Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 – Moonich Produktkonzepte & Realisierung/ UAMI – Thermofilm Australia (HEATSTRIP)
(Causa T-184/12)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo HEATSTRIP – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH (Sauerlach b. München, Germania) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Thermofilm Australia Pty Ltd (Melbourne, Australia) (rappresentanti: J. Kroher e K. Bach, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 1956/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Thermofilm Australia Pty Ltd e la Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH sopporterà le proprie spese nonché le spese dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e le spese della Thermofilm Australia Pty Ltd.
________________________1 GU C 200 del 7.7.2012