Language of document : ECLI:EU:T:2010:342

Causa T‑58/09

Schemaventotto SpA

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Concentrazioni — Abbandono del progetto di concentrazione — Decisione di chiudere la procedura avviata a norma dell’art. 21, n. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 — Atto non soggetto a impugnazione — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Concorrenza — Concentrazioni — Regolamento n. 139/2004 — Procedura di controllo — Interessi pubblici di cui all’art. 21, n. 4, terzo comma, del regolamento — Competenza della Commissione ad adottare una decisione relativa al riconoscimento dell’interesse pubblico tutelato da provvedimenti nazionali — Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 8 e 21, n. 4)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di non proseguire, dopo l’abbandono del progetto di concentrazione, un procedimento avviato ai sensi dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese — Procedimento che riveste il carattere di un procedimento per inadempimento — Esclusione

(Artt. 86, n. 3 CE, 226 CE e 230 CE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 21, n. 4)

1.      Allorché uno Stato membro comunica un interesse pubblico, diverso da quello preso in considerazione dal regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, di cui desidera garantire la tutela, la Commissione avvia il procedimento di controllo previsto all’art. 21, n. 4, terzo comma, di tale regolamento. Essa è tenuta a procedere all’esame della compatibilità di tale interesse con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima di notificare la sua decisione allo Stato membro interessato nel termine di 25 giorni lavorativi a far data dalla detta comunicazione, evitando, nei limiti del possibile, che la sua decisione subentri soltanto dopo che le misure nazionali abbiano già definitivamente compromesso l’operazione di concentrazione considerata. In tal caso, la Commissione è tenuta, per garantire l’effettività della sua decisione, presa in forza dell’art. 8 del regolamento n. 139/2004, ad adottare nei confronti dello Stato membro interessato una decisione consistente o nel riconoscimento dell’interesse in questione alla luce della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, oppure nel non riconoscimento di detto interesse alla luce della sua incompatibilità con detti principi e disposizioni.

Dato che la procedura a norma dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004 si riferisce al controllo delle operazioni concrete di concentrazione, la competenza della Commissione ad adottare una decisione dipende dalla conclusione dell’accordo di concentrazione. A tal proposito, così come la Commissione non è competente ad adottare una decisione ai sensi del regolamento n. 139/2004 prima della conclusione di un accordo di concentrazione, essa cessa di essere competente nel momento stesso in cui tale accordo viene risolto, anche qualora le imprese interessate proseguano i loro negoziati ai fini della conclusione di un accordo «in altra forma».

Conseguentemente, a causa dell’abbandono di un progetto di concentrazione, la Commissione non è più competente a chiudere il procedimento avviato a norma dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004 con una decisione relativa al riconoscimento di un interesse pubblico tutelato dai provvedimenti nazionali.

(v. punti 112, 115‑117)

2.      Una lettera attraverso cui la Commissione informa uno Stato membro della propria decisione di non proseguire più un procedimento avviato in applicazione dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, non produce effetti giuridici obbligatori tali da pregiudicare gli interessi di un’impresa ricorrente, coinvolta in un progetto di concentrazione successivamente abbandonato, modificandone in modo grave e manifesto la situazione giuridica. Una decisione siffatta non può dunque costituire un atto impugnabile.

Infatti, con la prosecuzione del procedimento avviato a norma dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004, in seguito all’abbandono del progetto di concentrazione da parte delle imprese interessate, la Commissione non ipotizza più di adottare una decisione relativa al riconoscimento di un interesse pubblico tutelato dai provvedimenti nazionali, ma piuttosto una decisione che dichiari che lo Stato membro in questione ha violato l’art. 21 di detto regolamento.

Così facendo, la Commissione abbandona l’ambito del procedimento avviato a norma del suddetto art. 21, n. 4, del regolamento, proseguendolo in quanto procedimento di inadempimento, quale previsto dall’art. 226 CE o all’art. 86, n. 3, CE. Orbene la Commissione dispone a tal proposito di un potere discrezionale per condurre procedimenti di inadempimento in forza dell’art. 226 CE e dell’art. 86, n. 3, CE.

(v. punti 120, 124‑125)