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Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2015 – Al-Faqih e a. / Commissione

(Causa T-134/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani - Congelamento dei capitali - Diritti fondamentali - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito); Ghunia Abdrabbah (Birmingham); Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito) e Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e N. Garcia Lora, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, M. Konstantinidis, E. Paasivirta e T. Scharf, successivamente M. Konstantinidis, E. Paasivirta e T. Scharf, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Finnegan, R. Szostak e G. Étienne, successivamente E. Finnegan e G. Étienne, agenti) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson, successivamente L. Christie, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1138/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 4), e del regolamento (UE) n. 1139/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (GU L 322, pag. 6), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

I sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah e Taher Nasuf sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 130 del 30.4.2011.