» sugli scambi e sulla concorrenza a partire dal 1975 si spiega, secondo la Commissione, con il fatto che essa era tenuta a pronunciarsi sugli argomenti dei denuncianti che avevano rilevato, in particolare, un elemento di aiuto risultante dall’«effetto richiamo» del «Livret bleu», dato che tale effetto, supponendo che costituisca un elemento di aiuto, esisteva sin dalla realizzazione del «Livret bleu» nel 1975. Inoltre essa richiama la sentenza del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione (Racc. pag. II‑2319, punti 142‑148), secondo la quale essa ha l’obbligo di esaminare se, al momento dell’istituzione di un aiuto, il mercato interessato sia aperto alla concorrenza. Essa rileva che il ‘considerando’ 92 della decisione impugnata, che contiene la conclusione di questa sezione, parla di un «aiuto potenziale», il che dimostra che la misura non è stata ancora definitivamente qualificata in tale fase. Secondo la stessa, il fatto che l’aggettivo «potenziale» non compaia nel prosieguo del testo della decisione impugnata si spiega con uno sforzo di redazione sintetica e con motivi di contingenza materiale.

66
La Commissione sostiene che la decisione impugnata indica che il fatto rilevante nel presente fascicolo consiste nell’utilizzazione effettuata dal Crédit mutuel dei fondi raccolti attraverso il «Livret bleu» di cui esso aveva la disponibilità. Secondo la stessa, la distorsione della concorrenza è da imputare a tale fatto.

Valutazione del Tribunale

67
In via preliminare occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza dei motivi, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 67, e 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 35).

68
La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in relazione alle circostanze del caso, in particolare al contenuto dell’atto, alla natura dei motivi esposti e all’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato non solo alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto, e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punti 15 e 16; 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 86; Commissione/Sytraval e Brink’s France, v. precedente punto 67, punto 63, e Francia/Commissione, v. precedente punto 67, punti 35 e 36).

69
Quanto alla questione se la decisione impugnata sia sufficientemente motivata riguardo all’identificazione dell’aiuto di cui è constatata l’incompatibilità con il Trattato occorre pertanto verificare se tale decisione permette agli interessati di conoscere la o le misure statali considerate dalla Commissione come costitutive di un aiuto e al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla valutazione di tali misure. Per contro non è rilevante sapere, nell’ambito dell’esame della motivazione, se sia giustificata la qualificazione di tali misure come aiuti.

    Dispositivo e «Conclusione» della decisione impugnata

70
Si deve anzitutto rilevare che l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, secondo il quale «[l]e misure adottate dalla [Repubblica francese] a favore del Crédit mutuel a titolo della raccolta e della gestione del risparmio regolamentato nel quadro del meccanismo del “Livret bleu” costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune», non indica espressamente quali siano le misure statali relative al regime del «Livret bleu» che secondo tale decisione avrebbero attribuito aiuti al Crédit mutuel.

71
La tesi della Commissione secondo la quale l’art. 2, n. 2, del dispositivo della decisione impugnata indica chiaramente che soltanto la commissione di raccolta è stata presa in considerazione a tale effetto non può essere accolta.

72
Certo tale disposizione, che obbliga la Repubblica francese a modificare il tasso di remunerazione dei fondi del «Livret bleu» versati dalla CDC in modo da eliminare in futuro ogni aiuto eccedente i costi di gestione e di raccolta, si riferisce soltanto alla commissione di raccolta. Essa però non individua l’aiuto, bensì alcune misure che la Repubblica francese deve adottare in futuro per evitare di versare un aiuto sotto forma della commissione di raccolta. Orbene, è assodato che la centralizzazione dei fondi del «Livret bleu» presso la CDC è stata realizzata nel 1999 e che, a partire da questo momento, la commissione di raccolta è il solo provento che perviene al Crédit mutuel dalla gestione del «Livret bleu». Pertanto questo punto del dispositivo non consente alcuna conclusione circa la definizione dell’aiuto di cui si constata l’incompatibilità con il mercato comune nell’art. 1, n. 1, della decisione impugnata per gli anni che precedono la completa centralizzazione.

73
Ne consegue che l’indicazione dell’aiuto nel dispositivo della decisione impugnata non è sufficiente a consentire agli interessati e al Tribunale di conoscere la o le misure considerate, nel caso di specie, come costitutive di un aiuto.

74
Secondo una giurisprudenza consolidata, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C‑355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I‑2549, punto 21; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II‑1739, punto 104; 11 marzo 1999, causa T‑136/94, Eurofer/Commissione, Racc. pag. II‑263, punto 171, e Alzetta e a./Commissione, di cui al precedente punto 65, punto 163).

75
Al riguardo, al punto VI della decisione impugnata, intitolato «Conclusioni», la Commissione constata, al ‘considerando’ 202: «[l]’attribuzione al Crédit mutuel del diritto di distribuzione del “Livret bleu” costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, [paragrafo] 1, [CE]”». Il ‘considerando’ 203 richiamato dalla Commissione (riprodotto al precedente punto 25) si riferisce ai «compensi concessi» e alle «misure in questione» prima di constatare che «la frazione di risorse di Stato accordate al Crédit mutuel che supera [i costi di gestione e di raccolta] del “Livret bleu”, tenuto conto di un normale margine di redditività, costituisce (…) un aiuto di Stato (…)».

76
Poiché il ‘considerando’ 202 della motivazione non apporta alcuna precisazione in relazione al dispositivo, e il ‘considerando’ 203 non indica espressamente le misure contestate, occorre esaminare se l’analisi effettuata nella decisione impugnata delle condizioni da soddisfare affinché un intervento statale possa essere qualificato come aiuto consenta d’identificare con precisione le misure che si ritiene abbiano apportato un aiuto al Crédit mutuel.

    Analisi della nozione di aiuto di Stato

77
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a tal fine devono essere soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, si deve trattare di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punto 75).

78
La Commissione ha proceduto all’esame di tali condizioni nei punti V.1-V.4 (‘considerando’ 76-181) della decisione impugnata. Essa non ha tuttavia seguito, nella sua analisi, l’ordine nel quale tali condizioni sono state sopra richiamate. Infatti essa ha anzitutto considerato, al punto V.1, «[l]a distorsione della concorrenza e l’effetto sugli scambi fra gli Stati membri», prima di esaminare, al punto V.2, la «[l]a qualificazione di risorse di Stato». Essa ha proseguito con il punto V.3, intitolato «[V]antaggio concorrenziale», e, infine, dedicato il punto V.4 alla «[v]alutazione dell’aiuto di Stato». Come risulterà, in seguito, dall’esame del contenuto di questi diversi punti, tale ordine di analisi è all’origine di alcuni problemi di comprensione che la decisione impugnata pone. Pertanto si deve esaminare, seguendo l’ordine scelto dalla Commissione, se le considerazioni contenute in questi quattro punti permettono di identificare le misure all’origine dell’aiuto contestato.

    Analisi della distorsione della concorrenza e dell’effetto sugli scambi

79
La Commissione comincia ad esaminare, nei ‘considerando’ 76‑92 della decisione impugnata, le condizioni seconda e quarta menzionate nel precedente punto 77. La sua analisi è divisa in tre segmenti, il primo dei quali costituisce uno studio dettagliato dell’«(…) effetto dell’aiuto sugli scambi dal 1975», il secondo costituisce un’illustrazione del «[c]ompletamento della liberalizzazione del settore bancario nell’Unione europea dopo la fine degli anni ‘70 e rafforzamento della concorrenza» e il terzo un richiamo della «[p]osizione del Crédit mutuel sul mercato bancario francese».

80
Con riferimento, in primo luogo, all’analisi degli effetti sugli scambi dal 1975 (‘considerando’ 76‑84 della decisione impugnata), si deve constatare che questa parte della decisione impugnata dà l’impressione che la Commissione abbia ritenuto che le misure adottate nel 1975 introducessero aiuti a favore del Crédit mutuel, senza tuttavia precisare quali di queste misure siano state considerate al riguardo. Il fatto che la Commissione abbia sottolineato, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che l’aiuto era costituito dalla commissione di raccolta introdotta nel 1991 non fa altro che aumentare la confusione in proposito.

81
Le spiegazioni relative a tale maniera di procedere fornite dalla Commissione in udienza, in risposta alle domande del Tribunale, non riescono a eliminare l’impressione che la Commissione abbia potuto ritenere che l’aiuto controverso risultasse, almeno in parte, dalle misure adottate nel 1975.

82
Anzitutto, l’affermazione secondo la quale l’esame degli effetti sugli scambi ha preceduto quello delle risorse statali evidenzia un problema quanto al metodo seguito dalla Commissione nel caso di specie. Certamente, il criterio dell’idoneità di una misura a incidere sugli scambi tra Stati membri segna il confine tra l’ambito di applicazione del controllo degli aiuti da parte della Commissione e l’ambito riservato all’azione autonoma degli Stati membri, e la Commissione non dispone di poteri d’intervento nei confronti di una misura statale se la detta condizione non è soddisfatta. È quindi opportuno, in particolare nell’ambito di una procedura di esame riguardante un meccanismo complesso composto da diverse misure statali, quale il «Livret bleu», che la Commissione verifichi provvisoriamente, al momento dell’avvio del procedimento e prima di affrontare l’analisi delle singole misure, se tale meccanismo nel suo complesso possa incidere sugli scambi. Tuttavia, nella decisione finale della Commissione, occorre sostituire tale valutazione provvisoria con una valutazione definitiva degli effetti potenziali sugli scambi tra Stati membri delle misure qualificate definitivamente come aiuti. Ciò vale tanto più quando la decisione finale qualifica come aiuti soltanto una parte delle misure interessate dal procedimento di esame, il che, secondo la Commissione, si verifica precisamente nel caso di specie. L’argomento sostenuto dalla Commissione non può quindi eliminare l’ambiguità creata, per il fatto che l’esame degli effetti del «Livret bleu» sugli scambi nel 1975 figura nella decisione impugnata, riguardo alla qualificazione come aiuti delle misure adottate nel 1975.

83
Inoltre, l’obbligo di rispondere ai denuncianti non può costringere la Commissione a procedere secondo l’ordine da essa seguito. Se è vero che le denunce di cui la Commissione era investita riguardavano le misure adottate nel 1975, e che essa era quindi tenuta ad esaminarle, nulla la obbligava a constatare che tali misure erano idonee a incidere sugli scambi, se essa riteneva che queste non potessero essere qualificate come aiuti per altri motivi.

84
Infine, con riferimento alle conseguenze da trarre dalla sentenza Alzetta e a./Commissione (di cui al precedente punto 65), la Commissione rileva giustamente che essa, per determinare se aiuti concessi nell’ambito di un regime di aiuti devono essere qualificati esistenti o nuovi, ha l’obbligo di verificare se al momento dell’introduzione di tale regime il mercato interessato fosse o meno aperto alla concorrenza. Orbene, tale spiegazione conferma l’impressione che, secondo la decisione impugnata, il regime di aiuti esaminato sia stato introdotto nel 1975.

85
In secondo luogo, l’esame delle conseguenze della liberalizzazione del settore bancario nei ‘considerando’ 85‑89 della decisione impugnata porta alla constatazione che «l’effetto sugli scambi di aiuti accordati a un istituto bancario è diventato particolarmente evidente» a partire dal 1990. Anche se la commissione di raccolta non è menzionata nei ‘considerando’ 85‑89 della decisione impugnata, questi ultimi possono essere intesi come volti a dimostrare che tale misura ha potuto avere un effetto considerevole sugli scambi. Tale analisi non apporta alcun chiarimento sulla questione se, accanto alla commissione di raccolta, altre misure siano state considerate all’origine dell’aiuto controverso.

86
In terzo luogo, i rilievi che figurano nei ‘considerando’ 90 e 91 della decisione impugnata, riguardanti la posizione del Crédit mutuel sul mercato bancario francese, da un lato, sono diretti a respingere l’argomento secondo il quale la competenza territoriale limitata delle casse locali del Crédit mutuel escluderebbe ogni incidenza dell’aiuto sugli scambi e, dall’altro, contengono alcune considerazioni succinte riguardo alla distorsione della concorrenza, in cui la Commissione afferma in particolare:

«Il Crédit mutuel è un’azienda redditizia (…). Un’eventuale sovracompensazione dei costi netti di raccolta e di gestione delle missioni d’interesse economico generale gli permetterebbe di accrescere i suoi profitti e di accumulare ulteriori capitali propri. Ora, il vincolo di solvibilità (…) risultante dalla regolamentazione bancaria europea introduce un obbligo che limita le possibilità di crescita degli istituti di credito. Ogni aiuto per il funzionamento, nella misura in cui rinforza i fondi propri, presenta un effetto leva considerevole che consente di liberarsi di questi vincoli. Da questi meccanismi di vincolo di solvibilità deriva che la valutazione di una distorsione della concorrenza è più facile nel caso di aiuti a istituti di credito. Se gli aiuti, per effetto diretto o indiretto, determinano un aumento dei fondi propri, allora la distorsione della concorrenza può tradursi nell’incremento delle attività della banca».

87
I ‘considerando’ 90 e 91 della decisione impugnata non si pronunciano quindi, in modo definitivo, sull’esistenza di una distorsione della concorrenza nel caso di specie, ma si limitano a fornire alcune precisazioni riguardo ai criteri di valutazione che la Commissione intende adottare. Tale passaggio non consente di determinare se, accanto alla commissione di raccolta, altre misure abbiano potuto contribuire, secondo la decisione impugnata, ad una sovracompensazione dei costi di raccolta e di gestione, ad un aumento dei fondi propri e, in tal modo, ad una distorsione della concorrenza.

88
Infine la conclusione di tali sviluppi, nel ‘considerando’ 92 della decisione impugnata (riprodotto al precedente punto 17), utilizza termini particolarmente imprecisi per quanto riguarda l’identificazione dell’aiuto, riferendosi ad «aiuti potenziali concessi al Crédit mutuel» che hanno «carattere di aiuti per il funzionamento» e constatando che «l’aiuto potenziale [era] un aiuto nuovo al momento della sua introduzione nel 1975». In tale conclusione la commissione di raccolta non è neanche menzionata.

89
Se è vero che il ‘considerando’ 92 della decisione impugnata qualifica come «potenziali» gli aiuti che hanno prodotto effetti, occorre rilevare che tale qualificazione è soppressa, nel ‘considerando’ 130 della decisione impugnata, in occasione dell’«analisi giuridica della natura degli aiuti derivanti dal “Livret bleu”». Nondimeno la Commissione sostiene che «si trattava di nuovi aiuti dopo la fine del 1975». È vero che la Commissione constata in seguito che l’importo di tale aiuto non può essere calcolato per il periodo anteriore all’anno 1991, ciò non significa comunque che, secondo la decisione impugnata, non sussistesse alcun aiuto prima del 1991. I termini utilizzati indicano, piuttosto, che la Commissione ha potuto considerare che già prima del 1991 esistessero misure idonee a costituire un aiuto, ma che essa ha rinunciato a calcolarne l’entità.

90
Nello spiegare in udienza il venir meno dell’aggettivo «potenziale» nel ‘considerando’ 130 della decisione impugnata con uno sforzo di redazione sintetica e con motivi di «mera contingenza materiale», la Commissione non fa che riconoscere che il testo della decisione impugnata presenta alcuni punti deboli, senza eliminare le incertezze che da questi ultimi risultano in ordine al contenuto della stessa.

91
Ne consegue che l’analisi della distorsione della concorrenza e dell’effetto sugli scambi nella decisione impugnata non consente di determinare chiaramente quali siano le misure provenienti dal meccanismo del «Livret bleu» che la decisione impugnata considera come aventi effetto sugli scambi e determinanti una distorsione della concorrenza.

    Analisi delle risorse di Stato

92
In secondo luogo, la Commissione ha esaminato, nei ‘considerando’ 93-99 della decisione impugnata, la questione delle risorse di Stato attraverso le quali, secondo la stessa, è stato concesso l’aiuto controverso. Occorre constatare che il ragionamento seguito nella decisione impugnata al riguardo non è né chiaro né esaustivo.

93
Nel ‘considerando’ 94 della decisione impugnata la Commissione annuncia il seguente piano:

«[Essa] verificherà (…) quali sono le risorse di Stato di cui il Crédit mutuel può aver beneficiato: 1) il vantaggio fiscale accordato ai risparmiatori; 2) la commissione di raccolta (…); 3) i proventi derivanti [dagli altri IIG]; 4) i vantaggi e gli eventuali costi indiretti derivanti dal sistema del “Livret bleu”».

94
Con riferimento, in primo luogo, all’esenzione fiscale, la decisione impugnata indica che il sistema comporta la mobilizzazione di risorse statali e l’adozione di un regime più favorevole per il risparmiatore rispetto alla situazione consueta, e che sussiste un costo per lo Stato. Essa prosegue, al ‘considerando’ 96 della decisione impugnata, come segue:

«Sembra che da questo aiuto traggano beneficio direttamente i singoli e non la banca, quindi non si può considerare il Crédit mutuel come il diretto beneficiario dell’aiuto fiscale. Tuttavia, questo aiuto fiscale a carattere sociale è associato a un prodotto distribuito da un solo operatore, il Crédit mutuel. L’aiuto non soddisfa quindi la condizione di compatibilità sancita dall’articolo 87, paragrafo 2, lettera a) [CE], la quale prevede che l’aiuto sia accordato “senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti”».

95
Questa analisi non consente di determinare chiaramente se la Commissione abbia ritenuto che l’esenzione fiscale possa costituire un trasferimento di risorse statali a favore del Crédit mutuel. Non potrebbe tuttavia essere esclusa una siffatta interpretazione della decisione impugnata, considerato che, per poter accertare l’esistenza di un intervento a favore di un’impresa mediante risorse statali, non è necessario che quest’ultima ne sia la diretta beneficiaria. Infatti, dall’art. 87, n. 2, lett. a), CE risulta che aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Allo stesso modo, il fatto che uno Stato membro rinunci ad entrate tributarie può implicare un trasferimento indiretto di risorse statali, che può essere qualificato come aiuto a favore di operatori economici diversi da quelli ai quali il vantaggio fiscale è concesso direttamente (sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punti 24‑28).

96
La decisione impugnata è, pertanto, ambigua riguardo alla qualificazione dell’esenzione fiscale con riferimento al criterio delle risorse statali.

97
In secondo luogo, la Commissione esamina la «[m]issione d’interesse pubblico attribuita al Crédit mutuel» ed espone, al ‘considerando’ 98 della decisione impugnata, quanto segue:

«Il Crédit mutuel è stato incaricato di una missione di distribuzione del “Livret bleu” legata a rigide prerogative e obblighi. Le prerogative consistono nella distribuzione esclusiva del “Livret bleu” e nel versamento [della] commissione di raccolta (…). Gli obblighi riguardano l’utilizzo delle risorse raccolte tramite il “Livret bleu”. Questi obblighi hanno subito un’evoluzione col tempo (…). Attualmente la totalità dei fondi è centralizzata presso la CDC, che versa al Crédit mutuel, unicamente a titolo dei fondi centralizzati, una remunerazione equivalente al tasso d’interesse lordo fissato dai poteri pubblici, trasferita ai risparmiatori, nonché una commissione d’intermediazione pari all’1,3%. Si osservi che, essendo la CDC un’azienda pubblica che beneficia di risorse pubbliche per la realizzazione di missioni d’interesse generale, la commissione di raccolta va considerata come una risorsa di Stato. Gli interessi sono versati ai risparmiatori, quindi il Crédit mutuel percepisce unicamente questa commissione, che fa parte della missione di servizio pubblico di cui si è fatto carico il Crédit mutuel ed è quindi imputabile allo Stato».

98
La commissione di raccolta è quindi chiaramente qualificata come risorsa statale.

99
In terzo luogo, riguardo ai proventi degli altri IIG, la Commissione dichiara, al ‘considerando’ 99 della decisione impugnata:

«Sulla base delle informazioni avute, la combinazione del carattere obbligatorio di questi impieghi e del fatto che le condizioni di tasso siano state regolamentate dallo Stato e non liberamente stabilite dal mercato, conferma che si è autorizzati a considerare gli [altri IIG] come parte integrante del sistema del “Livret bleu”. Sarà dimostrato successivamente che queste condizioni regolamentate hanno permesso al Crédit mutuel di trarre vantaggi molto rilevanti da questi fondi. La definizione di questi [IIG] è stata modificata dal decreto del 27 settembre 1991: gli impieghi previsti sono ormai esclusivamente i prestiti di finanziamento dell’edilizia sociale e l’assegnazione in conto presso la CDC (…). Ma il passaggio dai vecchi impieghi ai nuovi è avvenuto molto lentamente nel corso degli anni ‘90: soltanto la nuova raccolta è stata immediatamente destinata in toto a questi nuovi impieghi a partire dal 1991».

100
Risulta dal testo citato che la Commissione non qualifica espressamente i prodotti degli altri IIG come risorse statali. Una siffatta qualifica non sembrerebbe comunque nemmeno esclusa. Infatti il significato, nel presente contesto, della constatazione secondo la quale «gli [altri IIG] [fanno] parte integrante del sistema del “Livret bleu”» non è chiaro, tenuto conto del fatto che un’affermazione simile era stata fatta nel ‘considerando’ 98 della decisione impugnata per giustificare che la commissione di raccolta fosse imputabile allo Stato (v. precedente punto 98).

101
Pertanto, altrettanto ambiguo nella decisione impugnata è il risultato dell’esame della questione se i proventi ricavati dal Crédit mutuel dalla gestione degli altri IIG costituiscano un trasferimento di risorse statali.

102
Riguardo, in quarto luogo, all’esame dei vantaggi e degli eventuali costi indiretti derivanti dal sistema del «Livret bleu», annunciato al ‘considerando’ 94 della decisione impugnata, si deve constatare che esso non viene effettuato in tale parte della decisione. Per contro, alcuni rilievi riguardanti i vantaggi e i costi indiretti del meccanismo del «Livret bleu» figurano, da un lato, nella parte dedicata alla valutazione dell’entità dell’aiuto di Stato, in particolare nei ‘considerando’ 119‑127 nei quali la Commissione esamina gli eventuali «effetti indotti del prodotto di richiamo» del «Livret bleu», e, dall’altro, nella parte relativa alla compatibilità degli aiuti con il Trattato, in particolare nei ‘considerando’ 190‑194, che riguardano la questione se il Crédit mutuel fosse obbligato a mantenere sportelli in zone rurali. Non viene pertanto effettuata alcuna valutazione degli eventuali vantaggi indiretti con riferimento alla condizione delle risorse statali.

103
In sintesi, si deve constatare che, sebbene l’analisi della questione delle risorse statali effettuata nella decisione impugnata sia chiara per quanto riguarda la commissione di raccolta, essa è ambigua riguardo alla qualificazione dell’esenzione fiscale e dei proventi degli altri IIG e incompleta riguardo agli altri vantaggi che la Commissione intendeva esaminare.

    Analisi del vantaggio concorrenziale

104
Il punto V.3 della decisione impugnata, intitolato «Vantaggio concorrenziale», contiene solo il ‘considerando’ 100, riprodotto al precedente punto 18.

105
Questo punto della decisione impugnata si limita a menzionare il criterio che la Commissione intende applicare per determinare se nel caso di specie possa essere accertato un vantaggio concorrenziale e, così, se le condizioni terza e quarta dell’art. 87, n. 1, CE, esposte al precedente punto 77, siano soddisfatte. Si deve sottolineare che tale criterio viene indicato, al ‘considerando’ 100 della decisione impugnata, con riferimento alla sola commissione di raccolta e non menziona nessuna delle altre misure facenti parte del meccanismo del «Livret bleu».

106
L’analisi di queste due condizioni, che riguardano, da un lato, il vantaggio attribuito al beneficiario e, dall’altro, la questione se la misura in esame falsi o minacci di falsare la concorrenza, figura altresì al punto V.4 della decisione impugnata, intitolato «Valutazione dell’aiuto di Stato», che comprende i ‘considerando’ 101-181. Tali rilievi sono anch’essi poco chiari riguardo alla questione se il versamento della commissione di raccolta sia la sola tra le misure considerate che si è ritenuto aver conferito al Crédit mutuel un vantaggio concorrenziale o se anche altre misure adottate nell’ambito del regime del «Livret bleu» abbiano avuto un ruolo.

107
La Commissione definisce, in un primo tempo, le «[m]odalità di presa in considerazione della totalità dei proventi e degli oneri legati ai fondi del “Livret bleu”» e precisa, al riguardo, al ‘considerando’ 103 della decisione impugnata, quanto segue:

«Il meccanismo finanziario relativo al “Livret bleu” del Crédit mutuel deve essere valutato rispetto all’economia generale di questo regime di risparmio, cioè si deve tenere conto della totalità dei costi e degli utili derivanti dal sistema, in particolare degli utili derivanti direttamente dall’utilizzo dei fondi raccolti grazie alla missione di distribuzione di questo prodotto di risparmio defiscalizzato».

108
Tali termini danno l’impressione che la defiscalizzazione del «Livret bleu» sia stata presa in considerazione per determinare se tale meccanismo abbia attribuito un vantaggio al Crédit mutuel.

109
L’impressione che la defiscalizzazione sia stata presa in considerazione è confermata dal ‘considerando’ 108, secondo il quale «[i] depositi del «Livret bleu» hanno consentito al Crédit mutuel di procurarsi una risorsa a condizioni più vantaggiose di quanto non sarebbe avvenuto con un semplice rifinanziamento sui mercati finanziari». Inoltre, al ‘considerando’ 111, la Commissione rileva che i «costi delle risorse» provenienti dal «Livret bleu» sono «diversi dai normali costi di mercato». Il ‘considerando’ 117 menziona la «singolarità di questo metodo di raccolta di risorse». Nel medesimo ordine d’idee il ‘considerando’ 175 giustifica la considerazione degli impieghi liberi in quanto sono «imputati a una risorsa specifica, cioè i depositi raccolti grazie al monopolio di distribuzione del “Livret bleu”». Lo stesso ‘considerando’ rileva altresì che «[i]n condizioni di mercato concorrenziali, è probabile che il Crédit mutuel non sarebbe stato in grado di procurarsi questa risorsa allo stesso costo».

110
I passaggi citati sono ambigui quanto alla definizione della misura o delle misure all’origine del vantaggio concorrenziale attribuito al Crédit mutuel.

111
La spiegazione della Commissione secondo la quale è necessario distinguere, da un lato, il concetto «di vantaggio concorrenziale risultante da una sovracompensazione dei costi derivanti dal compimento di una missione d’interesse economico generale» e, dall’altro, il concetto «di vantaggi economici» considerato nell’ambito del bilancio complessivo del «Livret bleu» volto a verificare se vi sia sovracompensazione non apporta la necessaria chiarezza.

112
Certamente, diversi passaggi della decisione impugnata nei quali si parla di vantaggi, in particolare i ‘considerando’ 106, 107, 180 e 198, possono essere intesi come riferiti al vantaggio economico considerato nell’ambito del bilancio complessivo. Per contro, quando essa indica a più riprese, in particolare nei ‘considerando’ 108, 111 e 175, che il Crédit mutuel ha ottenuto risorse a condizioni più vantaggiose delle condizioni di mercato, la decisione impugnata allude ad un vantaggio concorrenziale risultante dal regime del «Livret bleu» e non unicamente ad un vantaggio economico da considerare nell’ambito del bilancio complessivo di tale regime.

113
Al riguardo, la Commissione ha affermato in udienza di non aver tratto conseguenze giuridiche da elementi diversi dalla commissione di raccolta. Tuttavia, anche supponendo esatta tale affermazione, il fatto di menzionare in più punti della decisione impugnata dei «vantaggi» che, in fin dei conti, non sono presi in considerazione ai fini dell’identificazione dell’aiuto, senza che ciò venga espressamente indicato, genera una confusione che rende ancora più difficile la comprensione della decisione impugnata in ordine a questo punto.

114
Inoltre, la tesi secondo cui soltanto la commissione di raccolta è stata presa in considerazione non è affatto compatibile con l’esame, effettuato nei ‘considerando’ 119‑127 della decisione impugnata, degli «effetti indotti del prodotto di richiamo» inerenti al regime del «Livret bleu» e rilevati dai denuncianti. Secondo questi ultimi, il diritto esclusivo di distribuzione di un prodotto di risparmio attraente per la sua defiscalizzazione sarebbe idoneo a consentire al Crédit mutuel di attirare e fidelizzare una clientela, alla quale, in seguito, la rete è in grado di vendere altri prodotti o servizi bancari. La Commissione spiega, nei ‘considerando’ 126 e 127 della decisione impugnata, di non aver tenuto conto di tali effetti nell’ambito della decisione impugnata, poiché non è stato possibile valutarne con precisione l’incidenza finanziaria. Orbene, questi «effetti indotti» del «Livret bleu» non hanno alcuna relazione con il versamento della commissione di raccolta, ma sono esclusivamente connessi al diritto di distribuzione di un prodotto di risparmio defiscalizzato. L’esame di tali effetti contribuisce dunque a creare l’impressione che il diritto esclusivo e la defiscalizzazione rientrino tra le misure costitutive dell’aiuto constatate dalla decisione impugnata. Di certo la Commissione era tenuta a rispondere alle argomentazioni dei denuncianti in proposito ed era inevitabile, in tale ambito, che essa si pronunciasse su misure diverse dalla commissione di raccolta. Tuttavia, al fine di evitare un’interpretazione della decisione impugnata secondo la quale tali misure avrebbero contribuito al conferimento dell’aiuto contestato, era tanto più necessario che la Commissione indicasse chiaramente che essa considerava soltanto la commissione di raccolta come fonte di aiuto, se tale era effettivamente la sua posizione.

115
L’impressione che la commissione di raccolta non sia stata la sola misura presa in considerazione come aiuto attribuito al Crédit mutuel è vieppiù rafforzata dal risultato della valutazione dell’entità dell’aiuto al punto V.4 della decisione impugnata. È istruttivo al riguardo completare la tabella dei risultati del conto economico del «Livret bleu», riprodotta al precedente punto 21, con dati relativi alla commissione di raccolta, forniti dalle parti in risposta alle domande del Tribunale:

Anno

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Cumulo

Commissione di raccolta

10

60

110

240

390

490

540

780

2 620

Fondi centralizzati

(...)  (3)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

-399

[Altri] IIG

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

2 592

Impieghi liberi

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

-1 119

Aiuto non capitalizzato

1 096

505

301

-471

-135

-87

-156

20

1 074

116
Questa tabella conferma la tesi della ricorrente secondo la quale l’entità dell’aiuto constatata nella decisione impugnata si spiega essenzialmente con il fatto che si è tenuto conto degli utili realizzati dal Crédit mutuel tra il 1991 e il 1993, quando la commissione di raccolta non aveva ancora contribuito in modo significativo ai risultati della gestione del «Livret bleu», mentre i benefici del regime del «Livret bleu» erano derivati essenzialmente dalle entrate provenienti dagli altri IIG.

117
La sproporzione tra l’importo dell’aiuto relativo a tali anni e l’importo della commissione di raccolta versata durante lo stesso periodo è lampante e appare a prima vista difficilmente giustificabile se l’aiuto risulta effettivamente dal solo versamento di tale commissione, senza che si tenga conto a tal fine di nessuna delle misure precedentemente adottate nell’ambito del «Livret bleu». In queste condizioni, l’analisi del vantaggio concorrenziale quale risulta dalla decisione impugnata non consente di confermare la tesi della Commissione secondo la quale soltanto la commissione di raccolta è stata qualificata come aiuto.

118
Di conseguenza, dato che la Commissione nella decisione impugnata non ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo all’identificazione delle misure che hanno attribuito l’aiuto controverso al Crédit mutuel, il Tribunale non è in grado di esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulla valutazione del regime del «Livret bleu» effettuata nella decisione impugnata.

119
Infine, il ragionamento seguito dalla Commissione nella decisione impugnata non consente di escludere la possibilità, richiamata dalla ricorrente, che la decisione impugnata riguardi, in sostanza, due aiuti potenziali, concessi rispettivamente nel 1975 e nel 1991, senza distinguerli chiaramente nella sua analisi.

120
Si deve aggiungere che la Commissione non ha potuto tener conto, nella sua analisi, dei chiarimenti apportati dalla Corte, successivamente all’adozione della decisione impugnata, riguardo alle misure statali destinate a compensare gli oneri connessi al compimento di missioni di pubblico interesse, in particolare nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, di cui al precedente punto 77. Anche se alcuni punti deboli nell’esposizione del ragionamento seguito nella decisione impugnata possono spiegarsi con il fatto che alla data di adozione della decisione impugnata la Commissione non aveva ancora potuto beneficiare degli insegnamenti risultanti da tale giurisprudenza, era nondimeno necessario, tenuto conto della complessità del presente fascicolo, che il ragionamento della Commissione risultasse particolarmente chiaro riguardo all’identificazione e alla valutazione delle misure con cui è stato concesso l’aiuto controverso al Crédit mutuel.

121
Orbene, dall’analisi che precede risulta che il ragionamento seguito nella decisione impugnata, nel suo complesso, non consente di determinare se la Commissione abbia qualificato o meno la defiscalizzazione, il diritto di distribuzione esclusivo e le condizioni di remunerazione degli altri IIG, oltre alla commissione di raccolta, come misure che hanno attribuito al Crédit mutuel l’aiuto controverso.

122
Ne consegue che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata riguardo all’identificazione delle misure qualificate come aiuto.

123
Certo, la Commissione ha affermato, nel corso del presente procedimento, che secondo la decisione impugnata soltanto la commissione di raccolta ha dato luogo all’aiuto controverso. Si deve tuttavia constatare che tale ragionamento, esposto dagli agenti della Commissione dinanzi al Tribunale, non compare nella decisione impugnata ed è contraddetto da numerosi passaggi della motivazione di quest’ultima, sopra esaminati.

124
Orbene, come ha dichiarato la Corte nella sua sentenza 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I‑2555, punti 66‑68), il dispositivo e la motivazione di una decisione, che dev’essere obbligatoriamente motivata ai sensi dell’art. 253 CE, costituiscono un tutto inscindibile, di modo che spetta soltanto al collegio dei membri della Commissione, in forza del principio di collegialità, adottare nel contempo l’uno e l’altra, così come spetta esclusivamente al collegio qualsiasi modifica della motivazione che non costituisca una correzione meramente ortografica o grammaticale.

125
Tali considerazioni basate sul principio di collegialità sono altrettanto rilevanti per la decisione impugnata nel caso di specie, che doveva altresì essere motivata ai sensi dell’art. 253 CE, e con la quale il collegio dei membri della Commissione esercitava il potere specifico di pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune ad esso conferito dall’art. 88 CE.

126
Ne consegue che l’argomentazione presentata dagli agenti della Commissione dinanzi al Tribunale non può rimediare al difetto di motivazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze della Corte 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I‑5151, punti 47 e 48, e del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II‑2405, punti 116-119).

127
Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere annullata, senza che occorra valutare gli altri motivi sollevati dalla ricorrente.


Sulle spese

128
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

129
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)
La decisione della Commissione 15 gennaio 2002, 2003/216/CE, relativa agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica francese al Crédit mutuel, è annullata.

2)
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle della ricorrente.

3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Tiili

Meij

Vilaras

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 gennaio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung

Indice

Fatti

    Crédit mutuel

    Livret bleu

    Procedimento amministrativo

    Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

Diritto

    Osservazioni preliminari

    Sulla motivazione della decisione impugnata riguardo all’identificazione dell’aiuto

        Argomenti delle parti

            – Sull’identificazione della misura che ha conferito un vantaggio

            – Sull’identificazione delle risorse statali

            – Sulla qualificazione del regime del «Livret bleu» come aiuto nuovo al momento della sua introduzione nel 1975

        Valutazione del Tribunale

            – Dispositivo e «Conclusione» della decisione impugnata

            – Analisi della nozione di aiuto di Stato

            – Analisi della distorsione della concorrenza e dell’effetto sugli scambi

            – Analisi delle risorse di Stato

            – Analisi del vantaggio concorrenziale

Sulle spese



1
Lingua processuale: il francese.


2


3