Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria / Commissione
(Causa T-418/10) 1
(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica, complessa e continuata – Contratto di agenzia – Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al mandante – Mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del mandante – Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano complessivo – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Proporzionalità – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria); e voestalpine Wire Rod Austria GmbH, già voestalpine Austria Draht GmbH (Sankt Peter-Freienstein, Austria) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel e M. Mayer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, V. Bottka, C. Hödlmayr, agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.
Dispositivo
L’articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.
L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine Wire Rod Austria GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine Wire Rod Austria.
La voestalpine e la voestalpine Wire Rod Austria sopporteranno un terzo delle proprie spese.
____________1 GU C 301 del 6.11.2010.