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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 – IN tIME Express Logistik/EUIPO (inTime Agile Logistics)

(Causa T-1100/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IN tIME Express Logistik GmbH (Isernhagen, Germania) (rappresentante: T. Wittwer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «inTime Agile Logistics» – Domanda di registrazione n. 17 898 425

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2023 nel procedimento R 1134/2023-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare al convenuto, modificando la decisione impugnata, di adottare una nuova decisione sulla registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 898 425 «inTime Agile Logistics» tenendo conto del parere del Tribunale;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dinanzi al Tribunale nonché nel procedimento di ricorso e di esame.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 41, paragrafo 1, di quest’ultima, in combinato disposto con l’articolo 20 e con l’articolo 21, paragrafo 1, della stessa Carta.

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