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Ricorso proposto il 13 settembre 2010 - ara / UAMI - Allrounder (Rappresentazione di una scarpa da ginnastica con la lettera A sul lato)

(Causa T-397/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ara AG (Langenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allrounder SARL (Saarburg, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 giugno 2010, procedimento R 1543/2009-1;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Allrounder SARL

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta una scarpa da ginnastica con la lettera "A" sul lato, per prodotti e servizi delle classi 16, 18 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale "A", per prodotti delle classi 9, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile

Motivi dedotti: violazione dell'art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dato per scontato che l'ufficio indicato dal rappresentante della ricorrente non fosse in grado di dimostrare che era stata osservata tutta la necessaria diligenza nelle circostanze date, e non avrebbe conseguentemente accolto la domanda di restituzione nel termine per la presentazione della motivazione del ricorso.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).