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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad Smolyan (Bulgaria) il 13 luglio 2023 – Glavna direktsia "Granichna politsia" kam Ministerstvo na vatreshnite raboti / BO

(Causa C-435/23, Glavna direktsia Granichna politsia)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad Smolyan

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in appello e resistente in primo grado: Glavna direktsia "Granichna politsia" kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Resisitente in appello e ricorrente in primo grado: BO

Questioni pregiudiziali

1)    Se l'articolo 12, lettera a), e l'ottavo considerando della direttiva 2003/88/CE 1 , nonché gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale (nella specie, l'articolo 187 dello Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti [legge sul Ministero degli Interni]) la quale, non consentendo che la minore durata del lavoro notturno rispetto al lavoro diurno, vigente, in base alle norme generali, per i lavoratori del settore privato, si applichi parimenti a lavoratori del settore pubblico, quali gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, che svolgono lavoro a turni e lavoro notturno (dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, n. 1, della legge medesima), determina la seguente disparità di trattamento, senza che tale disparità di trattamento risulti collegata ad un obiettivo giuridicamente giustificato, ossia:

un gruppo di lavoratori del settore pubblico cui sono affidati compiti particolarmente importanti per il mantenimento dell'ordine pubblico e la protezione della popolazione (nella specie, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, n. 1, della legge sul Ministero degli Interni, che svolgono lavoro a turni e notturno) risulta svantaggiato

а) sia nei confronti di un altro gruppo di dipendenti dello stesso settore pubblico cui sono affidati gli stessi compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di protezione della popolazione, ma che non svolgono lavoro notturno nell'ambito di turni (nella specie, gli altri dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, n. 1, della legge sul Ministero degli Interni) e che ricevono comunque gli stessi benefici (ad esempio, indennità di anzianità, ferie retribuite più lunghe, pensionamento anticipato, indennità di fine rapporto più elevate in caso di cessazione del servizio) degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco che svolgono attività notturna,

(b) sia con riguardo ai lavoratori del settore privato che svolgono lavoro a turni e notturno, senza concessione degli stessi benefici, non essendo incaricati degli stessi compiti particolarmente importanti di mantenimento dell'ordine pubblico e di protezione della popolazione per i quali tali benefici sono concessi a un intero gruppo di lavoratori del settore pubblico (tutti i dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, n. 1, della legge sul Ministero degli Interni).

2)    Se l'articolo 12, lettera a), e il considerando 8 della direttiva 2003/88/CE, nonché gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una giurisprudenza nazionale vincolante (come, nel caso di specie, la sentenza interpretativa n. 1, del 15 marzo 2023, delle Sezioni Unite Civili del Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria [Corte suprema di cassazione della Repubblica di Bulgaria] nel procedimento interpretativo n. 1/2020), qualora tale applicazione conduca ad un risultato incompatibile con il diritto dell'Unione, ossia alla disparità di trattamento descritta nella prima questione, laddove la disparità non sia basata su un criterio oggettivo e proporzionato, vale a dire non sia correlata a un obiettivo giuridicamente giustificato e non sia ad esso proporzionata.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).