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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria / Commissione

(Causa T-418/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica, complessa e continuata – Contratto di agenzia – Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al mandante – Mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del mandante – Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano complessivo – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Proporzionalità – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria); e voestalpine Wire Rod Austria GmbH, già voestalpine Austria Draht GmbH (Sankt Peter-Freienstein, Austria) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel e M. Mayer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, V. Bottka, C. Hödlmayr, agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

L’articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine Wire Rod Austria GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine Wire Rod Austria.

La voestalpine e la voestalpine Wire Rod Austria sopporteranno un terzo delle proprie spese.

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1 GU C 301 del 6.11.2010.