Language of document : ECLI:EU:T:2015:610

Causa T‑104/13

Toshiba Corp.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione – Prova della partecipazione all’intesa – Infrazione unica e continuata – Imputabilità dell’infrazione – Controllo congiunto – Ammende – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Presunzione d’innocenza – Portata

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

2.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Comune volontà tra le imprese interessate – Intenzione di contribuire agli obiettivi comuni perseguiti da tutte le imprese interessate – Conoscenza della portata generale e delle caratteristiche essenziali dell’intesa globale – Onere della prova

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

3.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Controllo esercitato dalla società controllante sulla sua controllata – Esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte di una società controllante che dispone di una partecipazione di minoranza – Onere della prova – Influenza determinante che può dedursi da una serie di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

4.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Controllo esercitato dalla società controllante sulla sua controllata – Controllo congiunto da parte di due società controllanti indipendenti – Esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte di una società controllante che dispone di una partecipazione di minoranza – Criteri di valutazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento che costituisce prova a carico – Prova dell’infrazione che può essere addotta facendo riferimento ad altre prove documentali comunicate alle parti – Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2)

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Responsabilità della società controllante che non può essere considerata responsabilità oggettiva

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

7.      Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Portata – Imputazione alla società controllante del comportamento illecito della sua controllata – Conseguenze a carico della società controllante in caso di annullamento o riforma della decisione della Commissione

(Art. 101, § 1, TFUE)

8.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Intesa tra imprese con sede all’esterno dello Spazio economico europeo ma che viene attuata e produce i suoi effetti nel mercato interno – Vendita nell’Unione del prodotto oggetto del cartello – Competenza della Commissione ad applicare le norme dell’Unione in materia di concorrenza – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Intervento di controllate, agenti o succursali con sede all’esterno dell’Unione – Irrilevanza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

9.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Attuazione dell’intesa all’interno dell’Unione – Impresa verticalmente integrata che dispone di unità di produzione situate al di fuori dello Spazio economico europeo – Incorporazione dei prodotti oggetto del cartello in prodotti finiti da parte di dette unità di produzione – Vendita di detti prodotti finiti nello Spazio economico europeo da parte dell’impresa integrata – Inclusione

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

10.    Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Criteri – Obiettivo unico e piano globale – Rapporti di complementarietà tra gli accordi – Modalità di commissione dell’infrazione – Irrilevanza – Riunioni organizzate e condotte separatamente in diversi continenti – Interconnessione tra le riunioni

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

11.    Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Proporzione del valore delle vendite determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione – Criteri

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑23)

13.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Potere discrezionale della Commissione di effettuare una valutazione globale – Partecipazione ridotta – Mancata attuazione dell’intesa – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

14.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o gregario dell’impresa – Circostanza non ripresa nei nuovi orientamenti – Margine di discrezionalità della Commissione

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03, punti 2 e 3, e 2006/C 210/02, punto 29)

15.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate alle quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce – Incorporazione dei prodotti oggetto del cartello in prodotti finiti da parte delle unità di produzione integrate verticalmente nell’impresa incriminata – Vendita dei prodotti finiti nello Spazio economico europeo da parte dell’impresa incriminata – Presa in considerazione del valore di vendita dei prodotti finiti a concorrenza della sola frazione di tale valore corrispondente al valore dei prodotti oggetto del cartello – Ammissibilità

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49, 50)

2.      In materia di intese, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata non significa necessariamente che un’impresa che ha preso parte a una qualsiasi delle sue manifestazioni possa essere ritenuta responsabile di tale infrazione nel suo complesso. Occorre anche che la Commissione dimostri che detta impresa conosceva le attività anticoncorrenziali a livello europeo delle altre imprese o poteva ragionevolmente prevederle. La mera identità di oggetto tra un accordo cui un’impresa abbia partecipato e un’intesa globale non è sufficiente per imputare all’impresa in questione la partecipazione a tale intesa. Infatti, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica solo se tra le parti interessate sussiste una comune volontà.

Pertanto, la partecipazione di detta impresa ad un accordo può costituire l’espressione della sua adesione all’intesa globale soltanto se essa, al momento della sua partecipazione a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che in tal modo entrava a far parte di tale intesa globale. In altre parole, occorre provare che detta impresa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.

L’impresa in questione deve pertanto conoscere la portata generale e le caratteristiche fondamentali dell’intesa nel suo complesso. Orbene, in assenza di indizi che dimostrino la conoscenza, da parte di una società, dell’esistenza o del contenuto degli accordi e delle pratiche concordate a livello globale, la mera identità di oggetto tra le riunioni alle quali essa ha partecipato e l’intesa globale, nonché il fatto che la stessa abbia avuto contatti con imprese la cui partecipazione a detta intesa era accertata, non sono sufficienti a dimostrare una siffatta conoscenza di tale intesa globale.

(v. punti 52‑54, 56)

3.      In materia di concorrenza, il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. A tale proposito, spetta in via di principio alla Commissione dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali.

Sebbene, generalmente, sia la detenzione della maggioranza del capitale sociale della controllata che può permettere alla società controllante di esercitare effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata e, in particolare, sul suo comportamento sul mercato, anche una partecipazione di minoranza può consentire ad una società controllante di esercitare effettivamente una siffatta influenza determinante se è accompagnata da diritti più estesi rispetto a quelli normalmente attribuiti agli azionisti di minoranza al fine di tutelare i loro interessi finanziari e che, esaminati secondo il metodo della serie di indizi convergenti, di natura giuridica o economica, sono atti a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato.

(v. punti 93, 95‑97)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 99‑102, 122)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 127‑131)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 136)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 145‑148, 235)

8.      Quando talune imprese, con sede all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) ma che producono beni venduti a terzi all’interno del SEE, si accordano sui prezzi che praticano ai loro clienti stabiliti nel SEE e attuano questo accordo vendendo a prezzi effettivamente coordinati, esse partecipano ad una concertazione che ha come oggetto e come effetto quello di restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, e che la Commissione è territorialmente competente a perseguire.

Poiché una violazione dell’articolo 101 TFUE implica due comportamenti, vale a dire la formazione dell’intesa e la sua attuazione, far dipendere l’applicabilità dei divieti previsti dal diritto della concorrenza dal luogo di conclusione dell’intesa finirebbe chiaramente col fornire alle imprese un facile mezzo per sottrarsi a detti divieti. Quello che conta è, dunque, il luogo in cui l’intesa viene posta in atto. A tale riguardo, al fine di stabilire se tale luogo sia situato nel SEE, è di scarsa rilevanza il fatto che i partecipanti al cartello si siano avvalsi o meno di controllate, agenti, subagenti o succursali con sede all’interno del SEE al fine di creare dei contatti fra essi e gli acquirenti che vi sono stabiliti. Inoltre, il criterio dell’attuazione dell’intesa come elemento di collegamento della stessa col territorio dell’Unione viene soddisfatto con la semplice vendita del prodotto oggetto del cartello all’interno di quest’ultima, a prescindere dall’ubicazione delle fonti di approvvigionamento e degli impianti di produzione.

Dal momento che il requisito dell’attuazione è soddisfatto, la competenza della Commissione ad applicare le norme dell’Unione in materia di concorrenza nei confronti di tali comportamenti trae fondamento dal principio di territorialità che è universalmente accolto nel diritto internazionale pubblico.

(v. punti 154‑157)

9.      In materia di intese, qualora un’impresa verticalmente integrata incorpori i prodotti oggetto dell’infrazione ai prodotti finiti nelle sue unità di produzione situate al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), la vendita, da parte di tale impresa, di tali prodotti finiti nel SEE a terzi indipendenti è idonea ad incidere sulla concorrenza sul mercato di tali prodotti e, pertanto, può ritenersi che una siffatta infrazione abbia avuto ripercussioni nel SEE, anche se il mercato dei prodotti finiti in questione costituisce un mercato distinto dal mercato interessato da detta infrazione.

(v. punto 161)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 162‑168)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 184)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 187‑197)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 201‑205)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 207‑210)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 212‑228)