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Impugnazione proposta il 6 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, causa T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg / Comitato di risoluzione unico

(Causa C-584/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, A. Steiblytė e V. Di Bucci, agenti)

Altre parti nel procedimento: Landesbank Baden-Württemberg, Comitato di risoluzione unico

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

condannare la Landesbank Baden-Württemberg alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (CRU) dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg (in prosieguo: la «decisione controversa»), deve essere annullata per i seguenti motivi:

In primo luogo, la qualificazione dell’allegato della decisione controversa è erronea, nei limiti in cui il Tribunale assume che tale allegato «non sia (…) indissolubilmente collegato» a detta decisione. Si tratta di uno snaturamento dei fatti. Inoltre, in tale contesto il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio e i diritti della difesa del Comitato di risoluzione unico. L’allegato della decisione controversa rappresenta parte integrante di tale decisione. Esso è stato inviato in formato elettronico alla sessione esecutiva del CRU, che l’ha approvato, congiuntamente al testo della decisione. Sulla scheda di accompagnamento per firma autografa della decisione, l’allegato ne recava lo stesso numero di codice. Il Tribunale non ha preso in considerazione tale circostanza e non ha offerto al Comitato di risoluzione unico alcuna opportunità di provare il collegamento tra i due documenti, sebbene si trattasse di un vizio giuridico che aveva rilevato d’ufficio dallo stesso Tribunale.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di dritto considerando ammissibile l’eccezione di illegittimità sollevata in primo grado contro il regolamento delegato (UE) 2015/63 1 senza fornire alcuna motivazione. Il Tribunale non ha riconosciuto che l’asserita illegittimità del regolamento delegato andava ricondotta al regolamento (UE) n. 806/2014 2 e alla direttiva 2014/59 3 . Poiché la legittimità di questi due ultimi atti giuridici non è stata contestata, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare alcuna violazione giuridica del regolamento delegato, che in ultima analisi si basa su uno dei due atti giuridici sovraordinati. Il Tribunale non spiega neppure in quale misura i vizi di legittimità identificati nel regolamento delegato siano riconducibili alle norme giuridiche sovraordinate.

In terzo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 in relazione al livello-obiettivo e all’importo base annuale. Il Tribunale presuppone che ci si possa discostare per eccesso o per difetto dal livello-obiettivo e dall’importo base annuale. In tal modo, tuttavia, il Tribunale non considera che un’agenzia quale il Comitato di risoluzione unico non può avere la facoltà di determinare siffatti importi. L’importo di riferimento fisso comporta la necessità di una ripartizione proporzionata dell’onere tra tutti gli enti debitori di contributi.

In quarto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare il regolamento delegato, in particolare i suoi articoli da 4 a 7, l’articolo 9 nonché l’allegato I, come «interdipendenti», operando una qualificazione giuridica errata dell’adattamento dei contributi al profilo di rischio. Il Tribunale fonda la propria tesi dell’«interdipendenza» dei contributi sull’adattamento dei contributi individuali al profilo di rischio degli enti debitori di contributi. Tale adattamento è tuttavia il risultato del confronto tra i singoli enti e i loro concorrenti, e non deve essere confuso con l’«interdipendenza».

In quinto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto estendendo oltre misura l’obbligo di motivazione cui è tenuta la Commissione europea ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Il Tribunale ha qualificato come non trasparente il metodo di calcolo dei contributi in base a una critica generica di diverse disposizioni del regolamento delegato considerate congiuntamente, nonostante abbia ammesso il carattere riservato dei dati di enti concorrenti. Secondo la ricorrente è tuttavia sufficiente che il metodo utilizzato sia illustrato nella decisione corrispondente, con il suo significato e la sua portata, perché ciascun ente debitore di contributi possa correlarlo ai dati rilevanti che lo riguardano. I dati dei suoi numerosi concorrenti sono irrilevanti a tale riguardo. La giurisprudenza conosce diversi esempi in cui viene garantita la riservatezza dei dati di soggetti concorrenti senza che le normative pertinenti siano invalidate. Infine, il Tribunale non ha applicato le proprie norme procedurali relative all’accesso ad informazioni riservate.

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1 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

2 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

3 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).