Language of document : ECLI:EU:C:2009:193

Causa C‑326/07

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Statuti di imprese privatizzate — Criteri di esercizio di taluni poteri speciali detenuti dallo Stato»

Massime della sentenza

1.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione

(Artt. 43 CE e 56 CE)

2.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Diritto delle società

(Artt. 43 CE e 56 CE)

3.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Diritto delle società

(Art. 43 CE)

1.        Una normativa nazionale che non è destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni tali da conferire una sicura influenza sulle decisioni di una società e da consentire di indirizzarne le attività, ma che si applichi indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta da un azionista in una società, può rientrare nell’ambito di applicazione sia dell’art. 43 CE, sia dell’art. 56 CE.

In tal senso, per quanto riguarda i poteri di opposizione dello Stato all’acquisizione di partecipazioni e alla conclusione di patti tra azionisti che rappresentino una determinata percentuale dei diritti di voto in una società nazionale considerata, la percentuale di almeno il 5% dei diritti di voto o, eventualmente, la percentuale minore fissata deve permettere agli interessati di partecipare effettivamente alla gestione di detta società, il che rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 56 CE. Per quanto riguarda le società in cui, di norma, l’azionariato è fortemente diffuso, non è tuttavia escluso che i detentori di partecipazioni corrispondenti a tali percentuali abbiano il potere di esercitare una sicura influenza sulla gestione di una siffatta società e di indirizzarne le attività, il che ricade nelle disposizioni di cui all’art. 43 CE. Inoltre, poiché la normativa nazionale in esame stabilisce una percentuale minima, tale normativa è altresì destinata ad applicarsi a partecipazioni che eccedono tale percentuale e conferiscono un evidente potere di controllo.

Per quanto attiene al potere di veto in ordine a talune decisioni di una società nazionale considerata, tale potere riguarda decisioni rientranti nella gestione della società e, pertanto, concerne soltanto azionisti in grado di esercitare un’influenza sicura sulle società considerate, cosicché i criteri relativi all’esercizio di siffatto potere devono essere esaminati sotto il profilo dell’art. 43 CE. Del resto, ammesso che tali criteri producano effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, questi sarebbero l’inevitabile conseguenza di un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e non giustificherebbero un esame autonomo alla luce dell’art. 56 CE.

(v. punti 36-39)

2.        Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 43 CE e 56 CE uno Stato membro che adotta una normativa nazionale che stabilisce i criteri di esercizio dei poteri speciali dello Stato di opporsi all’acquisizione di partecipazioni o alla conclusione di patti tra azionisti che rappresentano una determinata percentuale dei diritti di voto nelle società nazionali considerate qualora l’applicazione di tali criteri non sia atta a conseguire gli obiettivi perseguiti nel caso di specie a causa della mancanza di un nesso tra detti criteri e tali poteri.

Invero, i poteri d’intervento di uno Stato membro come i poteri di opposizione le cui condizioni di esercizio sono determinate dai criteri in esame, che non sono subordinati ad alcuna condizione ad eccezione di un riferimento alla tutela degli interessi nazionali, formulato in modo generico e senza che vengano precisate le circostanze specifiche e obiettive in cui tali poteri verranno esercitati, costituiscono un grave pregiudizio alla libera circolazione dei capitali. A tal riguardo, sebbene i criteri controversi riguardino diversi tipi di interessi generali, in particolare l’approvvigionamento minimo di risorse energetiche e di beni essenziali alla collettività, la continuità del servizio pubblico, la sicurezza degli impianti utilizzati nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, la difesa nazionale, la tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché le emergenze sanitarie, essi sono formulati in modo vago ed impreciso. Inoltre, l’assenza di un nesso tra tali criteri e i poteri speciali ai quali si riferiscono accentua l’incertezza in ordine alle circostanze in cui i medesimi possono essere esercitati e conferisce un carattere discrezionale a detti poteri tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali per il loro esercizio. Un siffatto potere discrezionale è sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

Peraltro, la mera enunciazione nella normativa nazionale secondo cui i poteri speciali devono essere esercitati soltanto in conformità con il diritto comunitario non può rendere l’applicazione di siffatti criteri compatibile con quest’ultimo. Infatti, il carattere generale e astratto dei criteri non è tale da garantire che l’esercizio dei poteri speciali sarà effettuato conformemente ai requisiti del diritto comunitario.

Infine, se la circostanza che l’esercizio dei poteri speciali possa essere soggetto al controllo del giudice nazionale è necessaria per la protezione delle persone in relazione all’applicazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali, tuttavia essa non è sufficiente, di per sé, per sanare l’incompatibilità con tali norme dei criteri di applicazione dei poteri speciali.

Poiché l’esercizio dei poteri d’opposizione riguarda anche partecipazioni che conferiscono ai loro detentori il potere di esercitare una sicura influenza sulla gestione delle società considerate nonché di indirizzarne le attività e può dunque limitare la libertà di stabilimento, si deve considerare, per le stesse ragioni, che tali criteri conferiscono alle autorità nazionali un potere discrezionale sproporzionato nell’esercizio dei poteri di opposizione.

(v. punti 40, 45, 47, 51-57 e dispositivo)

3.        Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 43 CE uno Stato membro che adotta una normativa nazionale che fissa i criteri di esercizio del potere speciale dello Stato di porre un veto alle decisioni delle società nazionali considerate relative al loro scioglimento, al trasferimento dell’azienda, alla fusione, alla scissione, al trasferimento della sede sociale all’estero, al cambiamento dell’oggetto sociale nonché alle modifiche dello statuto che sopprimono o modificano i poteri speciali allorquando le circostanze in cui tale potere può essere esercitato sono imprecise e la normativa è sproporzionata rispetto all’obiettivo indicato.

A tal proposito, sebbene tale potere possa essere esercitato soltanto in situazioni di pericolo grave ed effettivo o di emergenze sanitarie e nel rispetto delle condizioni dettate dalla normativa nazionale, ossia segnatamente per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di difesa, in mancanza di precisazioni sulle circostanze concrete che consentono di esercitare il potere in parola gli investitori non sanno quando tale potere di veto possa trovare applicazione. Di conseguenza, occorre considerare che le situazioni che consentono di esercitare il potere di veto sono potenzialmente numerose, indeterminate e indeterminabili e che esse lasciano alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale. Così, la normativa nazionale in esame non contiene precisazioni sulle circostanze concrete in cui può essere esercitato il potere di veto e i criteri da essa fissati non sono dunque fondati su condizioni oggettive e controllabili.

L’affermazione secondo cui il potere di veto deve essere esercitato soltanto in conformità con il diritto comunitario e la circostanza che il suo esercizio possa essere soggetto al controllo del giudice nazionale non possono rendere la normativa in esame compatibile con il diritto comunitario.

(v. punti 45, 60-63, 66, 72-74 e dispositivo)