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Ricorso proposto il 23 aprile 2012 - HUK-Coburg / Commissione

(Causa T-185/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (Coburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, H. Heinrich e A. Meier)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 23 febbraio 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di accedere a determinati documenti di un procedimento in materia di intese (COMP/39.125 - Carglass);

condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo: nessuna prova dei singoli documenti indicati nella richiesta

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione non si fonda su una prova concreta e individuale di ogni singolo documento. A parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa su una considerazione viziata in diritto, secondo cui nel caso di specie sussiste una presunzione generale della presenza di un'eccezione.

Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella sua decisione, ha motivato il rigetto integrale della sua domanda solo con valutazioni forfettarie e, pertanto, in modo insufficiente. Al riguardo, la ricorrente fa valere una violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, un'inosservanza di norme processuali essenziali.

Terzo motivo: errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che l'interpretazione e l'applicazione da parte della Commissione delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 erano viziate in diritto. A parere della ricorrente, la Commissione nega il rapporto regola-eccezione e si basa su un'interpretazione troppo ampia della "tutela dell'attività di indagine" e del concetto degli "interessi commerciali".

4.    Quarto motivo: omessa considerazione dell'applicazione di diritto privato del diritto in materia di intese come interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

Con il quarto motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha negato ingiustamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto considerare, in particolare nell'ambito della ponderazione degli interessi, che anche l'applicazione di diritto privato del diritto in materia di intese rappresenta un interesse pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).